Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 124/2009
ECLI:EU:C:2009:582
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 24 settembre 2009 – HUP [OSCURATO:PERSONA] / UAMI
(causa C‑520/08 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 7, n. 1, lett. b)‑d) e lett. g) – Domanda di dichiarazione di nullità – Marchio denominativo comunitario I.T.@MANPOWER»
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 35)
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 24 settembre 2008, causa T‑248/05, HUP [OSCURATO:PERSONA]
/ UAMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), mediante la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto avverso
la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 5 aprile 2005,
R 124/2004‑4, che aveva disposto il rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione di annullamento, la
quale aveva respinto la domanda di dichiarazione di nullità riguardante il marchio denominativo comunitario «I.T.@MANPOWER»,
per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42 – Marchio privo di carattere descrittivo.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La HUP [OSCURATO:PERSONA] sp. zoo è condannata alle spese.