Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 33196/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22117/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t. e [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1806/2019, pubblicata in data 18.11.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'istituto comprensivo Corradini-Pomilio di Avezzano ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 241/2008, emesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dell'attività di gestione del [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'anno 2006/2007, e per la sovvenzione del lavoro dei docenti esterni.

La domanda monitoria si fondava sulla convenzione stipulata dalle partì in data 1.09.2006, che prevedeva - quale contributo spettante all'associazione, un importo annuo di € 22.000,00, con l'intesa che, in caso di aumento degli iscritti e di introito superiore ad € 26.000,00, il 90% della somma eccedente il corrispettivo stabilito sarebbe stata versata all'Associazione.

L'opponente ha chiesto di revocare l'ingiunzione per carenza di prova scritta delle ore di insegnamento effettuate e delle somme erogate ai docenti a titolo di compenso. .

Esaurita la trattazione, il tribunale ha accolto l'opposizione, respingendo la domanda monitoria.

La sentenza, appellata dall'associazione [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata dalla Corte distrettuale di L'Aquila, secondo cui il solo deposito di copia della convenzione stipulata con l'istituto scolastico e delle schede riepilogative dei versamenti effettuati dagli studenti, non erano sufficienti a provare la spettanza delle somme richieste in giudizio, essendo onere dell'appellante fornire adeguata prova dell'effettivo espletamento da parte dei docenti delle ore di insegnamento e dell'avvenuto pagamento dei compensi erogati a tale titolo.

Quanto alla mancata adozione dell'ordine di esibizione del bilancio dell'istituto scolastico, la pronuncia ha rilevato che la richiesta non era stata coltivata e che le istanze proposte in appello erano tardive.

La cassazione della sentenza è chiesta dall'[OSCURATO:PERSONA] on con ricorso in due motivi.

Il Ministero dell'Istruzione e l'[OSCURATO:PERSONA] n. 2 [OSCURATO:PERSONA] di Avezzano resistono con controricorso.Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 633, 634 c.p.c., 2702 c.c. e l'omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c..

Il giudice distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante - ai fini della prova del credito - il deposito della convenzione e le ricevute di pagamento dei contributi gravanti sugli studenti, pur trattandosi di prova scritta sufficiente all'emissione dell'ingiunzione.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito non ha affatto ravvisato la carenza di una prova rispondente, sul piano formale, ai requisiti di legge ai fini dell'accertamento del credito (o - ad es.- rispettosa dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo), ma ha ritenuto che occorresse dare dimostrazione del numero delle ore di insegnamento e delle somme erogate ai docenti, costituendo tali elementi l'indispensabile presupposto per il calcolo delle spettanze secondo i criteri fissati dalla convenzione, anche ove disponeva che il 90% delle somme eccedenti la somma di € 22.000,00 erogabile all'associazione, era destinata a sovvenzionare il costo dei docenti esterni.

Non era quindi sufficiente la produzione della convenzione o le ricevute dell'ammontare delle rette versate dagli alunni, senza la prova delle circostanze e dei dati oggettivi che davano titolo alla richiesta di pagamento e che costituivano la base fattuale idonea a condizione la sussistenza del credito e la sua corretta quantificazione.

Non aveva rilievo che la documentazione fosse stata ritenuta sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, potendo il giudice 3 dell'opposizione rivalutare gli elementi acquisiti, non essendo vincolato alle decisioni assunte in proposito in fase monitoria.

2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 210 c.p.c e 2711 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c..

Secondo la ricorrente, l'istituto vincolava annualmente a bilancio la somma di €11.504,00 per provvedere al pagamento delle somme oggetto di domanda e pertanto era necessario disporre l'acquisizione del bilancio, avendo tale atto valenza di riconoscimento del debito.

Il motivo è inammissibile.

Il rigetto da parte del giudice di merito della richiesta di ordinare l'esibizione di documenti ritenuti indispensabili dalla parte, non è sindacabile in cassazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative.

La valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, ed appare, nella specie, logicamente argomentata (Cass. 24188/2013; Cass. 23120/2010).

Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 2500,00 per compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22117/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t. e [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 1806/2019, pubblicata in data 18.11.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] L'istituto comprensivo Corradini-Pomilio di Avezzano ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 241/2008, emesso in favore della [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento dell'attività di gestione del [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'anno 2006/2007, e per la sovvenzione del lavoro dei docenti esterni. La domanda monitoria si fondava sulla convenzione stipulata dalle partì in data 1.09.2006, che prevedeva - quale contributo spettante all'associazione, un importo annuo di € 22.000,00, con l'intesa che, in caso di aumento degli iscritti e di introito superiore ad € 26.000,00, il 90% della somma eccedente il corrispettivo stabilito sarebbe stata versata all'Associazione. L'opponente ha chiesto di revocare l'ingiunzione per carenza di prova scritta delle ore di insegnamento effettuate e delle somme erogate ai docenti a titolo di compenso. . Esaurita la trattazione, il tribunale ha accolto l'opposizione, respingendo la domanda monitoria. La sentenza, appellata dall'associazione [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata dalla Corte distrettuale di L'Aquila, secondo cui il solo deposito di copia della convenzione stipulata con l'istituto scolastico e delle schede riepilogative dei versamenti effettuati dagli studenti, non erano sufficienti a provare la spettanza delle somme richieste in giudizio, essendo onere dell'appellante fornire adeguata prova dell'effettivo espletamento da parte dei docenti delle ore di insegnamento e dell'avvenuto pagamento dei compensi erogati a tale titolo. Quanto alla mancata adozione dell'ordine di esibizione del bilancio dell'istituto scolastico, la pronuncia ha rilevato che la richiesta non era stata coltivata e che le istanze proposte in appello erano tardive. La cassazione della sentenza è chiesta dall'[OSCURATO:PERSONA] on con ricorso in due motivi. Il Ministero dell'Istruzione e l'[OSCURATO:PERSONA] n. 2 [OSCURATO:PERSONA] di Avezzano resistono con controricorso.Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 633, 634 c.p.c., 2702 c.c. e l'omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.. Il giudice distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante - ai fini della prova del credito - il deposito della convenzione e le ricevute di pagamento dei contributi gravanti sugli studenti, pur trattandosi di prova scritta sufficiente all'emissione dell'ingiunzione. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito non ha affatto ravvisato la carenza di una prova rispondente, sul piano formale, ai requisiti di legge ai fini dell'accertamento del credito (o - ad es.- rispettosa dei requisiti previsti dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo), ma ha ritenuto che occorresse dare dimostrazione del numero delle ore di insegnamento e delle somme erogate ai docenti, costituendo tali elementi l'indispensabile presupposto per il calcolo delle spettanze secondo i criteri fissati dalla convenzione, anche ove disponeva che il 90% delle somme eccedenti la somma di € 22.000,00 erogabile all'associazione, era destinata a sovvenzionare il costo dei docenti esterni. Non era quindi sufficiente la produzione della convenzione o le ricevute dell'ammontare delle rette versate dagli alunni, senza la prova delle circostanze e dei dati oggettivi che davano titolo alla richiesta di pagamento e che costituivano la base fattuale idonea a condizione la sussistenza del credito e la sua corretta quantificazione. Non aveva rilievo che la documentazione fosse stata ritenuta sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo, potendo il giudice 3 dell'opposizione rivalutare gli elementi acquisiti, non essendo vincolato alle decisioni assunte in proposito in fase monitoria. 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 210 c.p.c e 2711 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.. Secondo la ricorrente, l'istituto vincolava annualmente a bilancio la somma di €11.504,00 per provvedere al pagamento delle somme oggetto di domanda e pertanto era necessario disporre l'acquisizione del bilancio, avendo tale atto valenza di riconoscimento del debito. Il motivo è inammissibile. Il rigetto da parte del giudice di merito della richiesta di ordinare l'esibizione di documenti ritenuti indispensabili dalla parte, non è sindacabile in cassazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova non sia acquisibile "aliunde" e l'iniziativa non presenti finalità esplorative. La valutazione della relativa indispensabilità è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, ed appare, nella specie, logicamente argomentata (Cass. 24188/2013; Cass. 23120/2010). Il ricorso è quindi inammissibile, con aggravio delle spese processuali, liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 2500,00 per compenso, oltre a spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, i