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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14865/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso depositando conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; uditi, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali si sono riportati alle memorie difensive depositate, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il rigetto dello stesso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 10 marzo 2022, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 17/09/2020, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione aggravata di cui al capo B), per non avere commesso il fatto; revocava le statuizioni civili nonché il disposto sequestro preventivo emesso giusta ordinanza del 20 aprile 2021.

I giudici di appello ritenevano, contrariamente a quanto affermato dai giudici di primo grado, che non fossero emersi elementi sufficienti a provare la compartecipazione dell' imputato all' estorsione consumata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] e del figlio [OSCURATO:PERSONA], titolari del bar "[OSCURATO:PERSONA]", attraverso I' imposizione della fornitura di caffè della "[OSCURATO:PERSONA]", precisando che sulla scorta del complessivo quadro probatorio ed, in particolare, tenuto conto di quanto desumibile dal significativo compendio intercettivo in atti, l' Aprovitola risultava soggetto coinvolto direttamente nella gestione del "[OSCURATO:PERSONA]" e, quindi, semmai vittima della condotta estorsiva in questione.

2. Contro detta pronuncia propone ricorso per cassazione la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli che, con un unico motivo, lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione alla ritenuta qualità di persona offesa di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in esame "con particolare riguardo alla parziale considerazione del testo della conversazione n. 2822 del 19.5.2009 intercettata presso gli uffici della [OSCURATO:SOCIETA]. tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]".

L' ufficio impugnante assume che i giudici territoriali avevano trascurato di considerare che la conversazione in questione aveva "un contenuto più ampio e illuminante dell' atteggiarsi dei rapporti con l' imputato", tale da giustificare conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle cui era pervenuta la Corte di appello circa il ruolo dell' Aprovitola nella vicenda in esame in ragione di quanto emerso circa i rapporti fra il predetto ed i correi, rapporti che i collaboratori di giustizia avevano riferito in termini di parità e di reciprocità.

Evidenzia che la pretermissione del dato probatorio suddetto appariva decisiva anche considerato quanto evidenziato dalla Corte territoriale in ordine al mancato esercizio dell'azione penale nei confronti dell'imputato per concorso esterno in associazione di stampo camorristico e che, per altro verso, la Corte di merito aveva omesso di considerare se la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla attività commerciale dei Froncillo "senza accollo alcuno delle obbligazioni inerenti lo svolgimento della stessa" poteva definirsi "una vera e propria cogestione dell' esercizio commerciale o piuttosto se poteva inquadrarsi in una sorta di commissariamento vigilanza da parte del soggetto-creditore".

Assume, ancora, che i giudici territoriali, nel trascurare la valenza del tenore complessivo dell' intercettazione richiamata, si erano soffermati solamente sui rapporti interni fra i Froncillo e l'Aprovitola ma avevano del tutto trascurato di considerare il profilo della "proiezioni degli stessi all' esterno".

Rileva, infatti, che se il ruolo "percepito o conosciuto all' esterno" era quello di soggetto "influente" sui Froncillo quale soggetto capace di condizionarne le scelte commerciali e non di soggetto tenuto anch' egli al pagamento della fornitura di caffè, in tal caso il contegno acclarato da detta conversazione, da leggere unitamente a quanto riferito dai collaboratori di giustizia, avrebbe potuto comprovare il ruolo dell' Aprivitola quale soggetto chiamato ad influenzare, in quanto titolare dell' attività ceduta e creditore nei confronti dei Froncillo, le loro scelte.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una prima memoria, a firma del legale di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il rigetto dello stesso.

Ha rilevato che il ricorso risultava fondato, esclusivamente, su censure che investono il merito della decisione impugnata e che, per altro verso, non era stato rispettato il c.d. principio dell' autosufficienza in quanto, sebbene alcuni passaggi dell'intercettazione censurata risultavano indicati per relationem rispetto alle sentenze di primo e di secondo grado ed alcuni "frammenti" della stessa risultavano riportati all'interno dell'atto, il testo della conversazione n. 2822 del 19 maggio 2009 intercettata non era stato allegato al ricorso o, comunque, in esso trascritto integralmente.

Ha osservato che, in generale, le censure in questione erano da ritenere manifestamente infondate o, in ogni caso, prive di fondamento in quanto l'ufficio impugnante aveva omesso di confrontarsi con l' effettivo impianto argomentativo del provvedimento impugnato, avendo la sentenza di secondo grado compiutamente ed in modo articolato fornito una motivazione puntuale in ordine alle ragioni sottostanti l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che, quanto alla citata conversazione n. 2822 del 19 maggio 2009 intercettata presso gli uffici della [OSCURATO:SOCIETA], tra [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], il giudice di secondo grado non si era limitato a offrirne un esame isolato, avulso dalle altre risultanze processuali, bensì aveva ricostruito, in maniera completa, un quadro della vicenda storica coerente e logico.

Ha, concluso, osservando che la sentenza impugnata doveva ritenersi immune da censure anche nella parte in cui erano stati riscontrati, coerentemente al vasto compendio probatorio, i poteri e i relativi oneri gestori del bar [OSCURATO:PERSONA] in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, il suo ruolo di vittima nella vicenda in esame.

3.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato ulteriore memoria con la quale ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 582, comma 1, c.p.p., per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione della impugnazione dettate dall'art. 582 c.p.p., stante la mancata attestazione del soggetto che ha presentato la stessa.

Nel rilevare che, dalle evidenze documentali in atti, emergeva che risultava apposto un timbro di avvenuto deposito del ricorso in data 21/07/2022 presso la segreteria della Procura Generale di Napoli ed, in pari data, presso la Corte di Appello di Napoli con indicazione di tale "[OSCURATO:PERSONA] noto all'ufficio", ha evidenziato che non era dato sapere da chi lo stesso era stato incaricato e che nella specie era, quindi, del tutto assente la prova della osservanza degli adempimenti prescritti dal secondo inciso dell'art. 582, comma 1, c.p.p. costituenti la formale attestazione del deposito.

Nell' osservare che sul punto non sussisteva un orientamento giurisprudenziale univoco ha svolto una serie di considerazioni e richiamato principi fissati della giurisprudenza di legittimità al fine di suffragare la tesi per cui la omissione, per inosservanza della prevista forma di presentazione della impugnazione, comportava l'inammissibilità della impugnazione, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) c.p.p., posto che tale norma prevede espressamente, quale causa di inammissibilità della impugnazione, la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 582 c.p.p.

Ha rilevato, ancora, l' inammissibilità dell' impugnazione per indicazione cumulativa e sommaria dei (presunti) vizi di cui all'art. 606 c.p.p. avendo la Procura Generale impugnante, in contrasto con gli insegnamenti consolidati della Suprema Corte, stigmatizzato la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli, indistintamente, per "travisamento della prova e illogicità e carenza di motivazione", rispetto a presunte "contraddizioni, omissioni valutative, mancanza di motivazione e travisamento delle prove" nonchè in quanto presentato al di fuori delle ipotesi tassative, di cui all'art. 606 c.p.p., previste per tale specifica impugnazione atteso che il Procuratore Generale, con l'atto di impugnazione, si era limitato a proporre una "diversa valutazione del fatto giudicato" in riferimento al materiale captativo (parzialmente considerato) posto a base della pronuncia assolutoria dell'Aprovitola.

Ha osservato, ancora, come la Procura Generale di Napoli aveva omesso di valutare, nella sua globalità, la sentenza assolutoria pronunciata in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, gli elementi cognitivi integrali fondanti la stessa (ed espressamente richiamati), osservando che la Procura ricorrente non aveva effettua la c.d.

"prova di resistenza", specie tenuto conto che la disamina della intercettazione del 19/05/2009, valorizzata nell'atto di ricorso era, all'evidenza, solo parziale.[OSCURATO:PERSONA]

1. Per ragioni di ordine logico, occorre esaminare, preliminarmente, la questione relativa alla eccepita inammissibilità del ricorso per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione della impugnazione dettate dall'art. 582 c.p.p.

Orbene questa Corte di legittimità ha già chiarito che l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 c.p.p. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto (Sez.

VI, n. 57871 del 18/09/2018, Rv. 274944: fattispecie in cui è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero sul presupposto che l'atto di impugnazione recava l'intestazione della Procura della Repubblica e la sottoscrizione dei magistrati di tale ufficio, sicché doveva ritenersi certa la provenienza dell'atto ed irrilevante la mancata annotazione del nominativo della persona fisica che materialmente aveva provveduto al deposito in cancelleria).

Trattasi di orientamento che, seppur contestato (vedi Sez. 1, n. 3820 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2018, Rv. 272424), risulta assolutamente dominante (cfr. anche Sez. 1, n. 46171 del 05/11/2009, Rv. 245508: fattispecie in tema di appello cautelare del Pubblico Ministero, del quale si era dedotta infondatamente l'inammissibilità per essersi limitato il cancelliere del tribunale del riesame ad apporre il timbro dell'ufficio senza la sua sottoscrizione e senza l'attestazione dell'avvenuta identificazione del soggetto presentante), oltre che già espresso in più occasioni da questa Sezione (Sez. 2, n. 2017 del 11/04/2000, Rv. 215911 che, in applicazione del principio, ha ritenuto ammissibile l'appello cautelare - di cui il ricorrente lamentava la mancata indicazione del soggetto che lo aveva presentato e del pubblico ufficiale ricevente - proposto dal pubblico ministero con atto recante l'intestazione della procura della Repubblica, la firma del magistrato ed il timbro dell'ufficio, nonché il timbro dell'ufficio ricevente, con l'indicazione della data e la sottoscrizione del pubblico ufficiale addetto; Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Rv. 260443, in fattispecie nella quale è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello del P.M., in relazione al quale l'ufficio ricevente non aveva provveduto né ad identificare il presentatore dell'atto, né ad attestare l'esistenza di una delega in favore di quest'ultimo), e, comunque condiviso dal collegio, trovando la sua ragion d'essere proprio nella ratio dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., mirante ad evitare di esporre le parti alle conseguenze non volute.di atti d'impugnazione in ipotesi proposti da terzi non legittimati, che si pone in termini più "sfumati" quando il soggetto impugnante sia la parte pubblica, caso nel quale può ritenersi sufficiente che l'Ufficio ricevente accerti, con rigore, la legittima provenienza dell'atto dall'Ufficio del Pubblico Ministero titolare del diritto d'impugnazione esercitato, anche in difetto della specifica identificazione del funzionario che abbia materialmente depositato l'atto.

Nel caso in esame, peraltro, è stata pure individuata la persona fisica che ha consegnato l'atto senza che parte istante abbia allegato e comprovato che trattavasi di soggetto estraneo agli uffici della Procura impugnante, e l'impugnazione risulta depositata nei termini presso il competente ufficio.

2. Ciò premesso, ad avviso di questa Corte, il ricorso appare, comunque, inammissibile come anche sostenuto dalle difese dell'Aprovitola.

In primo luogo va osservato che per giurisprudenza pacifica in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (ex mu/tis Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017 Ud. (dep. 02/05/2017 ) Rv. 270071 - 01).

Siffatta interpretazione è stata mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice", è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione.

Come condivisibilmente affermato "sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la 4 pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso" (cfr. Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).

Deve, quindi, ritenersi che il principio della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione in materia penale, impone al ricorrente, anche dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione normativa, di adempiere all'onere di specifica indicazione degli atti che si assumono travisati.

Tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale.

Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l'inadeguata valutazione da parte del giudice di merito.Invero nel caso in esame la Procura impugnante, la quale ha fondato tutte le censure sulla asserita "parziale considerazione del testo della conversazione n. 2822 del 19.5.2009 intercettata presso gli uffici della [OSCURATO:SOCIETA]. tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" non ha adempiuto agli oneri di precisione, completezza e specificità, in cui si sostanzia il principio della cd.

"autosufficienza" del ricorso, come emerge in tutta evidenza anche dalla circostanza che nell'atto di impugnazione si richiamano solamente meri stralci delle intercettazioni asseritamente non valutate.

Ma il ricorso si appalesa inammissibile anche sotto altro profilo.

Risulta, invero, evidente dalla lettura del ricorso che il percorso argomentativo seguito si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella •di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurímis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico alla esclusione della affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado, nel confrontarsi adeguatamente con la pronunzia di condanna in primo grado, ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica.

Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816).

Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l' ufficio impugnante si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa richiamando meri stralci di una intercettazione a suo dire non valutati e sintomatici di un condotta estorsiva imputabile all' Aprovitola quanto alla fornitura di caffè in questione.

Va, inoltre, rilevato che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un approfondito percorso argomentativo contraddistinto da intrinseca coerenza logica prendendo specificamente in considerazione, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, gli effettivi rapporti commerciali intercorrenti fra l'Aprovitola ed i Froncillo, chiarendo che, come desumibile anche dalle numerose conversazioni intercettate e specificamente richiamate (vedi ff. 16-18), il primo non si limitava a monitore gli introiti del bar ma "con pieni poteri decisionali" partecipava attivamente ed effettivamente alla gestione delle attività commerciali esercitate dai Froncillo all' interno dei locali di proprietà del primo, ad esempio concordando l'acquisto degli arredi del bar, delle tende, dei fiori, della piccola pasticceria nonché le forniture di generi alimentari.

Analoghe considerazioni valgono per la doglianza relativa alla inadeguata valutazione degli effettivi rapporti fra l'Aprivitola ed il clan Mallardo, avendo i giudici di appello chiarito con dovizia di argomentazioni come dalle numerose intercettazioni captate era emerso che il predetto aveva "subito" l'imposizione camorristica della fornitura di caffè Seddio da parte dei nipoti del capo clan Mallardo "perché impaurito dallo spessore criminale dei suoi interlocutori".

La Corte territoriale ha esaminato la portata della conversazione richiamata dalla Procura ricorrente anche alla luce di successive conversazioni - quale quella in data 20/05/2019 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in alcun modo prese in esame dall' ufficio impugnante) - precisando come dal tenore delle stesse risultava evidente che la fornitura in questione era stata all' evidenza imposta all' Aprovitola.

In ordine alla valutazione della portata delle intercettazioni va, del resto, ricordato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità». (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501).

Osserva, quindi, il Collegio che, a fronte delle menzionate argomentazioni, la prospettata erroneità del ragionamento dalla corte di appello - i quali avrebbero trascurato di valutare "parte" del contenuto di una intercettazione è, quindi, profilo di censura che, in sé, non incide in alcun modo sul complessivo iter motivazionale dei giudici di merito.

Ed, invero, in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 - dep. 11/10/2017, M e altri, Rv. 27122701).

Orbene l'asserito errore valutativo prospettato non appare, ad avviso di questo Collegio, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dall' organo giudicante e determinare al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare, sotto il profilo logico, la motivazione che per contro si appalesa congrua e conforme a diritto nella parte in cui ha ritenuto di escludere la responsabilità dell'Aprovitola in relazione al reato contestato.

A fronte di una motivazione relativa alla ricostruzione che appare congrua ed adeguata nella parte in cui, confrontandosi più che congruamente con la pronunzia di condanna di primo grado, ha ritenuto di escludere la responsabilità dell' imputato, le contestazioni formulate dall' ufficio impugnate si fondano su una lettura parziale e parcellizzata delle complessive risultanze istruttoria ed anzicchè contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata si risolvono prevalentemente nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una differente ricostruzione dei fatti evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte, in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 c.p.p.

3. Va, dunque, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con la conseguenza che non pu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso depositando conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione; uditi, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali si sono riportati alle memorie difensive depositate, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il rigetto dello stesso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 10 marzo 2022, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 17/09/2020, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di estorsione aggravata di cui al capo B), per non avere commesso il fatto; revocava le statuizioni civili nonché il disposto sequestro preventivo emesso giusta ordinanza del 20 aprile 2021. I giudici di appello ritenevano, contrariamente a quanto affermato dai giudici di primo grado, che non fossero emersi elementi sufficienti a provare la compartecipazione dell' imputato all' estorsione consumata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] e del figlio [OSCURATO:PERSONA], titolari del bar "[OSCURATO:PERSONA]", attraverso I' imposizione della fornitura di caffè della "[OSCURATO:PERSONA]", precisando che sulla scorta del complessivo quadro probatorio ed, in particolare, tenuto conto di quanto desumibile dal significativo compendio intercettivo in atti, l' Aprovitola risultava soggetto coinvolto direttamente nella gestione del "[OSCURATO:PERSONA]" e, quindi, semmai vittima della condotta estorsiva in questione. 2. Contro detta pronuncia propone ricorso per cassazione la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli che, con un unico motivo, lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione alla ritenuta qualità di persona offesa di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda in esame "con particolare riguardo alla parziale considerazione del testo della conversazione n. 2822 del 19.5.2009 intercettata presso gli uffici della [OSCURATO:SOCIETA]. tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]". L' ufficio impugnante assume che i giudici territoriali avevano trascurato di considerare che la conversazione in questione aveva "un contenuto più ampio e illuminante dell' atteggiarsi dei rapporti con l' imputato", tale da giustificare conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle cui era pervenuta la Corte di appello circa il ruolo dell' Aprovitola nella vicenda in esame in ragione di quanto emerso circa i rapporti fra il predetto ed i correi, rapporti che i collaboratori di giustizia avevano riferito in termini di parità e di reciprocità. Evidenzia che la pretermissione del dato probatorio suddetto appariva decisiva anche considerato quanto evidenziato dalla Corte territoriale in ordine al mancato esercizio dell'azione penale nei confronti dell'imputato per concorso esterno in associazione di stampo camorristico e che, per altro verso, la Corte di merito aveva omesso di considerare se la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla attività commerciale dei Froncillo "senza accollo alcuno delle obbligazioni inerenti lo svolgimento della stessa" poteva definirsi "una vera e propria cogestione dell' esercizio commerciale o piuttosto se poteva inquadrarsi in una sorta di commissariamento vigilanza da parte del soggetto-creditore". Assume, ancora, che i giudici territoriali, nel trascurare la valenza del tenore complessivo dell' intercettazione richiamata, si erano soffermati solamente sui rapporti interni fra i Froncillo e l'Aprovitola ma avevano del tutto trascurato di considerare il profilo della "proiezioni degli stessi all' esterno". Rileva, infatti, che se il ruolo "percepito o conosciuto all' esterno" era quello di soggetto "influente" sui Froncillo quale soggetto capace di condizionarne le scelte commerciali e non di soggetto tenuto anch' egli al pagamento della fornitura di caffè, in tal caso il contegno acclarato da detta conversazione, da leggere unitamente a quanto riferito dai collaboratori di giustizia, avrebbe potuto comprovare il ruolo dell' Aprivitola quale soggetto chiamato ad influenzare, in quanto titolare dell' attività ceduta e creditore nei confronti dei Froncillo, le loro scelte. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una prima memoria, a firma del legale di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il rigetto dello stesso. Ha rilevato che il ricorso risultava fondato, esclusivamente, su censure che investono il merito della decisione impugnata e che, per altro verso, non era stato rispettato il c.d. principio dell' autosufficienza in quanto, sebbene alcuni passaggi dell'intercettazione censurata risultavano indicati per relationem rispetto alle sentenze di primo e di secondo grado ed alcuni "frammenti" della stessa risultavano riportati all'interno dell'atto, il testo della conversazione n. 2822 del 19 maggio 2009 intercettata non era stato allegato al ricorso o, comunque, in esso trascritto integralmente. Ha osservato che, in generale, le censure in questione erano da ritenere manifestamente infondate o, in ogni caso, prive di fondamento in quanto l'ufficio impugnante aveva omesso di confrontarsi con l' effettivo impianto argomentativo del provvedimento impugnato, avendo la sentenza di secondo grado compiutamente ed in modo articolato fornito una motivazione puntuale in ordine alle ragioni sottostanti l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che, quanto alla citata conversazione n. 2822 del 19 maggio 2009 intercettata presso gli uffici della [OSCURATO:SOCIETA], tra [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], il giudice di secondo grado non si era limitato a offrirne un esame isolato, avulso dalle altre risultanze processuali, bensì aveva ricostruito, in maniera completa, un quadro della vicenda storica coerente e logico. Ha, concluso, osservando che la sentenza impugnata doveva ritenersi immune da censure anche nella parte in cui erano stati riscontrati, coerentemente al vasto compendio probatorio, i poteri e i relativi oneri gestori del bar [OSCURATO:PERSONA] in capo ad [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, il suo ruolo di vittima nella vicenda in esame. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato ulteriore memoria con la quale ha eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione all'art. 582, comma 1, c.p.p., per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione della impugnazione dettate dall'art. 582 c.p.p., stante la mancata attestazione del soggetto che ha presentato la stessa. Nel rilevare che, dalle evidenze documentali in atti, emergeva che risultava apposto un timbro di avvenuto deposito del ricorso in data 21/07/2022 presso la segreteria della Procura Generale di Napoli ed, in pari data, presso la Corte di Appello di Napoli con indicazione di tale "[OSCURATO:PERSONA] noto all'ufficio", ha evidenziato che non era dato sapere da chi lo stesso era stato incaricato e che nella specie era, quindi, del tutto assente la prova della osservanza degli adempimenti prescritti dal secondo inciso dell'art. 582, comma 1, c.p.p. costituenti la formale attestazione del deposito. Nell' osservare che sul punto non sussisteva un orientamento giurisprudenziale univoco ha svolto una serie di considerazioni e richiamato principi fissati della giurisprudenza di legittimità al fine di suffragare la tesi per cui la omissione, per inosservanza della prevista forma di presentazione della impugnazione, comportava l'inammissibilità della impugnazione, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. c) c.p.p., posto che tale norma prevede espressamente, quale causa di inammissibilità della impugnazione, la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 582 c.p.p. Ha rilevato, ancora, l' inammissibilità dell' impugnazione per indicazione cumulativa e sommaria dei (presunti) vizi di cui all'art. 606 c.p.p. avendo la Procura Generale impugnante, in contrasto con gli insegnamenti consolidati della Suprema Corte, stigmatizzato la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli, indistintamente, per "travisamento della prova e illogicità e carenza di motivazione", rispetto a presunte "contraddizioni, omissioni valutative, mancanza di motivazione e travisamento delle prove" nonchè in quanto presentato al di fuori delle ipotesi tassative, di cui all'art. 606 c.p.p., previste per tale specifica impugnazione atteso che il Procuratore Generale, con l'atto di impugnazione, si era limitato a proporre una "diversa valutazione del fatto giudicato" in riferimento al materiale captativo (parzialmente considerato) posto a base della pronuncia assolutoria dell'Aprovitola. Ha osservato, ancora, come la Procura Generale di Napoli aveva omesso di valutare, nella sua globalità, la sentenza assolutoria pronunciata in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, gli elementi cognitivi integrali fondanti la stessa (ed espressamente richiamati), osservando che la Procura ricorrente non aveva effettua la c.d. "prova di resistenza", specie tenuto conto che la disamina della intercettazione del 19/05/2009, valorizzata nell'atto di ricorso era, all'evidenza, solo parziale.[OSCURATO:PERSONA] 1. Per ragioni di ordine logico, occorre esaminare, preliminarmente, la questione relativa alla eccepita inammissibilità del ricorso per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione della impugnazione dettate dall'art. 582 c.p.p. Orbene questa Corte di legittimità ha già chiarito che l'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 c.p.p. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto (Sez. VI, n. 57871 del 18/09/2018, Rv. 274944: fattispecie in cui è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero sul presupposto che l'atto di impugnazione recava l'intestazione della Procura della Repubblica e la sottoscrizione dei magistrati di tale ufficio, sicché doveva ritenersi certa la provenienza dell'atto ed irrilevante la mancata annotazione del nominativo della persona fisica che materialmente aveva provveduto al deposito in cancelleria). Trattasi di orientamento che, seppur contestato (vedi Sez. 1, n. 3820 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2018, Rv. 272424), risulta assolutamente dominante (cfr. anche Sez. 1, n. 46171 del 05/11/2009, Rv. 245508: fattispecie in tema di appello cautelare del Pubblico Ministero, del quale si era dedotta infondatamente l'inammissibilità per essersi limitato il cancelliere del tribunale del riesame ad apporre il timbro dell'ufficio senza la sua sottoscrizione e senza l'attestazione dell'avvenuta identificazione del soggetto presentante), oltre che già espresso in più occasioni da questa Sezione (Sez. 2, n. 2017 del 11/04/2000, Rv. 215911 che, in applicazione del principio, ha ritenuto ammissibile l'appello cautelare - di cui il ricorrente lamentava la mancata indicazione del soggetto che lo aveva presentato e del pubblico ufficiale ricevente - proposto dal pubblico ministero con atto recante l'intestazione della procura della Repubblica, la firma del magistrato ed il timbro dell'ufficio, nonché il timbro dell'ufficio ricevente, con l'indicazione della data e la sottoscrizione del pubblico ufficiale addetto; Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Rv. 260443, in fattispecie nella quale è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello del P.M., in relazione al quale l'ufficio ricevente non aveva provveduto né ad identificare il presentatore dell'atto, né ad attestare l'esistenza di una delega in favore di quest'ultimo), e, comunque condiviso dal collegio, trovando la sua ragion d'essere proprio nella ratio dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., mirante ad evitare di esporre le parti alle conseguenze non volute.di atti d'impugnazione in ipotesi proposti da terzi non legittimati, che si pone in termini più "sfumati" quando il soggetto impugnante sia la parte pubblica, caso nel quale può ritenersi sufficiente che l'Ufficio ricevente accerti, con rigore, la legittima provenienza dell'atto dall'Ufficio del Pubblico Ministero titolare del diritto d'impugnazione esercitato, anche in difetto della specifica identificazione del funzionario che abbia materialmente depositato l'atto. Nel caso in esame, peraltro, è stata pure individuata la persona fisica che ha consegnato l'atto senza che parte istante abbia allegato e comprovato che trattavasi di soggetto estraneo agli uffici della Procura impugnante, e l'impugnazione risulta depositata nei termini presso il competente ufficio. 2. Ciò premesso, ad avviso di questa Corte, il ricorso appare, comunque, inammissibile come anche sostenuto dalle difese dell'Aprovitola. In primo luogo va osservato che per giurisprudenza pacifica in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (ex mu/tis Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017 Ud. (dep. 02/05/2017 ) Rv. 270071 - 01). Siffatta interpretazione è stata mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice", è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Come condivisibilmente affermato "sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la 4 pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso" (cfr. Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Deve, quindi, ritenersi che il principio della c.d. autosufficienza del ricorso per cassazione in materia penale, impone al ricorrente, anche dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione normativa, di adempiere all'onere di specifica indicazione degli atti che si assumono travisati. Tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale. Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l'inadeguata valutazione da parte del giudice di merito.Invero nel caso in esame la Procura impugnante, la quale ha fondato tutte le censure sulla asserita "parziale considerazione del testo della conversazione n. 2822 del 19.5.2009 intercettata presso gli uffici della [OSCURATO:SOCIETA]. tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" non ha adempiuto agli oneri di precisione, completezza e specificità, in cui si sostanzia il principio della cd. "autosufficienza" del ricorso, come emerge in tutta evidenza anche dalla circostanza che nell'atto di impugnazione si richiamano solamente meri stralci delle intercettazioni asseritamente non valutate. Ma il ricorso si appalesa inammissibile anche sotto altro profilo. Risulta, invero, evidente dalla lettura del ricorso che il percorso argomentativo seguito si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella •di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurímis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico alla esclusione della affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado, nel confrontarsi adeguatamente con la pronunzia di condanna in primo grado, ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l' ufficio impugnante si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa richiamando meri stralci di una intercettazione a suo dire non valutati e sintomatici di un condotta estorsiva imputabile all' Aprovitola quanto alla fornitura di caffè in questione. Va, inoltre, rilevato che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un approfondito percorso argomentativo contraddistinto da intrinseca coerenza logica prendendo specificamente in considerazione, a differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente, gli effettivi rapporti commerciali intercorrenti fra l'Aprovitola ed i Froncillo, chiarendo che, come desumibile anche dalle numerose conversazioni intercettate e specificamente richiamate (vedi ff. 16-18), il primo non si limitava a monitore gli introiti del bar ma "con pieni poteri decisionali" partecipava attivamente ed effettivamente alla gestione delle attività commerciali esercitate dai Froncillo all' interno dei locali di proprietà del primo, ad esempio concordando l'acquisto degli arredi del bar, delle tende, dei fiori, della piccola pasticceria nonché le forniture di generi alimentari. Analoghe considerazioni valgono per la doglianza relativa alla inadeguata valutazione degli effettivi rapporti fra l'Aprivitola ed il clan Mallardo, avendo i giudici di appello chiarito con dovizia di argomentazioni come dalle numerose intercettazioni captate era emerso che il predetto aveva "subito" l'imposizione camorristica della fornitura di caffè Seddio da parte dei nipoti del capo clan Mallardo "perché impaurito dallo spessore criminale dei suoi interlocutori". La Corte territoriale ha esaminato la portata della conversazione richiamata dalla Procura ricorrente anche alla luce di successive conversazioni - quale quella in data 20/05/2019 fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in alcun modo prese in esame dall' ufficio impugnante) - precisando come dal tenore delle stesse risultava evidente che la fornitura in questione era stata all' evidenza imposta all' Aprovitola. In ordine alla valutazione della portata delle intercettazioni va, del resto, ricordato che in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità». (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 - dep. 28/05/2015, Sebbar, Rv. 26371501). Osserva, quindi, il Collegio che, a fronte delle menzionate argomentazioni, la prospettata erroneità del ragionamento dalla corte di appello - i quali avrebbero trascurato di valutare "parte" del contenuto di una intercettazione è, quindi, profilo di censura che, in sé, non incide in alcun modo sul complessivo iter motivazionale dei giudici di merito. Ed, invero, in tema di ricorso per cassazione, l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione. (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017 - dep. 11/10/2017, M e altri, Rv. 27122701). Orbene l'asserito errore valutativo prospettato non appare, ad avviso di questo Collegio, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dall' organo giudicante e determinare al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare, sotto il profilo logico, la motivazione che per contro si appalesa congrua e conforme a diritto nella parte in cui ha ritenuto di escludere la responsabilità dell'Aprovitola in relazione al reato contestato. A fronte di una motivazione relativa alla ricostruzione che appare congrua ed adeguata nella parte in cui, confrontandosi più che congruamente con la pronunzia di condanna di primo grado, ha ritenuto di escludere la responsabilità dell' imputato, le contestazioni formulate dall' ufficio impugnate si fondano su una lettura parziale e parcellizzata delle complessive risultanze istruttoria ed anzicchè contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata si risolvono prevalentemente nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una differente ricostruzione dei fatti evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte, in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 c.p.p. 3. Va, dunque, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con la conseguenza che non pu
Sentenza Cassazione n. 14865/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris