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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 23804/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

VEGLIANZA di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento del 14 ottobre2025 ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza conla quale il Magistrato di sorveglianza aveva applicato la misura di sicurezza dellalibertà vigilata per anni due, già disposta con la sentenza della Corte di appello diNapoli irrevocabile il 15 dicembre 2016.La condanna aveva ad oggetto il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.contestato a [OSCURATO:PERSONA] per avere fatto parte del clan Mazzarella.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia lamentando con un unico motivo la violazione di normaprocessuale per non essere stata effettuata la notifica del decreto di fissazionedell’udienza in camera di consiglio del 14 ottobre 2025 al difensore eall’interessato, elettivamente domiciliato presso il primo.Il ricorrente rappresenta che il decreto era stato notificato a mezzo PECall’indirizzo di un avvocato omonimo del difensore di fiducia, con ciò essendosiverificata una nullità assoluta.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso percassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere larelativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, cheresta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnatocontenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanzao la manifesta illogicità della motivazione (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 - 01); il sindacato del giudice di legittimità è pieno esenza limiti, potendo estendersi anche al fatto, del quale, esaminandodirettamente gli atti processuali, può essere offerta una interpretazione diversada quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata inproposito da quest'ultimo. (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, P.g.,p.c. in proc. f e altri, Rv. 273525 - 01)Nel caso in esame il ricorrente deduce un error in procedendo, ovverol’omessa notifica del decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio aldifensore di fiducia e al condannato, elettivamente domiciliato presso il primo.La disamina del fascicolo, doverosa nel caso in esame, ha consentito diaccertare che l’appellante aveva nominato quale difensore di fiducia l’avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, con studio in via [OSCURATO:PERSONA] 27,ove peraltro eleggeva domicilio.La notifica del decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio venivanotificata via PEC all’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma non già con studio in vianell’atto di nomina, bensì ad una omonima, posto che nell’albo degli avvocati diNapoli risultano tre legali omonimi che hanno differenti indirizzi di studio edifferenti indirizzi PEC.Pertanto, l’avviso di fissazione dell’udienza non venne mai notificato né aldifensore dell’appellante né all’appellante stesso, con ciò determinandosi unanullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.;secondo un costante insegnamento di questa Corte l'omessa notificazione deldecreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputatodetermina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che lanotifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essereprivato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la suafiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel terminestabilito per la comparizione (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Di, Rv.258615 - 01).3.

Per le ragioni di cui sopra l’impugnato provvedimento deve essereannullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Torino.Così deciso il 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VEGLIANZA di TorinoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento del 14 ottobre2025 ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza conla quale il Magistrato di sorveglianza aveva applicato la misura di sicurezza dellalibertà vigilata per anni due, già disposta con la sentenza della Corte di appello diNapoli irrevocabile il 15 dicembre 2016.La condanna aveva ad oggetto il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.contestato a [OSCURATO:PERSONA] per avere fatto parte del clan Mazzarella.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia lamentando con un unico motivo la violazione di normaprocessuale per non essere stata effettuata la notifica del decreto di fissazionedell’udienza in camera di consiglio del 14 ottobre 2025 al difensore eall’interessato, elettivamente domiciliato presso il primo.Il ricorrente rappresenta che il decreto era stato notificato a mezzo PECall’indirizzo di un avvocato omonimo del difensore di fiducia, con ciò essendosiverificata una nullità assoluta.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso percassazione, un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere larelativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, cheresta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnatocontenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanzao la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 - 01); il sindacato del giudice di legittimità è pieno esenza limiti, potendo estendersi anche al fatto, del quale, esaminandodirettamente gli atti processuali, può essere offerta una interpretazione diversada quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata inproposito da quest'ultimo. (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, P.g.,p.c. in proc. f e altri, Rv. 273525 - 01)Nel caso in esame il ricorrente deduce un error in procedendo, ovverol’omessa notifica del decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio aldifensore di fiducia e al condannato, elettivamente domiciliato presso il primo.La disamina del fascicolo, doverosa nel caso in esame, ha consentito diaccertare che l’appellante aveva nominato quale difensore di fiducia l’avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, con studio in via [OSCURATO:PERSONA] 27,ove peraltro eleggeva domicilio.La notifica del decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio venivanotificata via PEC all’avv. [OSCURATO:PERSONA], ma non già con studio in vianell’atto di nomina, bensì ad una omonima, posto che nell’albo degli avvocati diNapoli risultano tre legali omonimi che hanno differenti indirizzi di studio edifferenti indirizzi PEC.Pertanto, l’avviso di fissazione dell’udienza non venne mai notificato né aldifensore dell’appellante né all’appellante stesso, con ciò determinandosi unanullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.;secondo un costante insegnamento di questa Corte l'omessa notificazione deldecreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputatodetermina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che lanotifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, non potendo l'imputato essereprivato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la suafiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel terminestabilito per la comparizione (Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013, dep. 2014, Di, Rv.258615 - 01).3. Per le ragioni di cui sopra l’impugnato provvedimento deve essereannullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Torino.Così deciso il 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]