Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:18
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite C-37/06 e C-58/06
[OSCURATO:PERSONA] GmbH
e
Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK)
contro
[OSCURATO:PERSONA]Jonas
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal [OSCURATO:PERSONA])
«Regolamento (CE) n. 615/98 — Direttiva 91/628/CEE — Restituzioni all’esportazione — Protezione dei bovini durante il trasporto — Subordinazione del pagamento delle restituzioni all’esportazione dei bovini all’osservanza delle disposizioni della direttiva
91/628/CEE — Principio di proporzionalità — Perdita del diritto a restituzione»
Conclusioni dell’avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 13 settembre 2007
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 17 gennaio 2008
Massime della sentenza
1.
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione
(Regolamento del Consiglio n. 805/68, come modificato dal regolamento n. 2634/97, art. 13, n. 9; regolamento della Commissione
n. 615/98; direttiva del Consiglio 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29)
2.
Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione
(Regolamento della Commissione n. 615/98, art. 5, n. 3; direttiva del Consiglio 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29)
1. Il semplice fatto che il pagamento delle restituzioni all’esportazione degli animali vivi della specie bovina sia subordinato
dal regolamento n. 615/98, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per
quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, all’osservanza di una serie di condizioni
definite da una normativa comunitaria che persegue obiettivi ad essa propri non può, di per sé, essere considerato una causa
di invalidità di detto regolamento, poiché gli obiettivi così perseguiti non solo sono perfettamente legittimi ma, in forza
del diritto comunitario, costituiscono inoltre obblighi gravanti in modo costante e permanente sull’insieme degli Stati membri
e delle istituzioni nell’ambito della formulazione e dell’attuazione della politica agricola comune. Certo, una direttiva
non può, di per sé stessa, creare obblighi a carico di singoli, tuttavia, in via di principio, non può essere escluso che
le disposizioni di una direttiva possano trovare applicazione tramite un rinvio esplicito di un regolamento alle sue disposizioni,
fermo restando il rispetto dei principi generali di diritto e, in particolare, del principio della certezza del diritto.
Inoltre, il rinvio generale operato dal detto regolamento n. 615/98 alla direttiva 91/628, relativa alla protezione degli
animali durante il trasporto, come modificata dalla direttiva 95/29, ha lo scopo di garantire, per l’applicazione dell’art. 13,
n. 9, del regolamento n. 805/68, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, come modificato
dal regolamento n. 2634/97, il rispetto delle disposizioni di detta direttiva rilevanti in materia di benessere degli animali
vivi e, in particolare, di protezione degli animali durante il trasporto. Detto rinvio, stabilendo le condizioni per la concessione
delle restituzioni, non può pertanto essere interpretato come riferito all’insieme delle disposizioni della direttiva 91/628
e, in particolare, a quelle che non hanno nessun nesso con lo scopo principale perseguito da detta direttiva.
(v. punti 26-29)
2. L’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione
per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, deve essere interpretato nel
senso che l’inosservanza della direttiva 91/628, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, come modificata
dalla direttiva 95/29, la quale può comportare una riduzione o una perdita della restituzione all’esportazione, riguarda le
disposizioni di tale direttiva aventi un’incidenza sul benessere degli animali, vale a dire sulle loro condizioni fisiche
e/o sulla loro salute e non quelle fra dette disposizioni che, in linea di principio, non hanno una tale incidenza. Le condizioni
stabilite da tale disposizione sono dunque conformi al principio di proporzionalità. Spetterà al giudice del rinvio verificare
che le autorità competenti abbiano applicato le disposizioni pertinenti del regolamento n. 615/98 in modo conforme al detto
principio.
(v. punti 42-43, 46)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
17 gennaio 2008 (
*
)
«Regolamento (CE) n. 615/98 – Direttiva 91/628/CEE – Restituzioni all’esportazione – Protezione dei bovini durante il trasporto – Subordinazione del pagamento delle restituzioni all’esportazione dei bovini all’osservanza delle disposizioni della direttiva
91/628/CEE – Principio di proporzionalità – Perdita del diritto a restituzione»
Nei procedimenti riuniti C‑37/06 e C‑58/06,
aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA]
(Germania), con decisioni 10 e 12 gennaio 2006, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 23 gennaio e il 3 febbraio 2006,
nelle cause
[OSCURATO:PERSONA] GmbH (C‑37/06),
Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK) (C‑58/06)
contro
[OSCURATO:PERSONA]Jonas
,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA], J. Klučka (relatore), A. Ó Caoimh e dalla
sig.ra P. Lindh, giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° marzo 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, dall’avv. W. Schedl, Rechtsanwalt;
– per la Zuchtvieh-Kontor GmbH (ZVK), dall’avv. K. Landry, Rechtsanwalt;
– per lo [OSCURATO:PERSONA]‑Jonas, dalla sig.ra G. Seber, in qualità di agente;
– per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Erlbacher, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 settembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sulla validità degli artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento (CE) della Commissione
18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto
riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto (GU L 82, pag. 19).
2 Tali domande sono state proposte nell’ambito di controversie che oppongono la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la
«[OSCURATO:PERSONA]») e la Zuchtvieh‑Kontor GmbH (ZVK) (in prosieguo: la «ZVK») allo [OSCURATO:PERSONA]‑Jonas (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»)
in merito a restituzioni all’esportazione di bovini vivi, rispettivamente, verso il Libano e l’Egitto.
Contesto normativo
3 L’art. 13, n. 9, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all’organizzazione comune
dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre
1997, n. 2634 (GU L 356, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento n. 805/68»), prevede che il pagamento della restituzione all’esportazione
di animali vivi è subordinato al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria in merito al benessere degli animali,
in particolare, quelle relative alla protezione degli animali durante il trasporto.
4 Le modalità di applicazione del regolamento n. 805/68 sono state precisate dal regolamento n. 615/98.
5 L’art. 1 del regolamento n. 615/98 dispone che il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali vivi della specie
bovina è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione
finale, delle disposizioni della direttiva del Consiglio 19 novembre 1991, 91/628/CEE, relativa alla protezione degli animali
durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340, pag. 17), come modificata dalla
direttiva del Consiglio 29 giugno 1995, 95/29/CE (GU L 148, pag. 52; in prosieguo: la «direttiva 91/628»), nonché delle disposizioni
del detto regolamento.
6 Ai sensi dell’art. 2 di tale regolamento si procede ad un controllo degli animali all’uscita dal territorio doganale della
Comunità europea. Un veterinario ufficiale deve verificare e certificare che gli animali siano idonei ad effettuare il viaggio
previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628, che il mezzo di trasporto sul quale gli animali lasceranno
il territorio doganale della Comunità sia conforme alle disposizioni di tale direttiva e che siano state prese le disposizioni
adeguate per la cura degli animali durante il viaggio conformemente alle disposizioni della detta direttiva.
7 Ai sensi dell’art. 5, n. 2, del regolamento n. 615/98, alla domanda di pagamento relativa alle restituzioni all’esportazione
dev’essere aggiunta la prova della conformità all’art. 1 di tale regolamento, prova costituita dalla produzione dell’esemplare
di controllo T5 e del rapporto di controllo di una società di controllo, corredato del certificato veterinario.
8 L’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, dispone tuttavia che la restituzione all’esportazione non è versata per gli animali
deceduti durante il trasporto o per gli animali per i quali l’autorità competente, in base ai documenti di cui al n. 2 del
detto art. 5, ai rapporti dei controlli di cui all’art. 4 di tale regolamento e/o a qualsiasi altro elemento di cui disponga
in merito al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 del medesimo regolamento, ritenga che la direttiva 91/628 non sia
stata rispettata.
9 L’art. 3, n. 1, della direttiva 91/628 dispone che gli Stati membri vigilino affinché le durate del trasporto e del periodo
di riposo, nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio, siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell’allegato
di quest’ultima.
10 In caso di trasporto stradale di animali vivi della specie bovina, il punto 48, n. 4, lett. d), del capitolo VII dell’allegato
della direttiva 91/628 impone il rispetto di un periodo di riposo sufficiente di almeno un’ora dopo quattordici ore di viaggio.
Dopo questo periodo di riposo il viaggio può continuare per altre quattordici ore. La durata massima del viaggio è quindi
fissata a ventinove ore. Il n. 8 del detto punto 48 prevede tuttavia che, nell’interesse degli animali, la durata del viaggio
possa essere prolungata di due ore tenendo conto, in particolare, della vicinanza del luogo di destinazione.
11 Ai sensi del punto 48, n. 5, del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628, gli animali devono beneficiare di un periodo
di riposo di almeno ventiquattro ore dopo il periodo di viaggio stabilito.
Controversie nelle cause principali e questioni pregiudiziali
12 Nella prima causa principale la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, presso lo [OSCURATO:PERSONA], l’esportazione in Libano di 35 bovini vivi.
Con decisione 1° febbraio 2001, lo [OSCURATO:PERSONA], fondandosi segnatamente sugli artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento n. 615/98,
ha respinto la domanda di restituzione all’esportazione presentatagli dalla [OSCURATO:PERSONA] perché, in seguito all’esame del ruolino
di marcia fornito da tale società, è emerso che non è stato rispettato il periodo di riposo di ventiquattro ore prescritto
al punto 48, n. 5, del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628. [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia fatto valere che il mancato
rispetto di tale disposizione era dovuto alla circostanza che il veterinario ufficiale le aveva ordinato di riprendere il
viaggio prima di aver osservato il periodo di riposo di ventiquattro ore. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, malgrado tale circostanza,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto informarsi sulla durata dei periodi di riposo prescritti dalla direttiva 91/628. Inoltre, a causa
di un verbale d’incidente e di un controllo sugli automezzi pesanti, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe osservato la durata massima della
seconda fase del viaggio fissata al punto 48, n. 4, lett. d), del capitolo VII, dell’allegato della direttiva 91/628.
13 Nella seconda causa principale, la ZVK ha dichiarato, presso lo [OSCURATO:PERSONA], l’esportazione in Egitto di 32 bovini
vivi e, a tale titolo, ha chiesto la concessione di una restituzione all’esportazione anticipata che lo [OSCURATO:PERSONA] le ha
accordato. Con decisione modificativa 1° settembre 2003 lo [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia deciso di reclamare il rimborso di tale
restituzione, con una maggiorazione del 10%, segnatamente in quanto gli animali erano stati trasportati per più di quattordici
ore, in violazione delle disposizioni della direttiva 91/628. La seconda fase del viaggio sarebbe infatti durata 15 ore e
45 minuti. Il superamento della durata massima della seconda fase del viaggio avrebbe inoltre avuto come conseguenza la violazione,
da parte della ZVK, della norma prevista al punto 48, n. 5, del capitolo VII dell’allegato della direttiva 91/628, secondo
cui, dopo un periodo di viaggio di massimo ventinove ore, gli animali devono essere scaricati, alimentati, abbeverati e beneficiare
di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.
14 Poiché i reclami presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla ZVK avverso le decisioni dello [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, del 1° febbraio 2001
e del 1° settembre 2003 non sono stati accolti, tali società hanno deciso di proporre un ricorso dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], il quale, ritenendo che la soluzione delle due cause di cui è investito dipendesse dall’interpretazione di disposizioni
comunitarie, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate
in termini identici in ciascuna delle dette cause:
«1) Se l’art. 1 del regolamento (...) n. 615/98 sia valido nella parte in cui subordina la concessione della restituzione all’esportazione
all’osservanza della direttiva 91/628 (...).
2) In caso di soluzione affermativa della questione di cui sopra: se sia compatibile con il principio di proporzionalità il disposto
di cui all’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, secondo cui la restituzione all’esportazione non viene versata per gli
animali per i quali l’autorità competente ‑ in base ad altre informazioni in merito al rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 1 del regolamento n. 615/98 ‑ ritiene che non sia stata rispettata la direttiva [91/628]».
15 Con ordinanza del Presidente della Corte 17 febbraio 2006, le cause C‑37/06 e C‑58/06 sono state riunite ai fini delle fasi
scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
16 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 1 del regolamento n. 615/98 sia valido laddove
subordina il versamento della restituzione all’esportazione di animali vivi all’osservanza della direttiva 91/628. Il giudice
del rinvio si pone, in particolare, la questione dell’esistenza di un nesso fra il regime delle restituzioni all’esportazione,
rientrante nella politica agricola comune, e il diritto comunitario relativo alla protezione degli animali.
17 L’art. 1 del regolamento n. 615/98, relativo alle modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione
per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, dispone che, per l’applicazione
dell’art. 13, n. 9, secondo comma, del regolamento n. 805/68, il pagamento delle restituzioni all’esportazione di animali
vivi della specie bovina di cui alla voce 0102 della nomenclatura combinata è subordinato al rispetto, in particolare, delle
disposizioni della direttiva 91/628.
18 Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 28‑33 delle sue conclusioni, giova rammentare, in primo luogo, che tale
rinvio che viene operato dall’art. 1 del regolamento n. 615/98 alla direttiva 91/628 e che crea un collegamento tra il regime
delle restituzioni all’esportazione e la protezione degli animali durante il trasporto, risulta dalla scelta effettuata dal
Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del regolamento n. 805/68 e di cui la Commissione delle Comunità europee si è limitata
a precisare le modalità di applicazione nel regolamento n. 615/98.
19 L’art. 1 del regolamento n. 615/98 ha lo scopo di applicare l’art. 13, n. 9, del regolamento n. 805/68, in base al quale il
pagamento della restituzione all’esportazione di animali vivi è subordinato al rispetto delle disposizioni previste dalla
normativa comunitaria relativa al benessere degli animali e, in particolare, alla protezione degli animali durante il trasporto.
Il detto art. 13, n. 9, è stato introdotto per rimediare alla prassi secondo cui non sempre si è tenuto conto del benessere
degli animali durante il loro trasporto.
20 Infatti, dai due ‘considerando’ del regolamento n. 2634/97 che ha provveduto all’inserimento dell’ultimo comma dell’art. 13,
n. 9, del regolamento n. 805/68, emerge che l’esperienza acquisita nell’attuazione della direttiva 91/628 aveva mostrato che
il benessere degli animali vivi non era sempre rispettato nei casi di esportazione di animali e che occorreva, per ragioni
pratiche, affidare alla Commissione il compito di definire le modalità di applicazione delle norme in materia. A tal proposito,
il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 615/98 precisa che qualora si constati, in base alle condizioni fisiche o allo
stato di salute di un certo numero di animali facenti parte di una partita, che non sono state rispettate le disposizioni
in materia di protezione degli animali durante il trasporto, è necessario adottare e applicare uniformemente misure sufficientemente
dissuasive.
21 Considerazioni analoghe hanno peraltro indotto le istituzioni comunitarie a sostituire la direttiva 91/628 con il regolamento
(CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 1/2005, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate,
che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU 2005, L 3, pag. 1).
22 In secondo luogo, è importante ricordare che la protezione del benessere degli animali costituisce un obiettivo legittimo
di interesse generale la cui importanza ha dato luogo, in particolare, all’adozione, da parte degli Stati membri, del protocollo
sulla protezione ed il benessere degli animali, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea (GU 1997, C 340, pag. 110)
come pure alla firma, da parte della Comunità, della Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali
(riveduta) [decisione del Consiglio 21 giugno 2004, 2004/544/CE, relativa alla firma della Convenzione europea sulla protezione
degli animali nei trasporti internazionali (riveduta), GU L 241, pag. 21]. L’importanza di tale obiettivo trova altresì riscontro
nella dichiarazione n. 24, sulla protezione degli animali, allegata all’atto finale del Trattato sull’Unione europea.
23 La Corte ha d’altronde rilevato più volte l’interesse che la Comunità nutre per la salute e la protezione degli animali (sentenze
1° aprile 1982, cause riunite da 141/81 a 143/81, Holdijk e a., Racc. pag. 1299, punto 13, e 23 febbraio 1988, causa 131/86,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, Racc. pag. 905, punto 17). Essa ha dichiarato, in particolare, che il perseguimento delle finalità
della politica agricola comune non può prescindere da esigenze di interesse generale, come la tutela della salute e della
vita degli animali, esigenze di cui le istituzioni comunitarie devono tener conto nell’esercizio delle loro competenze e,
in particolare, nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato.
24 Ne consegue che il legislatore comunitario, vincolando in tal modo il pagamento delle restituzioni all’esportazione degli
animali vivi della specie bovina al rispetto della normativa comunitaria riguardante il benessere degli animali, tende alla
salvaguardia di esigenze di interesse generale, obiettivo il cui perseguimento non può, di per sé, condurre ad accertare l’invalidità
dell’art. 1 del regolamento n. 615/98. Inoltre, il rinvio così operato presenta il vantaggio di garantire che il bilancio
della Comunità non finanzi esportazioni effettuate in violazione delle disposizioni comunitarie relative al benessere degli
animali.
25 Il giudice del rinvio osserva, tuttavia, sostanzialmente, che il regolamento n. 615/98 e la direttiva 91/628 perseguono obiettivi
di natura diversa e che un regolamento non può pertanto rinviare globalmente ad una direttiva peraltro «gravemente indeterminata».
26 A tal riguardo, va sottolineato che il semplice fatto che il pagamento delle restituzioni all’esportazione degli animali vivi
della specie bovina sia subordinato dal regolamento n. 615/98 all’osservanza di una serie di condizioni definite da una normativa
che persegue obiettivi ad essa propri, non può, di per sé, essere considerato una causa di invalidità di detto regolamento,
poiché, come constatato dalla Corte ai punti 22‑24 della presente sentenza, gli obiettivi così perseguiti non solo sono perfettamente
legittimi ma, in forza del diritto comunitario, costituiscono inoltre obblighi gravanti in modo costante e permanente sull’insieme
degli Stati membri e delle istituzioni nell’ambito della formulazione e dell’attuazione della politica agricola comune.
27 Certo, in forza di una giurisprudenza costante, una direttiva non può, di per sé stessa, creare obblighi a carico di singoli
(v., in particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 48; 5 ottobre 2004, cause riunite
da C‑397/01 a C‑403/01, Pfeiffer e a., Racc. pag. I‑8835, punto 108; 3 maggio 2005, cause riunite C‑387/02, C‑391/02 e C‑403/02,
Berlusconi e a., Racc. pag. I‑3565, punto 73, nonché 7 giugno 2007, causa C‑80/06, Carp, Racc. pag. I‑4473, punto 20).
28 Tuttavia, in via di principio, non può essere escluso che le disposizioni di una direttiva possano trovare applicazione tramite
un rinvio esplicito di un regolamento alle sue disposizioni, fermo restando il rispetto dei principi generali di diritto e,
in particolare, del principio della certezza del diritto.
29 Inoltre, è giocoforza rilevare che il rinvio generale operato dal regolamento n. 615/98 alla direttiva 91/628 ha lo scopo
di garantire, per l’applicazione dell’art. 13, n. 9, del regolamento n. 805/68, il rispetto delle disposizioni di detta direttiva
rilevanti in materia di benessere degli animali vivi e, in particolare, di protezione degli animali durante il trasporto.
Detto rinvio, stabilendo le condizioni per la concessione delle restituzioni, non può pertanto essere interpretato come riferito
all’insieme delle disposizioni della direttiva 91/628 e, in particolare, a quelle che non hanno nessun nesso con lo scopo
principale perseguito da detta direttiva.
30 Di conseguenza, non può essere validamente sostenuto, come fatto valere dalla ricorrente nella causa principale nel procedimento
C‑58/06, che detto rinvio è contrario al principio della certezza del diritto poiché si riferisce all’insieme delle disposizioni
della direttiva 91/628.
31 Dal complesso delle considerazioni sin qui svolte risulta che l’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento
atto ad inficiare la validità dell’art. 1 del regolamento n. 615/98.
Sulla seconda questione
32 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 sia compatibile
con il principio di proporzionalità laddove, secondo la lettera di tale disposizione, qualsiasi violazione di una delle disposizioni
della direttiva 91/628 è automaticamente sanzionata con la perdita totale della restituzione all’esportazione, a prescindere
dall’accertamento di un pregiudizio al benessere degli animali.
33 Occorre anzitutto precisare che il principio di proporzionalità, che costituisce un principio generale del diritto comunitario
e che è stato più volte confermato dalla giurisprudenza della Corte, segnatamente nell’ambito della politica agricola comune
(v., in particolare, sentenze 12 luglio 2001, causa C‑189/01, Jippes e a., Racc. pag. I‑5689, punto 81, nonché 7 settembre
2006, causa C‑310/04, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I‑7285, punto 97), deve essere rispettato in quanto tale sia dal legislatore
comunitario sia dai legislatori e giudici nazionali che applicano il diritto comunitario. Tale principio deve essere altresì
rispettato dalle autorità nazionali competenti nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 615/98.
34 Si deve poi ricordare che il legislatore comunitario, pur essendo vincolato dal principio di proporzionalità, dispone in materia
di politica agricola comune di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che gli artt. 34 CE - 37 CE
gli attribuiscono. Conseguentemente, il controllo giurisdizionale deve limitarsi ad accertare che il provvedimento di cui
trattasi non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere ovvero che l’autorità in questione non abbia manifestamente
ecceduto i limiti del suo potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza Jippes e a., cit., punto 80).
35 Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, esso esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non eccedano i
limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui
trattasi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva
e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (v., in tal senso, sentenze
13 novembre 1990, causa C‑331/88, Fedesa e a., Racc. pag. I‑4023, punto 13, nonché Jippes e a., cit., punto 81).
36 Infine, per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di attuazione di un siffatto principio, considerato
l’ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore comunitario in materia di politica agricola comune, solo il carattere
manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l’istituzione competente
intende perseguire, può inficiare la legittimità di tale provvedimento (v. citate sentenze Fedesa e a., punto 14, nonché Jippes
e a., punto 82). Così, si tratta di sapere non se il provvedimento adottato dal legislatore fosse il solo o il migliore possibile,
ma se esso fosse manifestamente inidoneo (sentenza Jippes e a., cit., punto 83).
37 Nel caso di specie, si deve ricordare che, alla luce della formulazione degli artt. 1 e 5, n. 3, del regolamento n. 615/98
e della finalità del detto regolamento, il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628 costituisce una condizione preliminare
al pagamento delle restituzioni all’esportazione. Infatti, l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 sancisce la perdita del
diritto alla restituzione con il mancato pagamento di quest’ultima, come conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni
della detta direttiva. Si deve dunque accertare se le condizioni di concessione della restituzione all’esportazione di cui
all’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 siano conformi al principio di proporzionalità.
38 Occorre rilevare a tale proposito che le autorità competenti degli Stati membri possono decidere l’importo della restituzione
all’esportazione solo in ricorrenza delle due fattispecie ben distinte previste dall’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98.
Nel primo caso, qualora la morte degli animali sia imputabile al mancato rispetto delle disposizioni della direttiva 91/628,
il legislatore comunitario non concede alcun margine discrezionale all’autorità competente poiché prevede espressamente che
la restituzione non venga pagata. Per contro, nel secondo caso, qualora detta autorità ritenga che la direttiva 91/628 non
sia stata osservata senza, tuttavia, che tale inosservanza abbia comportato la morte degli animali, il legislatore comunitario
concede un certo margine discrezionale all’autorità competente per decidere se l’inosservanza di una disposizione di detta
direttiva possa comportare la perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione all’esportazione.
39 Un tale margine discrezionale non è tuttavia illimitato poiché viene circoscritto dall’art. 5 del regolamento n. 615/98. È
solo in base ai documenti di cui al n. 2 del detto art. 5, dei rapporti di controllo di cui all’art. 4 di tale regolamento
e/o a qualsiasi altro elemento di cui disponga in merito al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 dello stesso regolamento,
che l’autorità competente può ritenere che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata.
40 Orbene, i documenti di cui all’art. 5 del regolamento n. 615/98 e i rapporti di cui all’art. 4 del medesimo regolamento si
riferiscono tutti alle condizioni fisiche e/o alla salute degli animali durante il loro trasporto. L’autorità competente può
dunque considerare che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata solo sulla base dei documenti relativi alla salute degli
animali che devono essere forniti dall’esportatore, quali l’esemplare di controllo T5 che permette di verificare, in particolare,
se gli animali fossero idonei al viaggio e se il mezzo di trasporto fosse conforme alle disposizioni della detta direttiva.
41 Tale interpretazione non può essere rimessa in questione dai termini dell’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98, secondo
i quali l’autorità competente può altresì ritenere che la direttiva 91/628 non sia stata rispettata in base a qualsiasi altro
elemento di cui disponga. Infatti, tali termini devono anche essere interpretati nel senso che riguardano elementi aventi
un’incidenza sul benessere degli animali.
42 Di conseguenza, l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza della direttiva
91/628, la quale può comportare una riduzione o una perdita della restituzione all’esportazione, riguarda le disposizioni
di tale direttiva aventi un’incidenza sul benessere degli animali, vale a dire sulle loro condizioni fisiche e/o sulla loro
salute e non quelle fra tali disposizioni che, in linea di principio, non hanno una tale incidenza.
43 Le condizioni stabilite dall’art. 5, n. 3, del regolamento n. 615/98 sono dunque conformi al principio di proporzionalità.
44 Spetta all’autorità competente valutare se la trasgressione di una disposizione della direttiva 91/628 abbia avuto un’incidenza
sul benessere degli animali, se una tale trasgressione possa, all’occorrenza, essere sanata e se essa debba comportare la
perdita, la riduzione o il mantenimento della restituzione all’esportazione. Spetta altresì a questa stessa autorità decidere
se occorra ridurre la restituzione all’esportazione in proporzione al numero di animali che, a suo giudizio, possono avere
sofferto a seguito dell’inosservanza della direttiva 91/628 o se tale restituzione non vada pagata in quanto l’inosservanza
di una disposizione di detta direttiva abbia avuto ripercussioni sul benessere dell’insieme degli animali.
45 Alla luce del complesso delle considerazioni sin qui svolte, è giocoforza concludere che l’esame delle condizioni di concessione
delle restituzioni all’esportazione non ha rivelato alcun elemento che consenta di ritenere l’art. 5, n. 3, del regolamento
n. 615/98, manifestamente inidoneo in relazione allo scopo perseguito, ossia quello di garantire la protezione degli animali
vivi durante il trasporto nell’ambito del regime delle restituzioni all’esportazione.
46 Ne consegue che l’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’art. 5,
n. 3, del regolamento n. 615/98 alla luce del principio di proporzionalità. Spetterà al giudice del rinvio verificare che
le autorità competenti abbiano applicato le disposizioni pertinenti del regolamento n. 615/98 in modo conforme al detto principio.
Sulle spese
47 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
L’esame della prima questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’art. 1 del regolamento (CE)
della Commissione 18 marzo 1998, n. 615, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione
per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto.
2)
L’esame della seconda questione non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la validità dell’art. 5, n. 3, del regolamento
n. 615/98 alla luce del principio di proporzionalità. Spetterà al giudice del rinvio verificare che le autorità competenti
abbiano applicato le disposizioni pertinenti del regolamento n. 615/98 in modo conforme al detto principio.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.