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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36067/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 1925 / 18 / 20 16 della Co mmissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 1marzo 20 1 6 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13dicembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto avverso la Tributi-avviso di accertamento-delega sottoscrizione prima decisione da [OSCURATO:PERSONA],annullava l’avviso di accertamento, notificato a quest’ultimo, relativo a Irpef dell’anno di imposta 2007.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che la delega per la sottoscrizione, versata in atti, dall’Ufficio, siccome generica, inficiasse di nullità l’atto impositivo.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380bis. 1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio.

Considerato che: 1 con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod.proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n.600 del 1973 perpetrata dalla C.T.R. laddove aveva ritenuto che la mancata specificazione del nome del delegato costituisse vizio invalidante la delega di firma. 1.1La censura è fondata.

Questa Corte, con la sentenzan. 8814 del 29 marzo 2019 ha statuito il principio -a tutt’oggi seguito e che, in assenza di idonee ragioni di segno contrario, va, anche in questa sede condiviso-secondo cui La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto .

Nel caso in esame, lo stesso Giudice di appello dà atto della produzione in giudizio, da parte dell’Agenzia delle entrate, della disposizione di servizio con il quale venivano delegati alla firma i [OSCURATO:PERSONA] quale era (per come accertato dalla stessa C.T.R.) il sig. [OSCURATO:PERSONA] che aveva sottoscritto l’atto impositivo impugnato.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato – avverso la sentenza n. 1925 / 18 / 20 16 della Co mmissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 1marzo 20 1 6 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13dicembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto avverso la Tributi-avviso di accertamento-delega sottoscrizione prima decisione da [OSCURATO:PERSONA],annullava l’avviso di accertamento, notificato a quest’ultimo, relativo a Irpef dell’anno di imposta 2007. In particolare, il Giudice di appello riteneva che la delega per la sottoscrizione, versata in atti, dall’Ufficio, siccome generica, inficiasse di nullità l’atto impositivo. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso su unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380bis. 1 cod. proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1 con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art.360, primo comma, num.3 cod.proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n.600 del 1973 perpetrata dalla C.T.R. laddove aveva ritenuto che la mancata specificazione del nome del delegato costituisse vizio invalidante la delega di firma. 1.1La censura è fondata. Questa Corte, con la sentenzan. 8814 del 29 marzo 2019 ha statuito il principio -a tutt’oggi seguito e che, in assenza di idonee ragioni di segno contrario, va, anche in questa sede condiviso-secondo cui La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto . Nel caso in esame, lo stesso Giudice di appello dà atto della produzione in giudizio, da parte dell’Agenzia delle entrate, della disposizione di servizio con il quale venivano delegati alla firma i [OSCURATO:PERSONA] quale era (per come accertato dalla stessa C.T.R.) il sig. [OSCURATO:PERSONA] che aveva sottoscritto l’atto impositivo impugnato. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso
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