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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06593/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 20 settembre 2021, il tribunale della libertà di Napoli, rigettava l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] che aveva disposto nei confronti del medesimo la misura cautelare della custodia in carcere perché indagato di due distinte ipotesi di riciclaggio di banconote. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore, che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 cod.proc.pen., deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posto che il tribunale della libertà si era limitato a riportarsi alle osservazioni del G.I.P. ed errata doveva ritenersi l'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di fornitore delle banconote oggetto di riciclaggio da parte dello Schiavone, non potendo detta conclusione trarsi dall'invio delle fotografie avvenuto gennaio e marzo del 2018 e non sussistendo elementi per affermare che dette foto raffigurassero proprio le banconote riciclate da Schiavone, avendo il ricorrente fornito in sede di interrogatorio una propria versione difensiva; inoltre, la sola presenza delle fotografie, non poteva fare ritenere integrata una attività di sostituzione tipicamente punibile ex art. 648 bis cod.pen.; con riguardo al capo c) dell'imputazione si evidenziava che errata doveva ritenersi la conclusione del tribunale quanto alla gravità indiziaria posto che con_ i rilievi difensivi si era dedotta l'esistenza di rapporti tra il ricorrente e Schiavone non riconducibili ai fatti oggetto di contestazione; inoltre, il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] veniva desunto da alcune conversazioni dal contenuto criptico, prive di chiarezza e decifrabilità che non consentivano di identificare quanto indicato con il termine "mattonelle" con le banconote da ripulire.

Con un secondo motivo lamentava violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari quanto alla concretezza ed attualità delle stesse avuto anche riguardo alla risalenza nel tempo dei fatti, avvenuti oltre tre anni prima l'emissione del provvedimento cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Quanto al primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla motivazione del provvedimento impugnato, deve innanzi tutto essere escluso che l'impugnata ordinanza non abbia passato in rassegna le osservazioni difensive limitandosi a riportare gli argomenti posti a fondamento dell'ordinanza cautelare; invero, il giudice del riesame, ha proceduto prima ad analizzare i pregnanti elementi indiziari sussistenti a carico degli indagati e, poi, ha trarre le proprie conclusioni con argomenti autonomi rispetto al provvedimento cautelare che confermano la completa autonomia di valutazione, escludendo ogni difetto motivazionale.

In relazione, poi, alla dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati contestati ai capi a) e c) della rubrica, va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01).

E nel caso in esame, il tribunale del riesame, ha proprio evidenziato gli elementi indiziari sussistenti a carico dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] esaltando, in particolare, quella messagistica tra apparecchi cellulari dalla quale emergeva lo scambio di fotografie ritraenti proprio banconote macchiate e della sostituzione delle quali si occupava il coindagato Schiavone, tratto in arresto nella flagranza dei predetti fatti; risulta pertanto che il giudizio di gravità indiziaria quanto al capo a) della rubrica si è fondato su precisi elementi congruamente valutati dal tribunale del riesame in assenza di qualsiasi illogicità.

Né la tesi difensiva del ricorrente, di avere rinvenute dette banconote nel distributore automatico in uso nel bar dallo stesso gestito, ha avuto un qualsiasi riscontro, quanto meno allo stato.Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione al capo c) della rubrica posto che il coinvolgimento del ricorrente veniva fondato sull'analisi di conversazioni il cui contenuto è stato decifrato dal tribunale del riesame sulla base di vari elementi di fatto congruamente interpretati; al proposito, deve essere rammentato come secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715).

Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784).

L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della inconferenza rispetto alla contestazione, posto che, senza incorrere in alcuna illogicità ma facendo riferimento preciso al contenuto delle conversazioni, il giudice del riesame affermava che i termini utilizzati per riferirsi agli oggetti da scambiare tra i conversanti (le mattonelle), facevano chiaramente evidenziare la volontà di occultare oggetti di origine illecita. 2.2 Quanto alla doglianza in punto esigenze cautelari, va ricordato come in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Rv. 280566 - 01).

E nel caso in esame il giudice del riesame ha desunto tale presupposto oltre che dalla reiterazione dei fatti anche dalla ripetuta consumazione di altri gravi fatti di reato da parte del ricorrente che hanno fatto ritenere lo stesso costantemente coinvolto in traffici ed affari delittuosi; così che il pericolo di reiterazione è stato ritenuto sussistente nel presupposto della sua attualità con valutazione che, in quanto ancorata a precisi elementi del fatto e della personalità, appare conforme alla regola normativa, priva di illogicità e quindi non censurabile nella presente sede di legittimità.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp, att. cod.proc.pen..

Roma, 25 gennaio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 20 settembre 2021, il tribunale della libertà di Napoli, rigettava l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] che aveva disposto nei confronti del medesimo la misura cautelare della custodia in carcere perché indagato di due distinte ipotesi di riciclaggio di banconote. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, tramite il proprio difensore, che, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 cod.proc.pen., deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posto che il tribunale della libertà si era limitato a riportarsi alle osservazioni del G.I.P. ed errata doveva ritenersi l'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di fornitore delle banconote oggetto di riciclaggio da parte dello Schiavone, non potendo detta conclusione trarsi dall'invio delle fotografie avvenuto gennaio e marzo del 2018 e non sussistendo elementi per affermare che dette foto raffigurassero proprio le banconote riciclate da Schiavone, avendo il ricorrente fornito in sede di interrogatorio una propria versione difensiva; inoltre, la sola presenza delle fotografie, non poteva fare ritenere integrata una attività di sostituzione tipicamente punibile ex art. 648 bis cod.pen.; con riguardo al capo c) dell'imputazione si evidenziava che errata doveva ritenersi la conclusione del tribunale quanto alla gravità indiziaria posto che con_ i rilievi difensivi si era dedotta l'esistenza di rapporti tra il ricorrente e Schiavone non riconducibili ai fatti oggetto di contestazione; inoltre, il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] veniva desunto da alcune conversazioni dal contenuto criptico, prive di chiarezza e decifrabilità che non consentivano di identificare quanto indicato con il termine "mattonelle" con le banconote da ripulire. Con un secondo motivo lamentava violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari quanto alla concretezza ed attualità delle stesse avuto anche riguardo alla risalenza nel tempo dei fatti, avvenuti oltre tre anni prima l'emissione del provvedimento cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Quanto al primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla motivazione del provvedimento impugnato, deve innanzi tutto essere escluso che l'impugnata ordinanza non abbia passato in rassegna le osservazioni difensive limitandosi a riportare gli argomenti posti a fondamento dell'ordinanza cautelare; invero, il giudice del riesame, ha proceduto prima ad analizzare i pregnanti elementi indiziari sussistenti a carico degli indagati e, poi, ha trarre le proprie conclusioni con argomenti autonomi rispetto al provvedimento cautelare che confermano la completa autonomia di valutazione, escludendo ogni difetto motivazionale. In relazione, poi, alla dedotta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto ai reati contestati ai capi a) e c) della rubrica, va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). E nel caso in esame, il tribunale del riesame, ha proprio evidenziato gli elementi indiziari sussistenti a carico dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] esaltando, in particolare, quella messagistica tra apparecchi cellulari dalla quale emergeva lo scambio di fotografie ritraenti proprio banconote macchiate e della sostituzione delle quali si occupava il coindagato Schiavone, tratto in arresto nella flagranza dei predetti fatti; risulta pertanto che il giudizio di gravità indiziaria quanto al capo a) della rubrica si è fondato su precisi elementi congruamente valutati dal tribunale del riesame in assenza di qualsiasi illogicità. Né la tesi difensiva del ricorrente, di avere rinvenute dette banconote nel distributore automatico in uso nel bar dallo stesso gestito, ha avuto un qualsiasi riscontro, quanto meno allo stato.Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione al capo c) della rubrica posto che il coinvolgimento del ricorrente veniva fondato sull'analisi di conversazioni il cui contenuto è stato decifrato dal tribunale del riesame sulla base di vari elementi di fatto congruamente interpretati; al proposito, deve essere rammentato come secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della inconferenza rispetto alla contestazione, posto che, senza incorrere in alcuna illogicità ma facendo riferimento preciso al contenuto delle conversazioni, il giudice del riesame affermava che i termini utilizzati per riferirsi agli oggetti da scambiare tra i conversanti (le mattonelle), facevano chiaramente evidenziare la volontà di occultare oggetti di origine illecita. 2.2 Quanto alla doglianza in punto esigenze cautelari, va ricordato come in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Rv. 280566 - 01). E nel caso in esame il giudice del riesame ha desunto tale presupposto oltre che dalla reiterazione dei fatti anche dalla ripetuta consumazione di altri gravi fatti di reato da parte del ricorrente che hanno fatto ritenere lo stesso costantemente coinvolto in traffici ed affari delittuosi; così che il pericolo di reiterazione è stato ritenuto sussistente nel presupposto della sua attualità con valutazione che, in quanto ancorata a precisi elementi del fatto e della personalità, appare conforme alla regola normativa, priva di illogicità e quindi non censurabile nella presente sede di legittimità. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp, att. cod.proc.pen.. Roma, 25 gennaio 2022
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