CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10168/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
v.ti [OSCURATO:PERSONA] e GiovanniSquillace, come da procura in calce al ricorso, elettivamentedomiciliata in ROMA, via Cola di Rienzo n. 212 e come da domiciliodigitale indicato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19329/2023CC 11.07.2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3533/2025Ric. n. 19329/2023 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10168/2026Pres L.A.ScaranoData pubblicazione 19/04/2026Est. [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del rappresentante legale protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliatain ROMA, via Alessandria n. 208 e come da domicilio digitaleindicato;- controricorrente -avverso la sentenza n. 4092/2023 pubblicata il 6 giugno 2023 dallaCorte d’appello di Roma;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio 2025dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che1. il Tribunale di Roma con sentenza n. 3711/2019: a)rigettava la domanda proposta dalla società il [OSCURATO:SOCIETA]. neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. di accertamento negativodelle somme richieste e dell’accertamento della effettiva debenzadelle somme dovute al momento del passaggio al libero mercatodell’energia; b) rigettava altresì la domanda riconvenzionalespiegata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di condanna della società attrice alpagamento della differenza tra gli interessi contrattuali di mora e gliinteressi legali addebitati nel piano di rientro; c) dichiarava cessatala materia del contendere sulle ulteriori domande riconvenzionalisvolte dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;2. il [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la sentenza diprime cure; si costituiva e chiedeva il rigetto dell’appello [OSCURATO:SOCIETA].;la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello, con condannadella società appellante alla refusione delle spese di lite del grado infavore della appellata;3. avverso la sentenza d’appello, il [OSCURATO:SOCIETA]. propone oraricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoriaResiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19329/2023CC 11.07.2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3533/2025Ric. n. 19329/2023 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10168/2026Pres L.A.ScaranoData pubblicazione 19/04/2026Est. I. Ambrosila trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza cameraleai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.Considerato che1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la “Illegittimitàdell’impugnata sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360,n. 3 e 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazione del dispostonormativo di cui agli artt. 99, 100, 112, 132, 324 e 342 c.p.c., artt.2907 e 2909 c.c., nella parte in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha dichiaratol’inammissibilità dell’atto di appello sull’erroneo presupposto dellamancata impugnazione della sentenza di primo grado in ordine delladeclaratoria di cessata materia del contendere afferente allaproposta domanda riconvenzionale formulata in primo grado dallasocietà odierna controricorrente”.Si duole che la corte d’appello abbia erroneamente dichiaratol’inammissibilità dell’atto di appello in ragione della ravvisatamancata impugnazione della «sentenza nella parte in cui hadichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla domandariconvenzionale proposta dall’odierna appellata in relazione almancato pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura dienergia elettrica», con conseguente formazione del giudicatosull’intera vicenda processuale.Lamenta che la corte d’appello ha rappresentato la circostanza,del tutto difforme all’effettivo svolgimento dei fatti di causa, secondola quale «[OSCURATO:PERSONA] ha provveduto al pagamento in modo spontaneo,senza che vi fosse un comando giudiziale cui dare ottemperanza esenza preoccuparsi di far salvo (in sede di pagamento) un eventualediritto alla ripetizione. Con il che, essendosi trattato di una merarateizzazione del debito, come si evince dalle missive dell’odiernaappellata versate in atti e riscontrate dalla controparte, ilcomportamento concludente della [OSCURATO:PERSONA] depone per unriconoscimento della dovutezza di quanto pagato».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19329/2023CC 11.07.2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3533/2025Ric. n. 19329/2023 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10168/2026Pres L.A.ScaranoData pubblicazione 19/04/2026Est. I. AmbrosiSi duole non essersi considerato che ha sempre fattomenzione, nei propri scritti difensivi, del pagamento effettuato nellemore del giudizio chiedendo, al contempo, la ripetizione delle sommegià versate così come emerge dalla comparsa conclusionaledepositata telematicamente in data 17.07.2017 e di avere reiteratola richiesta di ripetizione delle somme sia in data 12.11.2018 inprime cure, sia nell’atto d’appello ; e che il pagamento dellarateazione è derivato dal provvedimento (“comando”) del giudicedella fase cautelare, il quale ha subordinato la sospensione dellaprocedura di distacco della fornitura di energia elettrica alpagamento dei ratei individuati nel corpo del provvedimento.Lamenta essersi erroneamente ritenuto “spontaneo” ilpagamento e la relativa considerazione come comportamentoconcludente, altresì contraddittoriamente affermando che «[OSCURATO:PERSONA] provveduto al pagamento in modo spontaneo, senza che vi fosseun comando giudiziale cui dare ottemperanza e senza preoccuparsidi far salvo (in sede di pagamento) un eventuale diritto allaripetizione. Con il che, essendosi trattato di una mera rateizzazionedel debito, come si evince dalle missive dell’odierna appellataversate in atti e riscontrate dalla controparte, il comportamentoconcludente della [OSCURATO:PERSONA] depone per un riconoscimento delladovutezza di quanto pagato», posto che nella stessa sentenza laCorte dell’appello aveva qualche riga prima dato atto dellacircostanza che la cessazione della materia del contendere eraderivata «dall’avvenuto rispetto del piano di rientro stabilito in sedecautelare».2. Con il secondo motivo denunzia la “Illegittimitàdell’impugnata sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360,n. 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazione del disposto normativodi cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., nella parte in cui l’[OSCURATO:PERSONA] è erroneamente pronunciata in ordine al regime delle spese ecompetenze di giudizio in relazione ad un’asserita soccombenzaNumero registro generale 19329/2023CC 11.07.2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3533/2025Ric. n. 19329/2023 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10168/2026Pres L.A.ScaranoData pubblicazione 19/04/2026Est. I. Ambrosivirtuale giammai dichiarata nel giudizio di primo grado ovvero inmaniera del tutto sproporzionata in ordine al regime della reciprocasoccombenza accertata nel giudizio di primo grado atteso il rigettodelle ulteriori istanze in via riconvenzionale promosse da [OSCURATO:SOCIETA]”.Lamenta l’erroneità del capo della decisione in esame ove laCorte d’appello ha affermato testualmente «Anche la censura sullespese va respinta posto che il Tribunale ha respinto tutte le domandedella [OSCURATO:PERSONA] e preso atto che, con il pagamento della sommarichiesta dall’ENEL, la materia del contendere era cessata. Il che, inapplicazione del principio della soccombenza virtuale, è ragionesufficiente della disposta condanna.».Si duole che, sulla base dell’erroneo presupposto dellaavvenuta declaratoria di cessata materia del contendere sull’interavicenda processuale (e non, come avrebbe dovuto, esclusivamentesu parte della domanda riconvenzionale), ivi ricomprese le spese dilite, le quali avrebbero essere viceversa già in primo gradocompensate ex art. 92 c.p.c., stante la reciproca soccombenza;3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminatistante l’evidente nesso di connessione, sono p.q.r. fondati e vannoaccolti nei termini di seguito indicati.Va anzitutto ribadito il principio secondo cui ove il giudizio diprimo grado come nella specie si concluda con sentenza dichiarativadella cessazione della materia del contendere, la parte che in sededi gravame contesti il decisum del giudice per questioni di merito hal’onere di censurare preliminarmente la pronunzia di cessazione dellamateria del contendere, deducendone la mancanza dei presupposti,essendole altrimenti precluso, per difetto di interesse, ogni altromotivo di impugnazione, essendo ormai divenuta definitiva lapronunzia di primo grado per difetto di impugnazione (cfr. Cass. Sez.6-L, 13/07/2016 n. 14341; Cass. 26 luglio 2010, n. 17497).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19329/2023CC 11.07.2025 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3533/2025Ric. n. 19329/2023 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10168/2026Pres L.A.ScaranoData pubblicazione 19/04/2026Est. I. AmbrosiContrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello nelladecisione impugnata, il suindicato principio non si attaglia allafattispecie in esame, non potendo l’appellante (odierna ricorrente)muovere alcuna idonea censura contro la statuizione di cessazionedella materia del contendere effettuata dal primo giudice in ordinealle domande riconvenzionali proposte dalla controparte [OSCURATO:PERSONA].p.a. (poi appellata) in relazione, tra l’altro, al mancato pagamentodel corrispettivo dovuto per la fornitura di energia elettrica.Orbene nella specie parte appellante si è invero limitata acensurare -come suo onere- il rigetto della propria domanda diaccertamento negativo delle somme richieste e di quella relativaall’accertamento delle somme effettivamente dovute al momento delpassaggio al libero mercato dell’energia alla controparte,dimostrando di aver sempre contestato nei propri scritti difensivi ilpagamento effettuato nelle more del giudizio (eseguito su ordine delgiudice e non spontaneamente) chiedendo, al contempo, laripetizione delle somme versate.In proposito, pertanto, è evidente che il perimetro delledomande proposte fosse differente e che la parte appellante nonavesse alcun interesse a contrastare la cessazione della materia delcontendere su quella riconvenzionale proposta dalla controparte.La corte d’appello non si è posta in linea con quanto affermatoda questa Corte secondo cui il principio di cui all'art. 100 c.p.c. siapplica anche al giudizio di impugnazione, con riferimento al qualel'interesse si desume, peraltro, dall'utilità giuridica connessa (perl'impugnante) all'eventuale accoglimento del gravame, alla luce dellasua sostanziale soccombenza nel precedente giudizio, intesa comeeffetto pregiudizievole derivante dalle statuizioni (idonee a passarein giudicato) contenute nella sentenza impugnata, e non già comemera divergenza tra quelle statuizioni e le conclusioni rassegnatedallo stesso impugnante (Cass. Sez. 5, 02/04/2004 n. 6546); nellostesso senso, si è con riferimento alla impugnazione di deliberazioneCC 11.07.2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19329/2023Ric. n. 19329/2023 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 3533/2025Pres L.A.ScaranoNumero di raccolta generale 10168/2026Est. I. AmbrosiData pubblicazione 19/04/2026condominiale precisato che il giudice dichiara la cessazione dellamateria del contendere quando detta delibera viene sostituita conaltra adottata dall'assemblea avente identico contenuto, previarimozione dell'iniziale causa di invalidità.Ne consegue che contro tale pronunzia la parte può dolersi, insede di gravame, solo per contestare l'esistenza del presupposto peremetterla o la regolamentazione delle spese di lite, mentre èpreclusa, per difetto di interesse, l'impugnazione per ogni altromotivo di censura, e, in particolare, per quelli attinenti al merito dellacausa ovvero per quelli attinenti ai profili di invalidità della medesimadeliberazione (Cass. Sez. 2, n. 16397 del 18/06/2025).4. Alla fondatezza nei suindicati termini dei primi due motivi diricorso, assorbito il terzo [ con il quale la ricorrente denunzia”Illegittimità dell’impugnata sentenza e del procedimento, ai sensidell'art. 360, n. 4 c.p.c., per violazione e falsa applicazione deldisposto normativo di cui all’art. 132 c.p.c., nella parte in cuil’[OSCURATO:PERSONA] ha totalmente omesso la motivazione sulladeclaratoria di infondatezza dell’atto di appello” ], conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame facendo dei suindicatidisattesi principi applicazione, e provvederà anche in merito allespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso neitermini di cui in motivazione; dichiara assorbito il terzo motivo.Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spesedel giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, l’11 luglio 2025Il Presidente