CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17230/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentenza del 29/05/2025 della Corte di Cassazione - Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale haconcluso chiedendo l'inammissibilità dei motivi di ricorso;sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento deimotivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 29 maggio 2025, la Sezione 5 di questa Corte rigettava il ricorsoproposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del 18 giugno 2024 della Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA] che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palmi del4 aprile 2018, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestataaggravante di cui all’art. 219, commi 1 e 2 legge fallimentare, aveva condannato MarvasoDomenico alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione avendolo ritenuto responsabile deireati di cui agli artt. 216, comma 1 e 2 legge fallimentare per avere commesso, qualeamministratore occulto della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dichiarata fallita con sentenza delTribunale di Palmi del 25 febbraio 2008, in concorso con il socio amministratore, allo scopodi recare pregiudizio ai creditori, vari atti di bancarotta fraudolenta documentale e perdistrazione. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La Corte riportava i due motivi di ricorso formulati dalla difesa del ricorrente. Con ilprimo, la difesa deduceva che le condotte ascrivibili a [OSCURATO:PERSONA] erano cessate nel 2005,mentre il fallimento sarebbe avvenuto nel 2008; lo stato di sofferenza sarebbe stato indottodal costo della manodopera non riferibile al ricorrente; lo stato passivo della società, alladata dell’allontanamento di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato di euro 2.000.000,00 e non di 7.000.000,come alla data del fallimento; il ricorrente, negli anni 2000 e 2001, avrebbe conferito nellasocietà circa euro 1.900.000,00, elemento rilevante ai fini della valutazione dell’elementosoggettivo; che egli aveva rescisso ogni legame con la società nel 2005, per facilitarne laristrutturazione e il pagamento dei debitori; che l’atto distrattivo sarebbe stato valutato inquanto tale, senza tenere conto della offensività della condotta ovvero della idoneità aprovocare il depauperamento patrimoniale. Sotto il profilo soggettivo, lamentava che non erastata verificata la consapevolezza da parte del ricorrente della concreta incidenza degli attidistrattivi sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori. Inoltre, per la condotta di falsatenuta delle scritture contabili si sarebbe dovuto valutare il dolo inteso come coscienza evolontà di non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari.Con il secondo motivo, censurava la decisione per aver ritenuto sussistente l’aggravante deldanno di rilevante gravità, senza valutare il rapporto tra l’entità della distrazione e il dannoarrecato ai creditori in termini di diminuzione patrimoniale, ma considerando solo l’entità deldanno cagionato dalla condotta distrattiva.Entrambi i motivi di ricorso venivano ritenuti infondati. Nella ricostruzione fattuale, laCorte rappresentava che, sin dalla costituzione della società, [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto il ruolodi socio di fatto, investendo nella società ingenti risorse finanziarie; che, nonostante ciò, sindal 2003, la società aveva registrato una crisi significativa che aveva portato a chiudere ilbilancio con un passivo di oltre un milione di euro, quasi raddoppiato nell’anno successivo,sino ad accumulare negli anni successivi un passivo di 7 milioni di euro. Riferiva che nel2005, era stato venduto un immobile, il cui prezzo era stato distratto ed era stato stipulato uncontratto di affitto di ramo di azienda per un canone mai contabilizzato, che non avrebbepotuto colmare la sua esposizione debitoria. Quindi, motivava in ordine all’infondatezza dientrambi i motivi di ricorso. Per quanto oggi di interesse alla luce dei motivi di ricorsostraordinario, si rileva che la sentenza impugnata, pur riportando le allegazioni difensive inordine al fatto che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe interrotta nel 2005 e che lo stato disofferenza della società era stato determinato da fattori esterni alle condotte distrattivedell’imputato, osservava che le censure erano “eccentriche” rispetto alla configurazione delreato di bancarotta fraudolenta per distrazione prefallimentare, che costituisce reato dipericolo concreto da valutarsi ex ante, sicché l’atto di depauperamento deve essere idoneo acreare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, senza che sianecessario il verificarsi di un danno effettivo, che costituisce un mero post factum e senzache sia necessario il nesso di causalità tra le distrazioni e il fallimento. Tale circostanzatoglieva rilievo al fatto che le condotte distrattive potessero ammontare a due milioni anzichéa sette milioni di euro. Riteneva infondate anche le deduzioni della difesa relativeall’elemento soggettivo del reato. Quanto alla bancarotta documentale, osservava che lafattispecie di reato ritenuta integrata era quella di bancarotta documentale prevista dall’art.216, comma 1, n. 2 LF, per la quale è richiesto il dolo specifico consistente nel procurare asé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. Non era, quindi, pertinenteil rilievo operato. Respingeva anche il secondo motivo di ricorso relativo all’aggravante deldanno di rilevante entità per motivi che si tralascia di riferire in quanto non conferenti ai finidella decisione, tenuto conto dei motivi di ricorso straordinario.2. Avverso la menzionata sentenza, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsostraordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. Premessi i principi generali che disciplinanol’istituto processuale, rileva due errori percettivi:2.1. Il primo attiene alle conclusioni formulate dal Procuratoregenerale. Osserva che, nella sentenza impugnata, si riferiva che il pubblicoministero aveva concluso chiedendo il rigetto del ricorso, mentre, in realtà,dal verbale si evince che egli ha chiesto l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata. Osserva che tale circostanza può avere indotto inerrore il collegio, avendo generato l’erroneo convincimento circa la soliditàdell’impianto accusatorio.2.2. Il secondo errore percettivo attiene ad un triplice profilo: 1)nonostante nella sentenza si dia atto che le condotte ascritte a Marvasocesserebbero definitivamente nel 2005 e nella relazione ex art. 33 L.F. delcuratore e nella testimonianza da questi resa in udienza si affermi che lacontabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s è stata tenuta regolarmente sinoa tutto l’anno 2005, la Corte ha erroneamente supposto che le irregolaritàcontabili ovvero l’omessa tenuta delle scritture sia iniziata nel 2003. Lacircostanza, nella prospettazione difensiva è decisiva in quanto, sino al2005, la contabilità sarebbe stata regolare, venendo omessa solosuccessivamente all’uscita di [OSCURATO:PERSONA] dalla società; 2) la vendita di immobilia [OSCURATO:PERSONA] con distrazione del corrispettivo di euro 220.000,00 nonè ascrivibile alla gestione societaria dell’odierno ricorrente, essendo stataperfezionata quando questi era già uscito dalla società; 3) si è ritenuta lacrisi aziendale insorta sin dal 2003, mentre la relazione del curatore e ledichiarazioni testimoniali la collocano molto più tardi, e la ancorano a fattinon riferibili a Marvasi. Secondo la deduzione difensiva, tali circostanze,emergenti inequivocabilmente dagli atti, sarebbero state erroneamentepercepite da questa Corte nella sentenza impugnata, con errore rivelatosidecisivo e senza il quale le conclusioni sarebbero state difformi.3. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.Quanto al primo motivo, ha rappresentato che le richieste del Procuratore generale sono unavalutazione di parte, sicché, anche un eventuale errore non sarebbe rilevante.Con riferimento al secondo profilo, rappresenta che i motivi non sono censurabili nellaforma del ricorso straordinario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 16103 del 27/03/2002, Rv. 221280 –01 hanno affermato che «L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità eoggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errorepercettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazionesia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotatodall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesattapercezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisionediversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. (La Corte haprecisato in motivazione che: 1)- qualora la causa dell'errore non siaidentificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e ladecisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore difatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto glierrori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero lasupposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesattaportata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati,nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questiultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle formee nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3)- l'operatività del ricorso straordinarionon può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fattiprocessuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portatadella norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale)(Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata)». Nellaparte motiva, la menzionata sentenza ha precisato che l’errore percettivo deveavere avuto una incidenza causale sulla decisione, chiarendo che «la solapossibilità di qualificare la predetta svista come errore di fatto non puògiustificare, di per sé, l'accoglimento del ricorso straordinario ex art. 625-bisc.p.p. in mancanza di una situazione in cui non sia verificabile un rapporto diderivazione causale necessaria della decisione adottata dall'omesso esame delmotivo di ricorso, nel senso che il risultato della deliberazione della Corte diCassazione non sarebbe cambiato, anche se fosse stata sottoposta a vaglio lacensura dedotta dal ricorrente. La soluzione è imposta dall'inderogabilecarattere decisivo dell'errore di fatto, dovendo questo necessariamente tradursi,per legittimare il ricorso straordinario, nell'erronea supposizione di un fattorealmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettivasul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità.Pertanto, dalla decisività dell'errore di fatto deve trarsi il corollario che l'errorestesso resta irrilevante, agli effetti della disposizione di cui all'art. 625-bis,qualora i motivi di ricorso risultino infondati, ovvero inconferenti rispetto al temadi indagine o non dedotti con l'appello».Infine, nel definire l'intrinseca consistenza dell'errore di fatto, ha affermatoche «deve escludersi che nell'area del ricorso straordinario possa esserericondotto l'errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà delgiudice di legittimità, perché riferibile alla decisione del giudice di merito,potendo, in tale ipotesi, l'errore essere fatto valere soltanto nelle forme e neilimiti delle impugnazioni ordinarie. Pertanto, il travisamento del fatto non puòlegittimare il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. quando costituisca unvizio della decisione del giudice di merito. La soluzione contraria, prospettata intalune posizioni della dottrina, appare assolutamente priva di plausibilità logica esistematica se si considera che il travisamento non è deducibile neppure comemotivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., se non neirigorosi limiti tracciati dalla giurisprudenza ormai costante di questa Corte (cfr.Cass., Sez. Un., 30 aprile 1997, Dessimone ed altri, rv. 207945; Cass., Sez.Un., 26 settembre 2001, P.G. in proc. Pisano»Coerentemente, s i è r i tenuto in a l t ra successiva pronuncia(Sez. 6, n. 11030 del 14/11/2012 Cc., dep. 2013, Rv. 254495 – 01) che «In temadi ricorso straordinario, l'errore materiale o di fatto può avere ad oggetto unaquestione rilevabile di ufficio solamente se la Corte di cassazione,nell'esaminare i motivi di ricorso, possa imbattersi, sia pure incidentalmente,nella questione non dedotta. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la possibilitàdi rilevare l'applicazione da parte del giudice di merito di una pena illegale, inpresenza di motivi di ricorso attinenti alla sola affermazione di responsabilità enon anche alla pena)».3. Tanto premesso, si osserva quanto segue.3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, relativo all’erroneaindicazione in sentenza delle conclusioni rassegnate in udienza dalSostituto Procuratore generale, dal verbale allegato al ricorso si evinceche il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale concludeva chiedendol’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenutaprescrizione del reato. Nella sentenza della Sez. 5, n. 803 del29/05/2025, si riportano, invece, diverse conclusioni, affermandosi che ilSostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], concludevachiedendo il rigetto del ricorso.Dalla sentenza oggi impugnata (pagg. 5 e 6) si evincono i motivi inbase ai quali la Corte ha escluso che i reati contestati potesseroritenersi estinti per prescrizione. Ha rilevato che la riconosciutaaggravante del danno di rilevante entità, essendo ad effetto speciale,influisce sulla determinazione del tempo necessario a prescrivere ex art.157, comma 2 cod. pen. Si tratta, pertanto, di decisione tratta all’esito diun processo argomentativo di natura schiettamente valutativa, rispettoalla quale le conclusioni tratte dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalecostituiscono espressione di una valutazione di parte e non di unpresupposto fattuale della decisione, che, quindi, non determina errorerilevabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.3.2 Con il secondo motivo di ricorso, nella parte relativa alla tenutadelle scritture contabili, il ricorrente lamenta che, per un mero errorepercettivo, desumibile “dalla lettura della relazione ex art. 33 L.F. delcuratore fallimentare e dalla testimonianza resa da quest’ultimo in sededibattimentale di primo grado (atti ritualmente acquisiti al fascicoloprocessuale e di facile e immediata consultazione)”, la Corte avrebbeerroneamente individuato quale momento iniziale di omessa o noncorretta tenuta delle scritture contabili l’anno 2003, mentre, dagli attimenzionati, si evincerebbe che tale condotta sarebbe iniziata nel 2005,allorquando il ricorrente era già uscito dalla compagine societaria.Sul punto, deve in primo luogo osservarsi che «il ricorso per erroremateriale o di fatto, in virtù del principio di autosufficienza (desumibiledall’art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen.), deve, a pena diinammissibilità, indicare specificamente l’elemento materiale od il fattoerroneo ed allegare gli atti processuali da cui risulti l’errore (fattispecienella quale il ricorrente non aveva allegato al ricorso il verbalecontenente le dichiarazioni che lamentava essere state erroneamenteapprezzate dalla Corte di cassazione)» (Sez. 2, n. 11806 del20/12/2011, Rv. 252794-01). Nel caso in esame, il ricorrente non haallegato al ricorso gli atti del processo di primo grado dai quali dovrebbedesumersi che la contabilità sarebbe stata tenuta regolarmente sino al2005 ovvero, secondo quanto riferito in ricorso, la relazione ex art. 33L.F. e il verbale della testimonianza da questi resa in dibattimento, in talmodo precludendo ogni verifica della effettiva sussistenza del dedottoerrore.Sussiste, tuttavia, un ulteriore motivo in base al quale l’errore, ovepure esistente, non è rilevabile in questa sede di ricorso straordinario.La lettura dei motivi di ricorso in cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché dellasentenza della Sez. 5 oggi impugnata, evidenzia che il tema relativo alladata in cui cominciarono le condotte di bancarotta documentale noncostituì oggetto di impugnazione. Ed infatti, con riferimento allabancarotta documentale, il motivo di ricorso atteneva unicamenteall’elemento soggettivo del reato. Sul punto, il ricorso testualmenterecitava: “Inoltre, per le specifiche condotte addebitate a Marvasorelative alla falsa tenuta di scritture contabili avrebbe dovuto esserevagliato il profilo del dolo inteso quale coscienza e volontà....”.Coerentemente, la Sez. 5, nel riportare i motivi di ricorso, riferiva:“Inoltre, per le condotte di falsa tenuta di scritture contabili avrebbedovuto essere vagliato il dolo inteso quale coscienza e volontà di nonrendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degliaffari”. Nessuna censura è stata mossa, quindi, in sede di ricorso percassazione alla menzionata sentenza della Corte di appello di ReggioCalabria in ordine al profilo oggi dedotto come errore di fatto.Ebbene, il vizio di travisamento della prova della sentenza diappello, che non sia stato dedotto in sede di legittimità, non puòcostituire motivo di successivo ricorso straordinario per errore di fatto,ex art. 625-bis cod. proc. pen., non configurandosi nella decisione dellaCorte di cassazione alcuna errata rappresentazione degli atti (Sez. 3,ord. n. 14509 del 31/01/2017, Rv. 270394-01). Il contenuto delprovvedimento impugnato sul punto oggi evidenziato (ovvero iltravisamento della prova in ordine alla data nella quale sarebbe iniziatala condotta di bancarotta documentale, individuata nel 2003 anziché nel2005) non è mai stato oggetto di errata rappresentazione percettiva daparte di questa Corte, semplicemente perché tale vizio non era statoautonomamente ed originariamente eccepito in sede di impugnazioneavverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con laconseguenza che tale vizio non si comunica alla sentenza della Corte dicassazione che, in assenza di tale eccezione, fonda la propria decisionesul dato fattuale che emerge dalla sentenza impugnata.Ogni discrasia tra il contenuto del provvedimento impugnato edaltri atti del processo, se non oggetto di specifica impugnazione, nonpuò essere surrettiziamente recuperata mediante il successivo ricorsostraordinario di cui all'art. 625-bis, cod. proc. pen. (cfr., nello stessosenso, Sez. 2, n. 24169 del 16/05/2003, Rv. 225454, secondo cui èinammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625 biscod. proc. pen., con il quale si prospetti - sotto le apparenze di unacensura rivolta avverso la sentenza della Corte di Cassazione - la criticaper un asserito travisamento del fatto compiuto dal giudice di merito,censura già contenuta nel ricorso originario e dichiarata inammissibiledalla Corte per congruità della motivazione, immune da vizi logici, dellasentenza di merito).3.3 Analoghe considerazioni devono essere svolte per quantodel prezzo di vendita di un immobile a [OSCURATO:PERSONA] nel 2005.Anche in tale caso, si deduce che questa Corte, con la sentenza oggiimpugnata, sarebbe incorsa in un errore di percezione in quanto “daglidocumenti societari che attestano la cessazione di ogni rapporto delMarvaso con la società” risulterebbe che, a quella data, egli aveva giàrescisso ogni rapporto con la società.Anche con riferimento a tale motivo, non vengono prodotti, ai finidell’autosufficienza del ricorso, gli atti dai quali dovrebbe desumersil’errore percettivo (Sez. 2, n. 11806 del 20/12/2011, Rv. 252794-01).Inoltre, nuovamente, si rileva che la questione non aveva costituitooggetto di ricorso per travisamento della prova avanti alla Sezione 5 diquesta Corte.La questione della vendita dell’immobile con distrazione del prezzoha costituito oggetto di esame della Sez. 5, sotto tutt’altro profilo ovveroin relazione all’incidenza che la vendita ha avuto sul depauperamentodel patrimonio da destinare al soddisfacimento delle pretese creditorie,questo solo essendo il profilo di censura formulato dal ricorrente. Ilriferimento fatto dalla Corte al ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda,al punto 2. del “[OSCURATO:PERSONA]”, è stato finalizzato, comeespressamente affermato in sentenza, a “premettere, per una migliorecomprensione della vicenda e al fine di una più compiuta analisi dellequestioni giuridiche poste con i due motivi di ricorso, una breve sintesidella ricostruzione fattuale compiuta dalle due sentenze di merito”. Intale contesto, la Corte riferiva quanto emerso in sede istruttoria, incluso,per quanto strettamente di interesse, che proprio con riferimento allavendita dell’immobile in questione (capo p) dell’imputazione), in sede diesame dibatt imentale, [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso i l propriocoinvolgimento. Tuttavia, nessun ulteriore argomento svolgeva sul puntoproprio perché il tema del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella condotta descrittivanon aveva costituito oggetto di ricorso.Risulta, quindi, nuovamente pertinente il principio dinnanzi riportatoin ordine alla non recuperabilità in sede di ricorso ex art. 625-bis cod.proc. pen. delle censure eventualmente omesse in sede di ricorsoordinario.3.4 Quanto, infine, all’errore relativo alla data di insorgenza delledifficoltà economiche della società, non si tratta di errore di fatto, ma digiudizio valutativo, che non consente il ricorso straordinario. [OSCURATO:PERSONA] punto ha riferito che dall’istruttoria era emerso che «Nondimeno lasocietà aveva registrato perdite economiche sin dal principio, trovandosia fronteggiare, già dal 2003, una crisi significativa che aveva portato achiudere il bilancio di esercizio con un passivo di oltre un milione dieuro, quasi raddoppiato nell'anno successivo, allorché essa avevainiziato a subire le prime procedure esecutive, sino ad accumulare, nelprosieguo, un'esposizione debitoria di oltre 7 milioni di euro». Su taleprofilo, nessun motivo di censura era stato sollevato in sede di ricorso.Inoltre, la Corte osservava che le argomentazioni svolte dalricorrente in ordine all’incidenza delle condotte distrattive erano “deltutto eccentriche rispetto alla configurazione della fattispecie dibancarotta fraudolenta per distrazione” in quanto la bancarottafraudolenta distrattiva prefallimentare è un reato di pericolo concreto davalutare ex ante, senza che sia necessario il verificarsi di un dannoeffettivo alla massa dei creditori (che costituisce un post factum) e chenon è necessario un nesso causale tra i fatti di distrazione e ilsuccessivo fallimento. Deduceva, da tali premesse, che non erarilevante ai fini della integrazione del delitto contestato né che lecondotte distrattive avessero creato un effettivo vulnus alle ragionicreditorie, né che ne avessero costituito causa esclusiva, ben potendo ildissesto dipendere da cause concorrenti. Ne deduceva che priva dirilievo era, quindi, la circostanza che a fronte di un passivo accertato in7 milioni di euro, le condotte distrattive ascritte a [OSCURATO:PERSONA] potesseroavere avuto un ammontare di “soli” 2 milioni di euro. Con talemotivazione, la Corte esprimeva una valutazione sull’incidenza dellecondotte riferibili a [OSCURATO:PERSONA] sul dissesto, che risponde implicitamentealla questione relativa alla data di insorgenza del dissesto e allaincidenza della condotta dell’odierno ricorrente sullo stato di dissesto. Sitratta, con ogni evidenza, di profilo valutativo che, in quanto tale, non èsuscettibile di esame in sede di ricorso straordinario.4. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]