CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 1975
Cassazione n. 17423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/05/1975 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura dell'affidamento in prova e di quella della detenzione domiciliare. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente, e ha ben spiegato le ragioni dell'affermazione che non ha posto in essere un serio percorso di revisione critica; rilevato che le critiche di ricorso sono pertanto manifestamente infondate e tendono a proporre una diversa valutazione del materiale informativo in atti, senza la prospettazione di violazioni di legge o di carenze di motivazione; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il c si re estenso