CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 1946
Cassazione n. 22499/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/06/1946avverso la sentenza del 04/02/2026 del Tribunale di Reggio CalabriaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA] per il furto di energia elettrica, stante l’assenza di querela,previa esclusione della contestata circostanza aggravante di cui all’art. 625comma primo, n. 7), cod. pen., poiché l’allaccio abusivo era effettuatodirettamente ai cavi dell’Enel destinati al pubblico servizio della fornitura diilluminazione alla collettività.2. Avverso la richiamata sentenza il Pubblico Ministero presso il Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso immediato per cassazione deducendoerronea interpretazione dell’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen. perchéassume rilievo la sola funzionalità della res al soddisfacimento di un interessepubblico, a prescindere dalla natura, privata o pubblica, del servizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso del Pubblico Ministero deve essere accolto, in quanto la decisioneimpugnata è incorsa in un duplice errore.2. Sotto un primo aspetto, non si comprendono le ragioni per le quali ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto riferimento alla possibilità, o meno, diritenere la circostanza aggravante in esame contestata in fatto, poiché nel casoin esame detta circostanza è stata oggetto di formale (e puntuale) contestazionenella prospettazione accusatoria.Innanzitutto, difatti, nel capo di imputazione è richiamata (anche) lacircostanza aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen.Si precisa, di poi, che il fatto è “aggravato per essere stato commesso sucose destinate a pubblico servizio, atteso che l’allaccio abusivo veniva effettuatodirettamente ai cavi dell’Enel, destinati al pubblico servizio della fornitura diilluminazione alla collettività”.3. Per altro verso, la pronuncia censurata ha argomentato il proprioconvincimento sul presupposto, che troverebbe conferma nella risalentegiurisprudenza di questa Corte (è richiamata Sez. 2, n. 602 del 21/03/1967, Rv.104749), per il quale la circostanza aggravante della sottrazione di beni destinatia un pubblico sevizio non potrebbe essere configurata qualora l’oggettomateriale della condotta sia il contatore di un’utenza singola o condominialeperché in questa ipotesi la destinazione non è pubblica ma riguarda un numerodeterminato di fruitori.Donde ha concluso per la non configurabilità della circostanza aggravanteperché la condotta si era realizzata mediante l’allaccio diretto di fili di rame alpannello centralizzato dell’edificio abitato dall’[OSCURATO:PERSONA].3.1. Questa impostazione è errata.Vi è infatti che il “servizio” consiste nel fornire prestazioni mirate a persone -o a un nucleo di persone - attraverso l'utilizzazione, la produzione e la vendita dibeni materiali a questo scopo destinati.L’aggettivo “pubblico”, agli inizi del secolo scorso, assumeva unaconnotazione eminentemente “soggettiva”, guardando al soggetto che erogava ilservizio concepito quale soggetto pubblico cui imputare l’attività espressione delservizio medesimo e “nominalistica” in virtù di quello specifico atto necessario adichiarare come tale il servizio pubblico.Le critiche alla “teoria soggettiva” - per l’insoddisfazione di una ricostruzionedel fenomeno improntata al mero profilo del soggetto erogatore del servizio-hanno portato progressivamente la dottrina e la giurisprudenza a valorizzare laconnotazione “oggettiva” dell'aggettivo “pubblico”, fondata sulla peculiarità delleTale tesi si è sviluppata significativamente dopo l'entrata in vigore dellaCarta Costituzionale, attraverso una lettura combinata degli art. 41 e 43.L'art. 43 Cost. parla espressamente di “servizio pubblico” nei termini dellapossibile riserva o del possibile trasferimento, per fini di utilità generale, diimprese operanti nei servizi pubblici essenziali o inerenti fonti di energia ovveroche godano di situazioni di monopolio, allo Stato, agli enti pubblici o a comunitàdi lavoratori o utenti.In tale norma è possibile individuare infatti attività che, per il loro rilievosociale o per le loro specifiche condizioni di gestione, assumono una rilevanzatale da spingere l'amministrazione ad assumerne in via diretta la gestione.Invero, poiché si fa riferimento al possibile trasferimento e alleautorità pubbliche di servizi pubblici, la teoria soggettiva è divenuta recessiva,risultando implicito nella formulazione della norma costituzionale, che laqualificazione di pubblicità prescinde dall'assunzione diretta dei pubblici poteri.La lettura “oggettiva” si fonda, inoltre, sull’art. 41, secondo comma, Cost.,laddove afferma che l'iniziativa privata - sebbene libera - non possa svolgersi incontrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente,alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.Pertanto, nell’assetto costituzionale i servizi pubblici sono quelle attivitàeconomiche a gestione variabile che, per la loro rilevanza sociale, giustificano unparticolare regime di disciplina volto a verificare che i loro fini non siano incontrasto con gli obiettivi fissati dalla pubblica amministrazione, con laconseguenza che la rilevanza delle prestazioni dei servizi pubblici deve esserecaratteristiche intrinseche delle prestazioni erogate in considerazione del numeroindeterminato dei destinatari che ne traggono giovamento.La nozione di servizio pubblico, dunque, è incentrata sull’elementoteleologico del soddisfacimento di interessi dei consociati, che prescinde dallanatura pubblica o privata del soggetto che eroga in concreto il servizio, che deveinvero essere destinato alla realizzazione di fini sociali o fini di utilità generale dirilievo costituzionale che i consociati non sono in grado di soddisfareautonomamente.Elemento emblematico in favore della tesi oggettiva è il processo diprivatizzazione, con il progressivo passaggio da una forma diretta di interventopubblico nell’economia a un modello di intervento che vede lo Stato assumere unruolo di regolamentazione, indirizzo e controllo di attività non semplicementegestite, ma assegnate a soggetti privati, che sono rappresentate da plurimifattori, quali: l’esistenza di una regolamentazione pubblica, che consente diqualificare come servizi pubblici solo le attività oggetto di tale normativaderogatoria rispetto allo statuto diritto comune (Cons. St. Ad. Gen, parere 12marzo 1998, n. 30); la soggezione del gestore al dovere di imparzialità e ladestinazione istituzionale dell’attività al pubblico, in modo da comprendere solole attività che soddisfano direttamente i bisogni collettivi e non quelle cheperseguono tale scopo solo in via strumentale.È pertanto il legislatore che opera questa selezione e che qualificadeterminate attività di servizio come pubbliche, cioè a rilevanza collettiva.Attraverso la qualificazione legislativa, l'esercizio di gestione assume uncarattere di doverosità vista l'importanza sociale che viene rintracciata inquel servizio.Per quanto concerne specificamente l’energia elettrica - a prescindere dalchiaro riferimento all’energia contenuto nell’art. 43 Cost.- è di rilievo laprevisione espressa dall’art. 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146, per la qualeper servizi pubblici si intendono quei servizi che, anche se svolti in regime diconcessione o mediante convenzione, sono «volti a garantire il godimento deidiritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertàe alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e alla previdenzasociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione».La direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994sui principi relativi all'erogazione dei pubblici servizi individua, poi, esattamentei servizi pubblici, ai sensi della legge n. 146 del 1990, riferendosi a quelli cheerogano energia elettrica, acqua e gas.Sulla scia di tale direttiva sono stati emanati alcuni decreti individuantichiaramente e concretamente i servizi da considerare pubblici, con la relativaemanazione degli schemi delle carte di servizio, come da art. 2, l. 11 luglio 1995n. 273. Infatti, nel d.P.C. 19 maggio 1995 sono elencati i servizi che devonoessere in ogni caso considerati pubblici, escludendo ogni possibile ambiguità,ossia, tra gli altri, i trasporti, l'energia elettrica, l'acqua e il gas.Vi sono, altresì, le leggi sulle privatizzazioni e sulle istituzioni delle autoritàamministrative indipendenti che hanno chiarito altresì che sono daricomprendere tra i servizi pubblici le imprese erogatrici di servizi relativi, tral’altro, ai trasporti, alle telecomunicazioni, alle fonti di energia e aglialtri servizi pubblici (art. 2, l. 30 luglio 1994 n. 474). Infine, vi è l'istituzionedell'Autorità amministrativa per l'energia e il gas ex l. 14 novembre 1995 n. 481(recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”; con l'art.13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, conv. con legge 21febbraio 2014, n. 9, le sue competenze sono state estese al settore idrico e,correlativamente, la sua denominazione è stata modificata in “Autorità perl'energia elettrica, il gas e il sistema idrico”; con l'art. 1, commi 527 e 528, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, le competenze dell'Autorità sono stateulteriormente ampliate al settore dei rifiuti e il suo nome è stato pertantomodificato in quello di “Autorità di Regolazione per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”Arera), che ulteriormente conferma – ove ve ne fosse stato bisogno- l’inclusionedel settore dell’energia elettrica nella disciplina dei servizi pubblici.Dunque può affermarsi che l’erogazione di energia elettrica costituisce in ognicaso un servizio pubblico a partire del chiaro dettato costituzionale, procedendolungo il crinale delle leggi, nonché delle disposizioni regolamentari e dei decretiin materia.3.2. Nell’ambito di una concezione oggettiva di pubblico servizio non si puòoperare alcuna distinzione a seconda che l’energia elettrica sia sottratta dallarete pubblica oppure da un contatore “privato”, atteso che in ambedue le ipotesil’energia è infine sottratta alla collettività.In linea con tale impostazione si sono poste numerose decisioni di questaCorte.[OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 1094 del 03/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543 – 01,ha osservato che la circostanza aggravante in esame sussiste ogni qual volta lacosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionaleall'erogazione di un pubblico servizio, restando di qui irrilevante che lasottrazione avvenga mediante un allacciamento abusivo ai terminali della reteelettrica collocati in una proprietà privata, in quanto ciò che rileva non èl'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì ladestinazione della stessa ad un pubblico servizio.Inoltre, già la precedente sentenza Sez. 6 n. 698 del 03/12/2013, dep.2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257773 – 01, ha chiarito che le cose destinate a pubblicoservizio - cui fa riferimento l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen.(applicabile al reato in esame in virtù del comma secondo, n. 3 dell'art. 635 cod.pen.) - non si identificano in quelle la cui fruizione sia pubblica ma in quelle la cuidestinazione è per un servizio fruibile dal pubblico.La richiamata giurisprudenza valorizza la sola destinazione ad un pubblicoservizio del bene sottratto ai fini della configurabilità dell’aggravante indiscussione, destinazione che è consustanziale per i beni che, come l’energiaelettrica, il gas, e l’acqua, costituiscono in sé veri e propri beni comuni perchévolti a soddisfare esigenze obiettive della generalità dei consociati, oltre chenormativamente definiti tali.La mera circostanza, dunque, che il furto abbia ad oggetto l’energiaelettrica, implica ineludibilmente e senza necessità di ulteriori valutazioni disorta, la ricorrenza di un pubblico servizio, sicché l’attività svolta perl’impossessamento di essa, su qualsivoglia oggetto si rivolga al fine di operare lasottrazione, integra un fatto commesso cosa destinata a pubblico servizio.Nella stessa prospettiva, Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marcì, haosservato che, in tema di furto di energia elettrica, è configurabilel'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso disottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna,indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti,rilevando non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia che transita nellarete, ma la sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene cosìdistolta (Rv. 285422 – 01).In sostanza, deve essere ribadito che la circostanza aggravante delladestinazione del bene a pubblico servizio è configurabile indipendentemente dallamanomissione del contatore, in quanto ciò che rileva è la destinazione finaledell'energia al pubblico servizio, dal quale viene distolta, e non già il dispositivodi commisurazione dei consumi della stessa (Sez. 5, n. 8122 del 27/01/2026, LoIacono).4. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.[OSCURATO:PERSONA] è deciso, 26 maggio 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]