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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 1985

Cassazione n. 44399/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1985 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente che insiste in particolare sul primo motivo e conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di lesioni personali gravissime pluriaggravate in concorso, condannandolo alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, - ha rigettato l'appello dell'imputato, e, sul gravame del Pubblico Ministero, ha rideterminato la pena in anni sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo rado.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato perché, in concorso con un soggetto non identificato, aggrediva Valentin LACATUS, colpendolo prima con un calcio al petto e poi sferrandogli un colpo al volto con un arpione nautico e, infine, sferrandogli calci e pugni anche mentre si trovava a terra esanime; in tal modo, cagionava al suddetto Valentin LACATUS lesioni personali consistite in 'trauma cranico facciale con frattura ossi nasali, con prognosi di trenta giorni e sfregio permanente del volto.

I giudici di merito hanno, altresì, ravvisato le circostanze aggravanti del fatto commesso da più persone riunite e dell'uso di arma impropria, mentre sono state escluse le ulteriori aggravanti del fine di eseguire il delitto di invasione di un edificio altrui (un container) e dei motivi abietti o futili, così come non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale si affida a quattro motivi.

2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 420 bis - 178 - 179 - 604 comma 5 bis cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione in riferimento alla dichiarazione di assenza e alle notifiche eseguite presso lo studio del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], prima nominato difensore d'ufficio, con contestuale elezione di domicilio presso il suo studio, e successivamente nominato di fiducia all'indomani della notifica.

Sostiene la Difesa ricorrente che l'imputato, essendo stato raggiunto, nel presente procedimento, da ordinanza cautelare con la quale gli veniva imposto il divieto di dimora nel comune di Bologna, era stato costretto a rientrare in Romania, e, da quel momento, non vi erano stati più contatti con il difensore fiduciario.

Cosicchè, l'imputato non aveva avuto conoscenza effettiva del processo, sostenendo la Difesa che l' atteggiamento dell'imputato può, al più, ritenersi connotato da colpa ma non da intenzionalità, come richiede la legge, nella interpretazione data dalle Sezioni Unite "Innaro" , perché possa procedersi alla celebrazione del processo in absentia.

Le sentenze di merito devono essere, dunque, entrambe annullate.

2.2. Con il secondo motivo, sono denunciati vizi della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e della circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen.

La Corte di appello avrebbe del tutto obliterato le deduzioni difensive concernenti la dinamica dell'azione e il contributo causale e soggettivo apportato dal ricorrente con riguardo alle lesioni gravissime sfociate nello sfregio permanente del viso della vittima.

Invero, non solo non vi sarebbe prova dell'utilizzo dell'arma impropria in contestazione, alla luce delle contraddittorie dichiarazioni rese dalla vittima e dalla sorella - ma, in ogni caso, risulta acclarato che, se uso vi fu, esso non sarebbe ascrivibile all'imputato, e, pur trattandosi di circostanza oggettiva, mancherebbe la prova della prevedibilità dell'utilizzo dell'arma da parte del concorrente., e quindi, del contributo causale e della colpevolezza dell'imputato con riguardo alla circostanza aggravante in questione.

2.3. Con il terzo motivo vengono denunciati violazione degli artt. 192 e 194 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, e all'illegittimo frazionamento della prova dichiarativa.

Si sostiene che lo scrutinio delle dichiarazioni della vittima non sia avvenuto nel rispetto delle coordinate declinate dalla giurisprudenza ( S.U.

Bell'Arte ), e che, in ogni caso, le dichiarazioni di riscontro provenienti dalla deposizione della sorella della vittima, sarebbero contraddittorie in merito all'utilizzo dell'arpione nautico (avendo la sorella della vittima riferito di avere visto il concorrente scendere dalla propria auto impugnando l'arma, mentre la persona offesa ha riferito che l'arma apparteneva al suo vicino e che lo aveva già notato nei pressi dell'abitazione nei giorni precedente).

2.4. Violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e correlati vizi della motivazione nella valutazione degli elementi soggettivi, sono denunciati con riguardo alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giacchè, secondo la Difesa, la Corte di appello avrebbe omesso di effettuare una valutazione concreta della personalità dell'imputato, gravato da un unico precedente molto risalente e per fatto depenalizzato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato.

1. Non coglie nel segno il primo motivo, con il quale si sostiene l'incolpevole mancata conoscenza del procedimento a carico, sul rilievo che il ricorrente si fosse allontanato dal territorio italiano una volta raggiunto dall'ordinanza cautelare applicativa del divieto di dimora nel territorio di Bologna, e dopo avere reso l'interrogatorio di garanzia, sostenendosi che egli non avesse mantenuto alcun contatto con il proprio difensore di fiducia, tale divenuto dopo la inziale nomina di ufficio, tramutata in fiduciaria il giorno successivo alla notifica della ordinanza cautelare.

1.1. La difesa invoca il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, " Ismail", per dedurre la violazione dell'art. 420 bis cod. proc. pen.

La questione, con la quale si eccepisce la nullità assoluta della citazione a giudizio dinanzi al Giudice di primo grado - dal momento che la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all'omessa citazione dell'imputato medesimo, in quanto impedisce a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile (Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402 ) - risulta, tuttavia, infondata.

1.2. Le Sezioni Unite "Ismail" hanno affrontato la quaestio juris della legittimità della celebrazione del processo in absentia nei confronti dell'imputato, la dichiarazione della cui assenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., si sia fondata sul presupposto che l'indagato abbia eletto il domicilio presso il difensore di ufficio, nell'ipotesi in cui tale elezione sia avvenuta all'atto della sua identificazione da parte della polizia giudiziaria, con corrispondente nomina del difensore di ufficio (Sez.

U. n. 28912 del 28 novembre 2019, P.G. in proc.

ISMAIL).

Il principio di diritto affermato è nel senso che "Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa". (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. a opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).

1.3. Nel caso in scrutinio è pacifico - giacchè lo afferma lo stesso difensore ricorrente - che la nomina in favore del difensore di ufficio - effettuata, ab initio, dalla polizia giudiziaria, all'atto della notifica della ordinanza cautelare, in data 07/11/2016, e presso cui fu eletto domicilio dall'imputato - si tramutò in fiduciaria il giorno successivo.

Risulta, inoltre, dalla consultazione dell'incarto processuale - a cui il Giudice di legittimità accede in virtù del vizio denunciato (error in procedendo) - che il difensore di fiducia partecipò al giudizio di primo grado senza nulla eccepire in merito alla regolarità delle notifiche, e, successivamente, presentò anche l'atto di appello, nel quale neppure l'eccezione di nullità venne sollevata.

La partecipazione al processo da parte del difensore di fiducia, domiciliatario, ha, ragionevolmente, indotto i giudici di merito a ritenere correttamente e realmente instaurato il rapporto processuale tra imputato e difensore di ufficio.

1.4. Invero, l'art. 420 bis cod.proc.pen., nel regolare l'istituto della assenza, enuclea alcune situazioni da cui discende una presunzione di conoscenza del procedimento, e, tra queste, anche l'elezione di domicilio; d'altro canto, la disciplina codicistica individua in capo all'imputato, consapevole della pendenza del giudizio a suo carico, un preciso onere di diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento, anche nelle fasi successive a quella investigativa.

In particolare, con l'art. 420 bis cod. proc. pen., si prevede che il giudice proceda in assenza dell'imputato, non solo quando quest'ultimo, pur se impedito, abbia espressamente rinunciato ad assistere all'udienza, ma, altresì, quando l'imputato "nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo".

In tutte queste ipotesi, l'imputato è rappresentato dal difensore, secondo il disposto del terzo comma del medesimo articolo.

Trattasi, tuttavia, di presunzione non assoluta, non essendo prevista in tal senso esplicitamente, la quale, pertanto, può essere vinta da prova di segno contrario, secondo la regula juris declinata dalla sentenza delle Sezioni Unite 'Innaro', per cui "il processo in absentia non prevede alcuna forma di presunzione legale di conoscenza ma solo la volontaria sottrazione alla conoscenza", e che, quest'ultima, è"oggetto di una presunzione relativa in caso di inottemperanza all'onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate dall'art. 420 bis cod. proc. pen,., con possibilità per l'assente di fornire prova contraria" (Sez.

U. n. 28912/19 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716).

Il processo può ritenersi, pertanto, legittimamente celebrato in assenza dell'imputato soltanto nel caso in cui egli, consapevolmente informato della citazione in giudizio e dell'accusa penale a lui rivolta, abbia rinunciato a comparire; oppure qualora si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo.

1.6. Facendo corretta applicazione dei menzionati criteri, deve, allora, ritenersi che l'imputato non abbia fornito elementi idonei a vincere la predetta presunzione relativa di conoscenza del processo: in tal senso, depongono sia la nomina fiduciaria e la elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, il quale partecipò al processo, sia la acclarata conoscenza, in capo al ricorrente, del procedimento a suo carico, essendo stato sottoposto al regime cautelare, e avendo reso l'interrogatorio di garanzia, prima di allontanarsi volontariamente dal territorio italiano.

1.7. Invero, la nomina fiduciaria, lungi dal rappresentare - come sostenuto dalla difesa - un mero dato "formale", è invece elemento che, oltre a dare conto con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo, dimostra, soprattutto , che egli, proprio per difendersi nel corso dello stesso, abbia nominato un soggetto professionale di sua fiducia, nel pieno rispetto delle garanzie informative di matrice europea.

Cosicchè, non assumono rilievo né la durata del procedimento né la circostanza - solo dedotta ma del tutto indimostrata - che egli non abbia avuto alcun contatto con il suo difensore, proprio perché, in quanto consapevole dell'instaurazione di un procedimento a suo carico, si sarebbe dovuto preoccupare degli sviluppi dello stesso, senza che l'inerzia mantenuta possa produrre conseguenze processualmente apprezzabili.

Deve essere, dunque, ribadito che, in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale t quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia ( Sez. 2 - , n. 34041 del 20/11/2020, Rv. 280305; Sez. 5 n. 11313 del 17/01/2020, Rv. 278924).

Alla luce della vicenda processuale qui esaminata, può affermarsi che "la trasformazione di una nomina di ufficio in fiduciaria, con conferma della elezione di domicilio presso lo studio dello stesso difensore, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo; che legittima il giudizio in assenza, in mancanza di allegazione, da parte del ricorrente, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale, tale non potendo ritenersi il trasferimento all'estero dell'imputato e l'interruzione di ogni rapporto con il difensore munito di nomina fiduciaria, tale condotta esprimendo, invece, negligente disinteresse per la vicenda processuale ( cfr. Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022 Rv. 283019; Sez. 3,. 35426 del 13/05/2021 Rv. 281851).

Del tutto corretta è, dunque, la statuizione della Corte d'appello che ha proceduto in assenza dell'imputato, in quanto debitamente informato della pendenza del processo a suo carico. 2.E' infondato il secondo motivo, con cui ci si duole del riconoscimento, in capo al ricorrente, della circostanza aggravante dell'uso dell'arma.

E' pacifico che, in tema di lesioni personali, l'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., per essere il fatto commesso con l'uso delle armi, ha natura oggettiva ai sensi dell'art. 70 n. 1 cod. pen. (Sez. 5, n. 50947 del 13/09/2019, Rv. 278047).

2.1. In materia di imputabilità soggettiva delle aggravanti - come è stato già chiarito - il criterio deve essere identificato sulla base di quanto prevede l'art. 59 comma 2 cod. pen.; e il coefficiente psichico necessario per il loro riconoscimento non si identifica con il dolo (ovvero con la piena consapevolezza ed accettazione dell'evento accessorio), dato che è necessario solo che la circostanza che aggrava la condotta sia, in alternativa, (a) conosciuta, (b) ignorata per colpa, (c) ritenuta inesistente per errore determinato da colpa.

Si ritiene, peraltro, che il criterio di imputazione previsto dall'art. 59 comma 2 cod. pen. sia operativo anche nei casi in cui - come quello di specie - la circostanza sia di natura oggettiva e, dunque, sia estensibile ai concorrenti (art. 118 cod. pen.), in capo ai quali tale minimo coefficiente soggettivo deve essere comunque sussistente e riconoscibile.

Infatti, l'art.118 cod. pen., che indica i criteri di valutazione delle circostanze in caso di "concorso di persone", si limita prescrivere che alcune circostanze "soggettive" devono essere valutate in relazione al singolo concorrente, ma non modifica il criterio "generale" di imputazione soggettiva delle aggravanti, previsto dall'art. 59 cod. pen.

Conferma tale approdo ermeneutico il fatto che le circostanze sottratte all'estensione, ovvero quelle che ineriscono alla persona del colpevole (recidiva), i rapporti tra colpevole ed offeso (aggravante della parentela), i motivi a delinquere (ragioni abiette o futili), l'intensità del dolo (premeditazione) sono ontologicamente coperte dalla volontà della persona cui sono attribuite, sicché - a ben guardare - non si rinviene alcuna eccezione alla regola della imputabilità soggettiva degli eventi accidentali che aggravano il reato. (Sez. 2 n. 8324 del 04/02/2022, Rv. 282785).

2.2. Posto, dunque, che, in tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. - per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa - opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, nel caso di specie, dalla ricostruzione di merito, emerge pacificamente come tutti i concorrenti abbiano partecipato alla violenta aggressione ai danni della persona offesa, la quale è stata colpita anche con un arpione nautico, che i giudici di merito hanno ritenuto verosimile che 'l'arma' si trovasse sul posto al momento dell'aggressione, riposto all'esterno di un container vicino della vittima, ( tanto da avere escluso il delitto sub B - pg. 3 della sentenza di primo grado).

Tale circostanza che rendeva ampiamente prevedibile in capo all'imputato il suo possibile utilizzo quale arma impropria da parte di uno dei concorrenti in considerazione delle modalità della aggressione, cosicchè deve ritenersi perfettamente integrato. 3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla illegittima valutazione frazionata della prova dichiarativa.

Il motivo è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata ha già sottolineato come l'affermazione di responsabilità sia fondata non solamente sulla deposizione della persona offesa, ma su una pluralità di fonti di prova, costituite dalle dichiarazioni della sorella della vittima, dal referto medico, dagli accertamenti della polizia scientifica e della polizia giudiziaria, tutti convergenti nel senso della affermazione di responsabilità del ricorrente.

3.1. La Corte di appello ha condotto correttamente lo scrutinio delle prove raccolte nel dibattimento, alla luce della regola di giudizio declinata dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., che non richiede, in relazione alle dichiarazioni della persona offesa, la necessità di riscontri, in quanto esse possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). 4.Manifestamente infondata la doglianza afferente al trattamento sanzionatorio, a fronte di una congrua motivazione che ha fatto leva sulle modalità dell'azione e sulla personalità dell'imputato, gravato per fatti connotati da violenza ( rapina), e di un trattamento sanzionatorio comunque contenuto nel minimo edittale. 5.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/1985 avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente che insiste in particolare sul primo motivo e conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di lesioni personali gravissime pluriaggravate in concorso, condannandolo alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, - ha rigettato l'appello dell'imputato, e, sul gravame del Pubblico Ministero, ha rideterminato la pena in anni sei di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo rado. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato perché, in concorso con un soggetto non identificato, aggrediva Valentin LACATUS, colpendolo prima con un calcio al petto e poi sferrandogli un colpo al volto con un arpione nautico e, infine, sferrandogli calci e pugni anche mentre si trovava a terra esanime; in tal modo, cagionava al suddetto Valentin LACATUS lesioni personali consistite in 'trauma cranico facciale con frattura ossi nasali, con prognosi di trenta giorni e sfregio permanente del volto. I giudici di merito hanno, altresì, ravvisato le circostanze aggravanti del fatto commesso da più persone riunite e dell'uso di arma impropria, mentre sono state escluse le ulteriori aggravanti del fine di eseguire il delitto di invasione di un edificio altrui (un container) e dei motivi abietti o futili, così come non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale si affida a quattro motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione degli artt. 420 bis - 178 - 179 - 604 comma 5 bis cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione in riferimento alla dichiarazione di assenza e alle notifiche eseguite presso lo studio del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], prima nominato difensore d'ufficio, con contestuale elezione di domicilio presso il suo studio, e successivamente nominato di fiducia all'indomani della notifica. Sostiene la Difesa ricorrente che l'imputato, essendo stato raggiunto, nel presente procedimento, da ordinanza cautelare con la quale gli veniva imposto il divieto di dimora nel comune di Bologna, era stato costretto a rientrare in Romania, e, da quel momento, non vi erano stati più contatti con il difensore fiduciario. Cosicchè, l'imputato non aveva avuto conoscenza effettiva del processo, sostenendo la Difesa che l' atteggiamento dell'imputato può, al più, ritenersi connotato da colpa ma non da intenzionalità, come richiede la legge, nella interpretazione data dalle Sezioni Unite "Innaro" , perché possa procedersi alla celebrazione del processo in absentia. Le sentenze di merito devono essere, dunque, entrambe annullate. 2.2. Con il secondo motivo, sono denunciati vizi della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e della circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. La Corte di appello avrebbe del tutto obliterato le deduzioni difensive concernenti la dinamica dell'azione e il contributo causale e soggettivo apportato dal ricorrente con riguardo alle lesioni gravissime sfociate nello sfregio permanente del viso della vittima. Invero, non solo non vi sarebbe prova dell'utilizzo dell'arma impropria in contestazione, alla luce delle contraddittorie dichiarazioni rese dalla vittima e dalla sorella - ma, in ogni caso, risulta acclarato che, se uso vi fu, esso non sarebbe ascrivibile all'imputato, e, pur trattandosi di circostanza oggettiva, mancherebbe la prova della prevedibilità dell'utilizzo dell'arma da parte del concorrente., e quindi, del contributo causale e della colpevolezza dell'imputato con riguardo alla circostanza aggravante in questione. 2.3. Con il terzo motivo vengono denunciati violazione degli artt. 192 e 194 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione, in relazione alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, e all'illegittimo frazionamento della prova dichiarativa. Si sostiene che lo scrutinio delle dichiarazioni della vittima non sia avvenuto nel rispetto delle coordinate declinate dalla giurisprudenza ( S.U. Bell'Arte ), e che, in ogni caso, le dichiarazioni di riscontro provenienti dalla deposizione della sorella della vittima, sarebbero contraddittorie in merito all'utilizzo dell'arpione nautico (avendo la sorella della vittima riferito di avere visto il concorrente scendere dalla propria auto impugnando l'arma, mentre la persona offesa ha riferito che l'arma apparteneva al suo vicino e che lo aveva già notato nei pressi dell'abitazione nei giorni precedente). 2.4. Violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e correlati vizi della motivazione nella valutazione degli elementi soggettivi, sono denunciati con riguardo alla dosimetria della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giacchè, secondo la Difesa, la Corte di appello avrebbe omesso di effettuare una valutazione concreta della personalità dell'imputato, gravato da un unico precedente molto risalente e per fatto depenalizzato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1. Non coglie nel segno il primo motivo, con il quale si sostiene l'incolpevole mancata conoscenza del procedimento a carico, sul rilievo che il ricorrente si fosse allontanato dal territorio italiano una volta raggiunto dall'ordinanza cautelare applicativa del divieto di dimora nel territorio di Bologna, e dopo avere reso l'interrogatorio di garanzia, sostenendosi che egli non avesse mantenuto alcun contatto con il proprio difensore di fiducia, tale divenuto dopo la inziale nomina di ufficio, tramutata in fiduciaria il giorno successivo alla notifica della ordinanza cautelare. 1.1. La difesa invoca il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, " Ismail", per dedurre la violazione dell'art. 420 bis cod. proc. pen. La questione, con la quale si eccepisce la nullità assoluta della citazione a giudizio dinanzi al Giudice di primo grado - dal momento che la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all'omessa citazione dell'imputato medesimo, in quanto impedisce a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221402 ) - risulta, tuttavia, infondata. 1.2. Le Sezioni Unite "Ismail" hanno affrontato la quaestio juris della legittimità della celebrazione del processo in absentia nei confronti dell'imputato, la dichiarazione della cui assenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., si sia fondata sul presupposto che l'indagato abbia eletto il domicilio presso il difensore di ufficio, nell'ipotesi in cui tale elezione sia avvenuta all'atto della sua identificazione da parte della polizia giudiziaria, con corrispondente nomina del difensore di ufficio (Sez. U. n. 28912 del 28 novembre 2019, P.G. in proc. ISMAIL). Il principio di diritto affermato è nel senso che "Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa". (Principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. a opera della legge 23 giugno 2017, n. 103). 1.3. Nel caso in scrutinio è pacifico - giacchè lo afferma lo stesso difensore ricorrente - che la nomina in favore del difensore di ufficio - effettuata, ab initio, dalla polizia giudiziaria, all'atto della notifica della ordinanza cautelare, in data 07/11/2016, e presso cui fu eletto domicilio dall'imputato - si tramutò in fiduciaria il giorno successivo. Risulta, inoltre, dalla consultazione dell'incarto processuale - a cui il Giudice di legittimità accede in virtù del vizio denunciato (error in procedendo) - che il difensore di fiducia partecipò al giudizio di primo grado senza nulla eccepire in merito alla regolarità delle notifiche, e, successivamente, presentò anche l'atto di appello, nel quale neppure l'eccezione di nullità venne sollevata. La partecipazione al processo da parte del difensore di fiducia, domiciliatario, ha, ragionevolmente, indotto i giudici di merito a ritenere correttamente e realmente instaurato il rapporto processuale tra imputato e difensore di ufficio. 1.4. Invero, l'art. 420 bis cod.proc.pen., nel regolare l'istituto della assenza, enuclea alcune situazioni da cui discende una presunzione di conoscenza del procedimento, e, tra queste, anche l'elezione di domicilio; d'altro canto, la disciplina codicistica individua in capo all'imputato, consapevole della pendenza del giudizio a suo carico, un preciso onere di diligenza, che si declina nel dovere di informarsi sullo stato della progressione del medesimo procedimento, anche nelle fasi successive a quella investigativa. In particolare, con l'art. 420 bis cod. proc. pen., si prevede che il giudice proceda in assenza dell'imputato, non solo quando quest'ultimo, pur se impedito, abbia espressamente rinunciato ad assistere all'udienza, ma, altresì, quando l'imputato "nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo". In tutte queste ipotesi, l'imputato è rappresentato dal difensore, secondo il disposto del terzo comma del medesimo articolo. Trattasi, tuttavia, di presunzione non assoluta, non essendo prevista in tal senso esplicitamente, la quale, pertanto, può essere vinta da prova di segno contrario, secondo la regula juris declinata dalla sentenza delle Sezioni Unite 'Innaro', per cui "il processo in absentia non prevede alcuna forma di presunzione legale di conoscenza ma solo la volontaria sottrazione alla conoscenza", e che, quest'ultima, è"oggetto di una presunzione relativa in caso di inottemperanza all'onere di informazione che deriva dalle situazioni tipizzate dall'art. 420 bis cod. proc. pen,., con possibilità per l'assente di fornire prova contraria" (Sez. U. n. 28912/19 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716). Il processo può ritenersi, pertanto, legittimamente celebrato in assenza dell'imputato soltanto nel caso in cui egli, consapevolmente informato della citazione in giudizio e dell'accusa penale a lui rivolta, abbia rinunciato a comparire; oppure qualora si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo. 1.6. Facendo corretta applicazione dei menzionati criteri, deve, allora, ritenersi che l'imputato non abbia fornito elementi idonei a vincere la predetta presunzione relativa di conoscenza del processo: in tal senso, depongono sia la nomina fiduciaria e la elezione di domicilio presso il difensore di fiducia, il quale partecipò al processo, sia la acclarata conoscenza, in capo al ricorrente, del procedimento a suo carico, essendo stato sottoposto al regime cautelare, e avendo reso l'interrogatorio di garanzia, prima di allontanarsi volontariamente dal territorio italiano. 1.7. Invero, la nomina fiduciaria, lungi dal rappresentare - come sostenuto dalla difesa - un mero dato "formale", è invece elemento che, oltre a dare conto con certezza che l'imputato abbia avuto conoscenza del processo, dimostra, soprattutto , che egli, proprio per difendersi nel corso dello stesso, abbia nominato un soggetto professionale di sua fiducia, nel pieno rispetto delle garanzie informative di matrice europea. Cosicchè, non assumono rilievo né la durata del procedimento né la circostanza - solo dedotta ma del tutto indimostrata - che egli non abbia avuto alcun contatto con il suo difensore, proprio perché, in quanto consapevole dell'instaurazione di un procedimento a suo carico, si sarebbe dovuto preoccupare degli sviluppi dello stesso, senza che l'inerzia mantenuta possa produrre conseguenze processualmente apprezzabili. Deve essere, dunque, ribadito che, in tema di processo in assenza, l'ignoranza incolpevole, rilevante ai sensi dell'art. 6 della CEDU, è esclusa in tutti i casi in cui l'imputato, attraverso singoli atti della progressione processuale t quali l'elezione di domicilio, la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizione a misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento a suo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con il proprio difensore, ancor più se nominato di fiducia ( Sez. 2 - , n. 34041 del 20/11/2020, Rv. 280305; Sez. 5 n. 11313 del 17/01/2020, Rv. 278924). Alla luce della vicenda processuale qui esaminata, può affermarsi che "la trasformazione di una nomina di ufficio in fiduciaria, con conferma della elezione di domicilio presso lo studio dello stesso difensore, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo; che legittima il giudizio in assenza, in mancanza di allegazione, da parte del ricorrente, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale, tale non potendo ritenersi il trasferimento all'estero dell'imputato e l'interruzione di ogni rapporto con il difensore munito di nomina fiduciaria, tale condotta esprimendo, invece, negligente disinteresse per la vicenda processuale ( cfr. Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022 Rv. 283019; Sez. 3,. 35426 del 13/05/2021 Rv. 281851). Del tutto corretta è, dunque, la statuizione della Corte d'appello che ha proceduto in assenza dell'imputato, in quanto debitamente informato della pendenza del processo a suo carico. 2.E' infondato il secondo motivo, con cui ci si duole del riconoscimento, in capo al ricorrente, della circostanza aggravante dell'uso dell'arma. E' pacifico che, in tema di lesioni personali, l'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., per essere il fatto commesso con l'uso delle armi, ha natura oggettiva ai sensi dell'art. 70 n. 1 cod. pen. (Sez. 5, n. 50947 del 13/09/2019, Rv. 278047). 2.1. In materia di imputabilità soggettiva delle aggravanti - come è stato già chiarito - il criterio deve essere identificato sulla base di quanto prevede l'art. 59 comma 2 cod. pen.; e il coefficiente psichico necessario per il loro riconoscimento non si identifica con il dolo (ovvero con la piena consapevolezza ed accettazione dell'evento accessorio), dato che è necessario solo che la circostanza che aggrava la condotta sia, in alternativa, (a) conosciuta, (b) ignorata per colpa, (c) ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. Si ritiene, peraltro, che il criterio di imputazione previsto dall'art. 59 comma 2 cod. pen. sia operativo anche nei casi in cui - come quello di specie - la circostanza sia di natura oggettiva e, dunque, sia estensibile ai concorrenti (art. 118 cod. pen.), in capo ai quali tale minimo coefficiente soggettivo deve essere comunque sussistente e riconoscibile. Infatti, l'art.118 cod. pen., che indica i criteri di valutazione delle circostanze in caso di "concorso di persone", si limita prescrivere che alcune circostanze "soggettive" devono essere valutate in relazione al singolo concorrente, ma non modifica il criterio "generale" di imputazione soggettiva delle aggravanti, previsto dall'art. 59 cod. pen. Conferma tale approdo ermeneutico il fatto che le circostanze sottratte all'estensione, ovvero quelle che ineriscono alla persona del colpevole (recidiva), i rapporti tra colpevole ed offeso (aggravante della parentela), i motivi a delinquere (ragioni abiette o futili), l'intensità del dolo (premeditazione) sono ontologicamente coperte dalla volontà della persona cui sono attribuite, sicché - a ben guardare - non si rinviene alcuna eccezione alla regola della imputabilità soggettiva degli eventi accidentali che aggravano il reato. (Sez. 2 n. 8324 del 04/02/2022, Rv. 282785). 2.2. Posto, dunque, che, in tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. - per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa - opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, nel caso di specie, dalla ricostruzione di merito, emerge pacificamente come tutti i concorrenti abbiano partecipato alla violenta aggressione ai danni della persona offesa, la quale è stata colpita anche con un arpione nautico, che i giudici di merito hanno ritenuto verosimile che 'l'arma' si trovasse sul posto al momento dell'aggressione, riposto all'esterno di un container vicino della vittima, ( tanto da avere escluso il delitto sub B - pg. 3 della sentenza di primo grado). Tale circostanza che rendeva ampiamente prevedibile in capo all'imputato il suo possibile utilizzo quale arma impropria da parte di uno dei concorrenti in considerazione delle modalità della aggressione, cosicchè deve ritenersi perfettamente integrato. 3.Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla valutazione sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e alla illegittima valutazione frazionata della prova dichiarativa. Il motivo è manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata ha già sottolineato come l'affermazione di responsabilità sia fondata non solamente sulla deposizione della persona offesa, ma su una pluralità di fonti di prova, costituite dalle dichiarazioni della sorella della vittima, dal referto medico, dagli accertamenti della polizia scientifica e della polizia giudiziaria, tutti convergenti nel senso della affermazione di responsabilità del ricorrente. 3.1. La Corte di appello ha condotto correttamente lo scrutinio delle prove raccolte nel dibattimento, alla luce della regola di giudizio declinata dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., che non richiede, in relazione alle dichiarazioni della persona offesa, la necessità di riscontri, in quanto esse possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). 4.Manifestamente infondata la doglianza afferente al trattamento sanzionatorio, a fronte di una congrua motivazione che ha fatto leva sulle modalità dell'azione e sulla personalità dell'imputato, gravato per fatti connotati da violenza ( rapina), e di un trattamento sanzionatorio comunque contenuto nel minimo edittale. 5.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannat
Sentenza Cassazione n. 44399/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris