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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 46828/2021

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a seguente ORDINANZA visti gli atti, sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; nel procedimento suindicato per il quale si procede de plano senza l'intervento delle parti; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Premesso che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 28 settembre 2021 sul ricorso n. 17998/2021; Rilevato che l'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che l'errore materiale può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità; Ritenuto che si verte in una ipotesi di errore materiale, essendo stato erroneamente indicato il giudice di rinvio, e che occorre pertanto procedere alla correzione di quanto contenuto nel ruolo di udienza in relazione al ricorso n. 17998/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, nel dispositivo, dove è scritto "al tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p." si legga "alla Corte di appello di Torino in funzione di giudice dell'esecuzione"; P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 28/09/2021, sul ricorso n. 17998/2021 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che ove è scritto "al tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p." si legga "alla Corte di appello di Torino in funzione di giudice dell'esecuzione"; Manda alla Cancelleria per l'annotazione sull'originale.

Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA visti gli atti, sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; nel procedimento suindicato per il quale si procede de plano senza l'intervento delle parti; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Premesso che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 28 settembre 2021 sul ricorso n. 17998/2021; Rilevato che l'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che l'errore materiale può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento e senza formalità; Ritenuto che si verte in una ipotesi di errore materiale, essendo stato erroneamente indicato il giudice di rinvio, e che occorre pertanto procedere alla correzione di quanto contenuto nel ruolo di udienza in relazione al ricorso n. 17998/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, nel dispositivo, dove è scritto "al tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p." si legga "alla Corte di appello di Torino in funzione di giudice dell'esecuzione"; P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 28/09/2021, sul ricorso n. 17998/2021 di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che ove è scritto "al tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p." si legga "alla Corte di appello di Torino in funzione di giudice dell'esecuzione"; Manda alla Cancelleria per l'annotazione sull'originale. Così deciso il 25/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]