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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 26115/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33720/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. r.g. 749/2019,depositata il 14/10/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza del 3 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte d’appello di Venezia di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio d’appello dallo stesso instaurato per la riforma dell’ordinanza con cui il Tribunale di Venezia gli aveva negato il riconoscimento sia della protezione internazionale sussidiaria che di quella umanitaria.

2. Con sentenza del 16 luglio 2018, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello, pronunciandosi contestualmente per il diniego all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Con ordinanza del 14 ottobre 2019 la Corte d’appello di Venezia rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego del beneficio ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002.

4. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensive in questa fase. [OSCURATO:PERSONA] I.Preliminarmente, il ricorrente chiede a questa Corte di correggere l’errore materiale contenuto nell’intestazione dell’ordinanza impugnata, ove l’opponente è indicato come “avv. [OSCURATO:PERSONA]Avino, difensore di [OSCURATO:PERSONA]”, quando invece l’opposizione era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] e D’avino aveva veste esclusiva di difensore.

L’istanza è inammissibile, in quanto “la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per lacorrezione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate conricorso per cas sazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione delricorso per cassazione” (così Cass. 13629/2021).

II. Il ricorso è articolato– come anticipato - in due motivi.

1. Il primo motivo denuncia “nullità dell’ordinanza per motivazione inesistente in quanto solo apparente”: la Corte d’appello nell’ordinanza impugnata si sarebbe limitata “a riassumere la motivazione del rigetto da parte della [medesima] Corte dell’appello proposto dal ricorrente per ottenere la protezione sussidiaria o, in subordine, quella umanitaria”, senza avere “speso una parola per mettere a fuoco” la “manifesta infondatezza” del medesimo, necessaria a giustificare il rigetto del beneficio statale.

Il motivo non può essere accolto.

La Corte d’appello, nell’ordinanza impugnata, ha argomentato la manifesta infondatezza del gravame (l'art. 122 del d.P.R. n. 115/2002, subordina infatti l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla valutazione di "non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere"), ritenendo condivisibili le ragioni prospettate nella decisione di rigetto dell’appello, con motivazione che rispetta il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 della Costituzione (al riguardo si veda, tra le tante,la pronuncia delle sezioni unite n. 8038/2018).

2. Il secondo motivo lamenta “violazione degli artt. 74 e 122 del d.P.R. n. 115/2002” in quanto l’ordinanza impugnata non darebbe rilievo al requisito dell’evidenza dell’infondatezza presente nella dizione testuale degli articoli richiamati, “così mostrando di ritenere sufficiente per il diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato la mera infondatezza”, in quanto la manifesta infondatezza implica un “giudizio di evidenza e indiscutibile certezza ex antedell’esito negativo della lite”.

Anche questomotivo non può essere accolto.

La Corte d’appello, come si è già detto sub 1, ha infatti espresso un giudizio di manifesta infondatezza del gravame proposto dal ricorrente; va inoltre sottolineato come si sia trattato di valutazione che si è collocata cronologicame nte all’esito del giudizio di merito, che ha quindi comportato una verifica non già ex ante, ma ex post, in quanto proprio alla luce della sorte del giudizio di merito il giudice ha verificato che la pretesa aveva il carattere della manifesta infondatezza (si veda al riguardo Cass. n. 24928/2022).

II. Il ricorso va , pertanto , rigettato.

Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Ministero svolto difese nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, dichiarata inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale, rigetta il ricorso.

Dà atto che sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bisdell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33720/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. r.g. 749/2019,depositata il 14/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza del 3 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte d’appello di Venezia di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio d’appello dallo stesso instaurato per la riforma dell’ordinanza con cui il Tribunale di Venezia gli aveva negato il riconoscimento sia della protezione internazionale sussidiaria che di quella umanitaria. 2. Con sentenza del 16 luglio 2018, la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’appello, pronunciandosi contestualmente per il diniego all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con ordinanza del 14 ottobre 2019 la Corte d’appello di Venezia rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego del beneficio ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. 4. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensive in questa fase. [OSCURATO:PERSONA] I.Preliminarmente, il ricorrente chiede a questa Corte di correggere l’errore materiale contenuto nell’intestazione dell’ordinanza impugnata, ove l’opponente è indicato come “avv. [OSCURATO:PERSONA]Avino, difensore di [OSCURATO:PERSONA]”, quando invece l’opposizione era stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] e D’avino aveva veste esclusiva di difensore. L’istanza è inammissibile, in quanto “la speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per lacorrezione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate conricorso per cas sazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione delricorso per cassazione” (così Cass. 13629/2021). II. Il ricorso è articolato– come anticipato - in due motivi. 1. Il primo motivo denuncia “nullità dell’ordinanza per motivazione inesistente in quanto solo apparente”: la Corte d’appello nell’ordinanza impugnata si sarebbe limitata “a riassumere la motivazione del rigetto da parte della [medesima] Corte dell’appello proposto dal ricorrente per ottenere la protezione sussidiaria o, in subordine, quella umanitaria”, senza avere “speso una parola per mettere a fuoco” la “manifesta infondatezza” del medesimo, necessaria a giustificare il rigetto del beneficio statale. Il motivo non può essere accolto. La Corte d’appello, nell’ordinanza impugnata, ha argomentato la manifesta infondatezza del gravame (l'art. 122 del d.P.R. n. 115/2002, subordina infatti l'ammissibilità dell'istanza di patrocinio alla valutazione di "non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere"), ritenendo condivisibili le ragioni prospettate nella decisione di rigetto dell’appello, con motivazione che rispetta il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 della Costituzione (al riguardo si veda, tra le tante,la pronuncia delle sezioni unite n. 8038/2018). 2. Il secondo motivo lamenta “violazione degli artt. 74 e 122 del d.P.R. n. 115/2002” in quanto l’ordinanza impugnata non darebbe rilievo al requisito dell’evidenza dell’infondatezza presente nella dizione testuale degli articoli richiamati, “così mostrando di ritenere sufficiente per il diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato la mera infondatezza”, in quanto la manifesta infondatezza implica un “giudizio di evidenza e indiscutibile certezza ex antedell’esito negativo della lite”. Anche questomotivo non può essere accolto. La Corte d’appello, come si è già detto sub 1, ha infatti espresso un giudizio di manifesta infondatezza del gravame proposto dal ricorrente; va inoltre sottolineato come si sia trattato di valutazione che si è collocata cronologicame nte all’esito del giudizio di merito, che ha quindi comportato una verifica non già ex ante, ma ex post, in quanto proprio alla luce della sorte del giudizio di merito il giudice ha verificato che la pretesa aveva il carattere della manifesta infondatezza (si veda al riguardo Cass. n. 24928/2022). II. Il ricorso va , pertanto , rigettato. Non vi è pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Ministero svolto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte, dichiarata inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale, rigetta il ricorso. Dà atto che sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bisdell
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