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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20731/2022

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 4/11/2021 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 30 settembre 2021, con cui era stata disposta l'applicazione nei confronti della Passalacqua della misura degli arresti domiciliari, rigettava l'istanza di riesame.

2. Avverso la ordinanza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, sollevando un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce vizi di motivazione in relazione alla valutazione degli indizi di colpevolezza e di violazione di legge in relazione agli artt. 273, 274 cod. proc. pen., 133 cod. pen. e 111 comma 6 della Costituzione nonché il vizio di motivazione apparente soprattutto in relazione alla fattispecie associativa di cui al capo a).

Mancherebbe l'illustrazione dell'iter logico seguito in relazione al riconoscimento delle ipotesi di reato contestate, soprattutto con riguardo alla fattispecie associativa di cui al capo a).

I giudici avrebbero omesso l'illustrazione degli indizi dimostrativi dell'integrazione della ricorrente all'interno della ritenuta struttura associativa, anche essa indimostrata.

La illustrazione della partecipazione al sodalizio della ricorrente sarebbe generica, priva del riferimento a elementi sintomatici della intraneità nel presunto sodalizio.

Si aggiunge che il solo rapporto di parentela con presunto capo del clan di riferimento e la partecipazione, a titolo di favoreggiamento nel reato, ad un solo episodio di detenzione di stupefacenti compiuto dal figlio della ricorrente, non potrebbe fondare la contestata condotta partecipativa.

Il tribunale avrebbe omesso altresì di considerare che i collaboratori di giustizia non avrebbero mosso alcuna accusa nei confronti della ricorrente.

3.1. Con riguardo al capo a28), si ribadiscono le censure in precedenza sintetizzate in termini di vizi motivazionali e di violazione di legge, sottolineando l'assenza di motivazione.

Le propalazioni del teste Colao, valorizzate dal tribunale, inficierebbero, siccome generiche ed indeterminate, il quadro indiziario, per cui si sarebbe dovuto escludere la sussistenza della fattispecie ipotizzata, tale da giustificare la misura cautelare.

La risalenza nel tempo dei fatti, escluderebbe l'attualità delle esigenze cautelari.

3.2. Con riguardo al capo a42), si osserva come le valorizzate dichiarazioni di due persone informate dei fatti avrebbero dovuto configurare a carico della ricorrente solo un'ipotesi di connivenza non punibile, La motivazione sarebbe quindi inadeguata e i giudici avrebbero pretermesso la valutazione di elementi opposti a quelli postulati dall'accusa e la spiegazione sarebbe illogica e contraddittoria laddove il tribunale, pur argomentando nel senso della insussistenza di chiamate di reità a carico della ricorrente, ha ritenuto sussistente la soglia di gravità indiziaria in relazione ai reati fine di cui ai capi a2) a 28) a 42), oltre che in ordine al reato associativo.

3.3. Si sostiene che il tribunale avrebbe dovuto derubricare i reati fine ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, trattandosi di episodi di piccolo spaccio, e riqualificare l'ipotesi associativa ai sensi dell'art. 74 comma 4 del DPR 309/90 non esistendo "simulacri di riferimento ad eventuali forniture dopanti e non essendo state mai sequestrate ....partite di stupefacenti".

3.4. Si ribadiscono i dedotti vizi motivazionali e di violazione di legge con riferimento al giudizio inerente il pericolo di recidivanza, nonostante la sussistenza di un solo precedente a carico quale circostanza che avrebbe dovuto escludere il predetto pericolo.

O almeno giustificare la applicazione di latra misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Innanzitutto nelle parti in cui si invocano indistinti vizi di motivazione, atteso che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame».

La disposizione, letta in combinazione con l'art.581 c.p.p., per cui è onere del ricorrente enunciare tra l'altro i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, evidenzia che non è ammessa l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso: consegue che il ricorrente deve specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329).

Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente ribadito tale indirizzo, laddove si è precisato che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano).

Si tratta di vizi eterogenei non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento del costrutto motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato.I vizi della motivazione si pongono in rapporto di reciproca esclusione, posto che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall' articolo 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha novellato l'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.).

Orbene, la sostanziale mescolanza dei motivi di ricorso, cumulati nella indistinta prospettazione di un vizio di motivazione, che si esprime di frequente anche sul piano grafico in un unico quanto indistinto motivo sul punto delle censure proposte, connotato dalla progressiva mera elencazione di circostanze di fatto e di argomenti logici mai connessi alla puntuale indicazione del vizio deducibile, rende l'impugnazione già sotto tale aspetto "a-specifica" almeno per quelle affermazioni critiche formulate in tali termini.

Così che si esamineranno solo quelle censure, poche, dotate di maggiore specificità.

1.1. Quanto alla deduzione per cui mancherebbe l'illustrazione dell'iter logico seguito in relazione al riconoscimento delle ipotesi di reato contestate, soprattutto con riguardo alla fattispecie associativa di cui al capo a), essa oltre ad essere generica per la mancata individuazione di specifici passaggi motivazionali e delle ragioni ad essi correlate e dimostrative dell'assunto, è destituita palesemente di fondamento, posto che i giudici, innanzitutto, dopo avere richiamato le argomentazioni di cui alla ordinanza genetica, hanno dedicato un apposito paragrafo alla illustrazione degli elementi dimostrativi della sussistenza del sodalizio, cosicchè non è comprensibile l'appunto sulla mancanza di motivazione, tantomeno sotto il profilo della sua apparenza, a fronte di deduzioni che coerentemente valorizzano intercettazioni, sequestri, servizi di OCP, filmati, dichiarazioni di acquirenti, oltre che di collaboratori di giustizia, e delineano in tal modo un sodalizio con ripartizione di ruoli, modalità abituali di azione, un'attività di stabile dedizione al narcotraffico, dotata di base operativa e sistemi di sorveglianza.

In presenza di una motivazione esistente e articolata nelle sue ragioni, peraltro tutt'altro che fondata sul solo rapporto di parentela con il capo clan e su un solo reato fine (sebbene peraltro nulla impedisce che a date condizioni la condotta partecipativa possa desumersi da un solo reato fine, come precisato in Sez. 3 - n. 36381 del 09/05/2019 Rv. 276701 - 06), del tutto estemporanea è la critica in termini di motivazione apparente, ancorchè richiamata in grassetto, formulata dimenticando che è tale solo quella motivazione che, pur esistendo graficamente, è tale da non evidenziare - diversamente dal caso di specie - l'"iter" argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata (cfr. Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995 Cc. (dep. 06/07/1995) Rv. 202133 - 01 [OSCURATO:PERSONA]).

1.2. Quanto alla tesi per cui i giudici avrebbero omesso l'illustrazione degli indizi dimostrativi dell'integrazione della ricorrente all'interno della ritenuta struttura associativa, è anche essa del tutto destituita di fondamento: essendo stato illustrata la partecipazione della ricorrente attraverso la evidenziazione di una sua attività di cessione e anche occultamento di stupefacenti, all'interno della sua abitazione siccome protetta dagli altri membri del sodalizio mediante un acclarato sistema di vedette, nonché attraverso la valorizzazione di un peculiare episodio, quale il tempestivo intervento di recupero di stupefacente gettato in strada dal figlio, coerentemente considerato anche esso come sintomatico di un'attiva disponibilità e concreta collaborazione nelle vicende di narcotraffico, riconducibili al sodalizio.

Anche in tal caso, dunque, è del tutto destituita di fondamento la tesi della assenza di motivazione, a fronte di argomentazioni invece sussistenti, ampie, per nulla logicamente intaccabili dalla generica deduzione della mancanza di chiamate di correità - siccome introduttiva della sola mancanza di un ulteriore indizio a carico e non certo della presenza di un elemento a discarico -, e del resto coerenti con il principio per cui, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4 - n. 16158 del 08/04/2021 Rv. 281019 - 01).

1.3. Riguardo alle censure inerenti il capo a 28), ribaditi i rilievi di inammissibilità, circa la generica rivendicazione di indistinti vizi di motivazione, esse sono generiche e assertive quanto alla ritenuta inadeguatezza delle propalazioni del teste Colao valorizzate dal tribunale, a fronte della illustrazione, al contrario, della precisa identificazione fotografica, da parte di costui, della ricorrente, come colei che in una occasione nascose indosso stupefacente per eludere controlli durante perquisizioni domiciliari.

1.4. Quanto al capo a 42), le censure dirette a delineare un'ipotesi di mera connivenza, da una parte mirano ad una mera rivalutazione dei fatti, inammissibile in questa sede, dall'altra ribadiscono, inutilmente, alla luce delle considerazioni sopra già espresse, l'assenza di indizi per il reato associativo, oltre che per il reato di cui al capo a28) e a2), né si confrontano con la complessiva motivazione, laddove l'esame dei dati inerenti il capo a 42) non può trascurare la valutazione relativa agli altri reati ascritti, delineante un inserimento organico nel traffico di stupefacenti, così da ragionevolmente indurre i giudici a non considerare nel caso in esame una mera ipotesi di connivenza.

Ed invero, non va dimenticato che anche in sede cautelare vige il principio per cui, in relazione ai requisiti della motivazione in genere, la decisione costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v.

Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc.

Spezzacatena e altri, Rv. 255096, conf.

Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487).

1.5. Riguardo alla ritenuta necessaria derubricazione dei reati fine ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, e dell'ipotesi associativa ai sensi dell'art. 74 comma del DPR 309/90, va osservato come tale ultima affermazione appaia poco coerente nel rapporto tra quanto chiesto ( la riqualificazione del sodalizio) e le ragioni poste a fondamento ( quali la inesistenza di "simulacri di riferimento ad eventuali forniture dopanti e non essendo state mai sequestrate ....partite di stupefacenti"), atteso che queste ultime, ove mai fondate (ma in realtà insussistenti alla luce di quanto già esposto), giustificherebbero l'esclusione dell'ipotesi associativa e non già una sua riqualificazione in termini più lievi.

Quanto alla prima censura, riguardante i reati fine, essa appare nuova, non essendo stata citata tra i motivi di gravame riassunti nella ordinanza impugnata, né tale riepilogo risulta in tal senso contestato.

Laddove, come noto, è onere del ricorrente contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dal giudice nell'atto impugnato, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr. in tal senso con riguardo ai motivi di gravame sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01 Ciccarelli; Sez.

II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, rv n. 259066).

Peraltro, in assenza di una specifica deduzione di un puntuale vizio motivazionale essa non può condurre alla rilevazione di alcun deficit motivazionale, né da una mera contestazione della valutazione di dati di fatto può derivare alcun vizio di violazione di legge. 1.6..

Riguardo ai ripetuti, indistinti vizi motivazionali e di violazione di legge dedotti con riferimento al giudizio inerente il pericolo di recidivanza, va riaffermata l'inammissibilità delle censure per la loro genericità.

Meramente valutativa, e quindi inammissibile, è inoltre l'affermazione per cui la presenza di un solo precedente penale a carico avrebbe imposto al più una diversa misura meno afflittiva.

Tanto più a fronte di una motivazione ben più ampia e complessiva, valutativa anche delle tematiche temporali relative alle date di commissione dei reati, ben risolte anche alla luce della permanenza del reato associativo come delineato in via indiziaria e come contestato oltre che in ragione della negativa personalità dell'indagata, rispetto alla quale la ricorrente non si confronta, incorrendo in un vizio altresì di carenza di specificità estrinseca.

Atteso che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 4/11/2021 del tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 30 settembre 2021, con cui era stata disposta l'applicazione nei confronti della Passalacqua della misura degli arresti domiciliari, rigettava l'istanza di riesame. 2. Avverso la ordinanza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, sollevando un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce vizi di motivazione in relazione alla valutazione degli indizi di colpevolezza e di violazione di legge in relazione agli artt. 273, 274 cod. proc. pen., 133 cod. pen. e 111 comma 6 della Costituzione nonché il vizio di motivazione apparente soprattutto in relazione alla fattispecie associativa di cui al capo a). Mancherebbe l'illustrazione dell'iter logico seguito in relazione al riconoscimento delle ipotesi di reato contestate, soprattutto con riguardo alla fattispecie associativa di cui al capo a). I giudici avrebbero omesso l'illustrazione degli indizi dimostrativi dell'integrazione della ricorrente all'interno della ritenuta struttura associativa, anche essa indimostrata. La illustrazione della partecipazione al sodalizio della ricorrente sarebbe generica, priva del riferimento a elementi sintomatici della intraneità nel presunto sodalizio. Si aggiunge che il solo rapporto di parentela con presunto capo del clan di riferimento e la partecipazione, a titolo di favoreggiamento nel reato, ad un solo episodio di detenzione di stupefacenti compiuto dal figlio della ricorrente, non potrebbe fondare la contestata condotta partecipativa. Il tribunale avrebbe omesso altresì di considerare che i collaboratori di giustizia non avrebbero mosso alcuna accusa nei confronti della ricorrente. 3.1. Con riguardo al capo a28), si ribadiscono le censure in precedenza sintetizzate in termini di vizi motivazionali e di violazione di legge, sottolineando l'assenza di motivazione. Le propalazioni del teste Colao, valorizzate dal tribunale, inficierebbero, siccome generiche ed indeterminate, il quadro indiziario, per cui si sarebbe dovuto escludere la sussistenza della fattispecie ipotizzata, tale da giustificare la misura cautelare. La risalenza nel tempo dei fatti, escluderebbe l'attualità delle esigenze cautelari. 3.2. Con riguardo al capo a42), si osserva come le valorizzate dichiarazioni di due persone informate dei fatti avrebbero dovuto configurare a carico della ricorrente solo un'ipotesi di connivenza non punibile, La motivazione sarebbe quindi inadeguata e i giudici avrebbero pretermesso la valutazione di elementi opposti a quelli postulati dall'accusa e la spiegazione sarebbe illogica e contraddittoria laddove il tribunale, pur argomentando nel senso della insussistenza di chiamate di reità a carico della ricorrente, ha ritenuto sussistente la soglia di gravità indiziaria in relazione ai reati fine di cui ai capi a2) a 28) a 42), oltre che in ordine al reato associativo. 3.3. Si sostiene che il tribunale avrebbe dovuto derubricare i reati fine ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, trattandosi di episodi di piccolo spaccio, e riqualificare l'ipotesi associativa ai sensi dell'art. 74 comma 4 del DPR 309/90 non esistendo "simulacri di riferimento ad eventuali forniture dopanti e non essendo state mai sequestrate ....partite di stupefacenti". 3.4. Si ribadiscono i dedotti vizi motivazionali e di violazione di legge con riferimento al giudizio inerente il pericolo di recidivanza, nonostante la sussistenza di un solo precedente a carico quale circostanza che avrebbe dovuto escludere il predetto pericolo. O almeno giustificare la applicazione di latra misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Innanzitutto nelle parti in cui si invocano indistinti vizi di motivazione, atteso che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per «mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». La disposizione, letta in combinazione con l'art.581 c.p.p., per cui è onere del ricorrente enunciare tra l'altro i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, evidenzia che non è ammessa l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso: consegue che il ricorrente deve specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, Rv. n. 254329). Più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente ribadito tale indirizzo, laddove si è precisato che in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 - 01 Rugiano). Si tratta di vizi eterogenei non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento del costrutto motivazionale che sorregge il provvedimento impugnato.I vizi della motivazione si pongono in rapporto di reciproca esclusione, posto che ove la motivazione manchi, essa non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica; di converso, la motivazione viziata non è mancante; infine, il vizio della contraddittorietà della motivazione (introdotto dall' articolo 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha novellato l'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.) è nettamente connotato rispetto alla manifesta illogicità (cfr. sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015 Rv. 264535 cit.). Orbene, la sostanziale mescolanza dei motivi di ricorso, cumulati nella indistinta prospettazione di un vizio di motivazione, che si esprime di frequente anche sul piano grafico in un unico quanto indistinto motivo sul punto delle censure proposte, connotato dalla progressiva mera elencazione di circostanze di fatto e di argomenti logici mai connessi alla puntuale indicazione del vizio deducibile, rende l'impugnazione già sotto tale aspetto "a-specifica" almeno per quelle affermazioni critiche formulate in tali termini. Così che si esamineranno solo quelle censure, poche, dotate di maggiore specificità. 1.1. Quanto alla deduzione per cui mancherebbe l'illustrazione dell'iter logico seguito in relazione al riconoscimento delle ipotesi di reato contestate, soprattutto con riguardo alla fattispecie associativa di cui al capo a), essa oltre ad essere generica per la mancata individuazione di specifici passaggi motivazionali e delle ragioni ad essi correlate e dimostrative dell'assunto, è destituita palesemente di fondamento, posto che i giudici, innanzitutto, dopo avere richiamato le argomentazioni di cui alla ordinanza genetica, hanno dedicato un apposito paragrafo alla illustrazione degli elementi dimostrativi della sussistenza del sodalizio, cosicchè non è comprensibile l'appunto sulla mancanza di motivazione, tantomeno sotto il profilo della sua apparenza, a fronte di deduzioni che coerentemente valorizzano intercettazioni, sequestri, servizi di OCP, filmati, dichiarazioni di acquirenti, oltre che di collaboratori di giustizia, e delineano in tal modo un sodalizio con ripartizione di ruoli, modalità abituali di azione, un'attività di stabile dedizione al narcotraffico, dotata di base operativa e sistemi di sorveglianza. In presenza di una motivazione esistente e articolata nelle sue ragioni, peraltro tutt'altro che fondata sul solo rapporto di parentela con il capo clan e su un solo reato fine (sebbene peraltro nulla impedisce che a date condizioni la condotta partecipativa possa desumersi da un solo reato fine, come precisato in Sez. 3 - n. 36381 del 09/05/2019 Rv. 276701 - 06), del tutto estemporanea è la critica in termini di motivazione apparente, ancorchè richiamata in grassetto, formulata dimenticando che è tale solo quella motivazione che, pur esistendo graficamente, è tale da non evidenziare - diversamente dal caso di specie - l'"iter" argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata (cfr. Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995 Cc. (dep. 06/07/1995) Rv. 202133 - 01 [OSCURATO:PERSONA]). 1.2. Quanto alla tesi per cui i giudici avrebbero omesso l'illustrazione degli indizi dimostrativi dell'integrazione della ricorrente all'interno della ritenuta struttura associativa, è anche essa del tutto destituita di fondamento: essendo stato illustrata la partecipazione della ricorrente attraverso la evidenziazione di una sua attività di cessione e anche occultamento di stupefacenti, all'interno della sua abitazione siccome protetta dagli altri membri del sodalizio mediante un acclarato sistema di vedette, nonché attraverso la valorizzazione di un peculiare episodio, quale il tempestivo intervento di recupero di stupefacente gettato in strada dal figlio, coerentemente considerato anche esso come sintomatico di un'attiva disponibilità e concreta collaborazione nelle vicende di narcotraffico, riconducibili al sodalizio. Anche in tal caso, dunque, è del tutto destituita di fondamento la tesi della assenza di motivazione, a fronte di argomentazioni invece sussistenti, ampie, per nulla logicamente intaccabili dalla generica deduzione della mancanza di chiamate di correità - siccome introduttiva della sola mancanza di un ulteriore indizio a carico e non certo della presenza di un elemento a discarico -, e del resto coerenti con il principio per cui, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4 - n. 16158 del 08/04/2021 Rv. 281019 - 01). 1.3. Riguardo alle censure inerenti il capo a 28), ribaditi i rilievi di inammissibilità, circa la generica rivendicazione di indistinti vizi di motivazione, esse sono generiche e assertive quanto alla ritenuta inadeguatezza delle propalazioni del teste Colao valorizzate dal tribunale, a fronte della illustrazione, al contrario, della precisa identificazione fotografica, da parte di costui, della ricorrente, come colei che in una occasione nascose indosso stupefacente per eludere controlli durante perquisizioni domiciliari. 1.4. Quanto al capo a 42), le censure dirette a delineare un'ipotesi di mera connivenza, da una parte mirano ad una mera rivalutazione dei fatti, inammissibile in questa sede, dall'altra ribadiscono, inutilmente, alla luce delle considerazioni sopra già espresse, l'assenza di indizi per il reato associativo, oltre che per il reato di cui al capo a28) e a2), né si confrontano con la complessiva motivazione, laddove l'esame dei dati inerenti il capo a 42) non può trascurare la valutazione relativa agli altri reati ascritti, delineante un inserimento organico nel traffico di stupefacenti, così da ragionevolmente indurre i giudici a non considerare nel caso in esame una mera ipotesi di connivenza. Ed invero, non va dimenticato che anche in sede cautelare vige il principio per cui, in relazione ai requisiti della motivazione in genere, la decisione costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012 (dep. 2013), Pg in proc. Spezzacatena e altri, Rv. 255096, conf. Sez. 5, n. 8411 del 21/5/1992, Chirico ed altri, Rv. 191487). 1.5. Riguardo alla ritenuta necessaria derubricazione dei reati fine ai sensi dell'art. 73 comma 5 del DPR 309/90, e dell'ipotesi associativa ai sensi dell'art. 74 comma del DPR 309/90, va osservato come tale ultima affermazione appaia poco coerente nel rapporto tra quanto chiesto ( la riqualificazione del sodalizio) e le ragioni poste a fondamento ( quali la inesistenza di "simulacri di riferimento ad eventuali forniture dopanti e non essendo state mai sequestrate ....partite di stupefacenti"), atteso che queste ultime, ove mai fondate (ma in realtà insussistenti alla luce di quanto già esposto), giustificherebbero l'esclusione dell'ipotesi associativa e non già una sua riqualificazione in termini più lievi. Quanto alla prima censura, riguardante i reati fine, essa appare nuova, non essendo stata citata tra i motivi di gravame riassunti nella ordinanza impugnata, né tale riepilogo risulta in tal senso contestato. Laddove, come noto, è onere del ricorrente contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dal giudice nell'atto impugnato, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr. in tal senso con riguardo ai motivi di gravame sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Rv. 270627 - 01 Ciccarelli; Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, rv n. 259066). Peraltro, in assenza di una specifica deduzione di un puntuale vizio motivazionale essa non può condurre alla rilevazione di alcun deficit motivazionale, né da una mera contestazione della valutazione di dati di fatto può derivare alcun vizio di violazione di legge. 1.6.. Riguardo ai ripetuti, indistinti vizi motivazionali e di violazione di legge dedotti con riferimento al giudizio inerente il pericolo di recidivanza, va riaffermata l'inammissibilità delle censure per la loro genericità. Meramente valutativa, e quindi inammissibile, è inoltre l'affermazione per cui la presenza di un solo precedente penale a carico avrebbe imposto al più una diversa misura meno afflittiva. Tanto più a fronte di una motivazione ben più ampia e complessiva, valutativa anche delle tematiche temporali relative alle date di commissione dei reati, ben risolte anche alla luce della permanenza del reato associativo come delineato in via indiziaria e come contestato oltre che in ragione della negativa personalità dell'indagata, rispetto alla quale la ricorrente non si confronta, incorrendo in un vizio altresì di carenza di specificità estrinseca. Atteso che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e
Sentenza Cassazione n. 20731/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris