CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 26586/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26536/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1198/2018,depositata i l 5/06/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse condannata alla restituzione della somma di euro 60.941,91 concessa in mutuo e, in via subordinata, a titolo di arricchimento senza causa. La convenuta, costituendosi, non contestava di avere ricevuto la somma di denaro, ma si dichiarava a sua volta creditrice della sommadi euro 117.525,25, per lavori e forniture di materiale da costruzione in favore dell’attore e per suo conto in favore del fratello, e chiedeva la compensazione dei rispettivi crediti. Il Tribunale adito, con la sentenza n. 282/2011, accoglieva la domanda dell’attore, accertando che il suo credito ammontava a euro 60.941,91, e parzialmente quella della società convenuta, accertando che il suo credito ammontava a euro 65.331,13; il Tribunale compensava quindi i rispettivi crediti e condannava l’attore a pagare euro 4.389,22 alla convenuta. 2. La sentenza è stata impugnata da Castiglia, chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale della convenuta. La Corte d’appello di Palermo –con la sentenza 5 giugno 2018, n. 1198 – ha accolto il gravame di Castiglia e ha rigettato la domanda riconvenzionale fatta valere dall’appellata [OSCURATO:SOCIETA], compensando tra le parti le spese di primo e secondo grado. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che fa valere ricorso incidentale. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale è articolato in un motivo che denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 115 e 116 c.pc., omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti”: la Corte d’appello “ha ritenuto del tutto inattendibili e/o contraddittorie tutte le deposizioni raccolte e ciò perché ha radicalmente omesso l’esame di fatti decisivi processualmente emergenti, fondando la sua decisione su circostanze prive di riscontro istruttorio, tant’è che la sentenza gravata presenta in più punti una motivazione invero solo apparente”. La censura è inammissibile. La Corte d’appello ha ritenuto, alla luce della documentazione prodotta dalle due parti e delle “contraddittorie risultanze della prova testimoniale articolata” dalla ricorrente, non provata la conclusione di un contratto di appalto tra le parti, riguardo ai lavori indicati dalla ricorrente e nel periodo in contestazione. La ricorrente contesta la valutazione operata dal giudice d’appello delle prove testimoniali, ma tale valutazione spetta al giudice di merito e – ove motivata, come nel caso in esame (v. le pagg. 8-15 della sentenza impugnata) – è incensurabile da parte di questa Corte di legittimità; di alcune deposizioni il giudice d’appello non avrebbe poi tenuto conto, ma tali deposizioni non sono trascritte nel motivo e, comunque, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove, “il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti” (così, ex multis, Cass. n. 11176/2017). Il ricorso principale va pertanto dichiarato inammissibile. 2. Il ricorso incidentale fa valere violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: la Corte d’appello ha compensato le spese dei due gradi di giudizio sebbene, nella fattispecie in esame, si fuoriesca dall’ambito della reciproca soccombenza e non ricorrano le gravi ed eccezionali ragioni di cui al comma 2 dell’art. 92 c.p.c. La censura non può essere accolta. La formulazione del comma 2 dell’art. 92 c.p.c. applicabile al caso in esame non è infatti quella delle gravi ed eccezionali ragioni, ma dei giusti motivi (il processo è infatti iniziato il 24 luglio 2003). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. secondo il testo anteriore a quello introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, “poiché il sindacato della Suprema Corte è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni”, che il giudice di merito non ha neppure “l’obbligo di specificare, senza che la relativa statuizione sia censurabile in cassazione” (così, ex multis, Cass. n. 20457/2011). Pertanto, non è censurabile la pronuncia d’appello, laddove afferma che, “considerato l’iter processuale di primo grado e la delicatezza degli accertamenti di fatto espletati, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di entrambi i gradi del giudizio”. Il ricorso incidentale va pertanto rigettato. 3. Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti, considerata la loro reciproca soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d̀ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il r icorso principale e rigetta il ricorso incidentale, compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-b