Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17137/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di cui all'art. 334 cod. pen. è riproduttiva di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha correttamente rilevato come la condotta del ricorrente fosse consapevole, in occasione dell'omessa adeguata custodia del mezzo lasciato con le chiavi inserite; rilevato che la parte del ricorso che tende a fornire una lettura della norma tale da richiedere il dolo specifico del danneggiamento o deterioramento del mezzo non trova riscontro in giurisprudenza di questa Corte che ha ormai pacificamente rilevato che per la punibilità del reato previsto dall'art. 334, comma secondo, cod. pen è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza del vincolo giudiziario che grava sul bene e nella volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, in modo tale da impedire i controlli sul bene o l'esercizio dell'azione esecutiva (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Kirov, Rv. 270483 - 01); che in detti termini si è espressa la Corte di appello allorché ha evidenziato la volontaria realizzazione di atti contrari ai doveri di custodia; osservato che il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è egualmente riproduttivo di identiche censure a cui la Corte di merito ha fornito corretta risposta rilevando la adeguatezza della minima pena irrogata e l'assenza di elementi favorevoli da valorizzare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di cui all'art. 334 cod. pen. è riproduttiva di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha correttamente rilevato come la condotta del ricorrente fosse consapevole, in occasione dell'omessa adeguata custodia del mezzo lasciato con le chiavi inserite; rilevato che la parte del ricorso che tende a fornire una lettura della norma tale da richiedere il dolo specifico del danneggiamento o deterioramento del mezzo non trova riscontro in giurisprudenza di questa Corte che ha ormai pacificamente rilevato che per la punibilità del reato previsto dall'art. 334, comma secondo, cod. pen è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza del vincolo giudiziario che grava sul bene e nella volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, in modo tale da impedire i controlli sul bene o l'esercizio dell'azione esecutiva (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Kirov, Rv. 270483 - 01); che in detti termini si è espressa la Corte di appello allorché ha evidenziato la volontaria realizzazione di atti contrari ai doveri di custodia; osservato che il secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è egualmente riproduttivo di identiche censure a cui la Corte di merito ha fornito corretta risposta rilevando la adeguatezza della minima pena irrogata e l'assenza di elementi favorevoli da valorizzare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 17137/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris