CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 23391/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 5561del ruolo generale dell ' anno 2023 , proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il 16 ottobre 1955 in [OSCURATO:PERSONA] e ivi resi- dente in [OSCURATO:PERSONA] n. 3 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]- ra, nata il 5 agosto 1978 in [OSCURATO:PERSONA] e ivi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 3 C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA], nato il 3 settembre 1982 in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16, Scido (RC)(C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] cali, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:TELEFONO]; PEC: pasqua- [OSCURATO:EMAIL], presso il cui studio, in [OSCURATO:PERSONA]- labria, via [OSCURATO:PERSONA], n. 16, sono elettivamente domiciliati. Ricorrenti contro Comune di Scido([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Sindaco in ca- rica, dott. [OSCURATO:PERSONA], autorizzato a resistere nel giudizio di legittimità con deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] di Scido n 17 del 21.3.2023, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (cf: [OSCURATO:PERSONA] 52L08 H224V, tele[OSCURATO:TELEFONO]; pec: antoniomario.la- [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliato in Roma viale delle Milizie 18, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:PERSONA] 84M51 H501D, fax 1782737348, p.e.c. euge- [OSCURATO:EMAIL]). Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] n° 640 depositata il 25 luglio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Dopo un primo giudizio di legittimità, conclusosi con sen- tenza di questa Corte n° 13835/2002, che cassava una sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] (rinviando alla Corte d'ap- pello di Messina), i germani Domenico e [OSCURATO:PERSONA] e la loro ma- dre, [OSCURATO:PERSONA], proponevano avverso la sentenza della Corte messinese un secondo ricorso per cassazione, che si concludeva con decisione n° 16661/2014, la quale cassava e rimetteva le parti davanti alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2.-Per quanto qui ancora rileva, Cass. n° 16661/2014 stabili- va che il risarcimentodovuto per la perdita della proprietà del suolo edificabile degli attori, esteso mq 753,39 e posto nel centro del comune di Scido, facente parte della particella n° 350, foglio di mappa n° 8 (perdita avvenuta a seguito di occupazione d'urgenza disposta con decreto comunale del 5 marzo 1983, a far data dal 10 settembre 1983, durata oltre cinque anni, senza emissione di alcun decreto di esproprio) doveva essere liquidato in base al valore ve- nale del cespite a seguito di Corte cost. n° 349/2007 (emessa dopo la sentenza gravata). La Corte d'appello aveva correttamente liquidato a favore degli ablati la rivalutazione monetaria e gli interessi, ma tale somma do- veva essere ricalcolata in base a tale valore. Quanto all'occupazione legittima, essa era durata cinque anni e sei mesi, mentre la Corte territoriale, dopo aver riconosciuto tale durata, aveva liquidato il relativo indennizzo commisurandolo erro- neamente a soli cinque anni. Sull'obbligazione di valuta avente ad oggetto l'indennizzo per l'occupazione legittima (che dava luogo ad un'obbligazione di valu- ta) la motivazione del giudice del merito era, invece, “incongruen- te” quanto all'esclusione del maggior danno. I ricorrenti avevano provato di essere imprenditori agricoli e di aver fatto ricorso al credito bancario nel periodo della mora del de- bitore e tali elementi non potevano essere superati dalla constata- zione che il finanziamento si riferiva ad investimenti agricoli di più ampia portata, dato che il pagamento tempestivo da parte del Co- mune avrebbe quantomeno consentito ai ricorrenti di ridurre il loro ricorso al credito. Era, infine, assorbito il motivo col quale i ricorrenti chiedevano la cassazione della decisione nella parte in cui li aveva condannati alla restituzione delle maggiori somme pagate dal Comune l'8 ago- sto 2001, a seguito della prima sentenza d'appello. 3.-I ricorrenti indicati in intestazione adivano la Corte d'appel- lo di [OSCURATO:PERSONA], indicata dalla Cassazione come giudice del rinvio. La Corte di merito osservava che il valore venale del suolo al 9 settembre 1988, data di scadenza del periodo di occupazione quin- quennale, era pari a lire 65.000/mq e, poiché l'area espropriata era di mq 753,39, il risarcimento per la perdita del suolo era pari a lire 48.970.350. Trattandosi di obbligazione di valore, doveva essere ricono- sciuta la rivalutazione monetaria dalla scadenza del periodo di oc- cupazione legittima (10 settembre 1988) oltre agli interessi legali dalla stessa data sino all'8 agosto 2001, data in cui il Comune ave- va effettuato il pagamento. Il capitale rivalutato era pari a lire 81.094.899,60, gli interessi a lire 59.861.315,62, per un totale di lire 140.956.215,22 pari ad euro 72.797,81. L'indennità di occupazione legittima, durata cinque anni e sei mesi, era liquidabile in lire 13.456.784, ossia calcolando gli interes- si legali al saggio del 5% per 2006 giorni, pari a cinque anni e sei mesi, sul valore venale del bene (lire 48.970.350). Per ciò che concerneva il maggior danno exart. 1224 cod. civ., la Corte osservava che esso era stato escluso dal Tribunale e dalle due Corti d'appello (di Messina e di [OSCURATO:PERSONA]), mentre Cass.n° 16661/2014 lo aveva riconosciuto con riferimento alla sola in- dennità di occupazione legittima: ne derivava, secondo la Corte, che “[s]e tale è il principio enunciato dalla Corte, ne consegue che occorre tenere conto del maggior danno subito dai ricorrenti, quan- to meno sotto tale profilo”. Escluso che per la liquidazione di tale pregiudizio potesse farsi ricorso al tasso indicato dagli attori (pari al 21%) e che, del pari, potesse tenersi conto del danno asseritamente loro derivato dalla mancata conclusione di un preliminare di vendita, tale pregiudizio andava liquidato sulla scorta dei principi enunciati dalle Sezioni Uni- te, applicando il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi ove sia stato superiore al saggio degli interessi legali: criterio al quale ricorrere ogni qualvol- ta il creditore non avesse assolto, come nel caso di specie, all'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di un pregiudizio superiore. Ne derivava che, a titolo di indennità di occupazione e maggior danno, spettava agli attori la complessiva cifra di lire 27.668.224,14, pari ad euro 14.432,55. All'esito del giudizio, la Corte del merito liquidava in lire 140.956.215 (euro 72.797,81) il risarcimento, comprensivo di riva- lutazione, per la perdita della proprietà; in lire 27.945.313 (euro 14.432,55) l'indennizzo per l'occupazione legittima, comprensivo del maggior danno; detraeva dal complessivo importo di lire 200.732.900 (ossia euro 103.669,89) quanto già pagato dal Comu- ne (lire 193.243.398, ossia euro 99.801,18); condannava, infine, l'Amministrazione comunale a pagare lire 7.489.502, ossia euro 3.868,00. Spese integralmente compensate. 4.- Ricorrono nuovamente in cassazione i Soffrè, affidando il gravame a tre mezzi illustrati da memoria. Resiste il Comune, che conclude per l'inammissibilità dell'im- pugnazione e, comunque, per la sua infondatezza. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza ca- merale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.-Col primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e fal- sa applicazione degli artt. 1218, 1224, 1226, 2697 cod. civ. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. Lamentano che la Corte territoriale avrebbe loro riconosciuto, a titolo di maggior danno, un importo calcolato sulla base della dif- ferenza tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali, quando, invece, avrebbe dovuto attribuir loro i documentati interessi passivi a un tasso medio del 21% sopportati nel periodo 1983-1992, sulla base della documentazione e certificazioni banca- rie prodotte in giudizio. 6.-Il mezzo è inammissibile. Va anzitutto precisato che la contestazione mossa col presente motivo concerne (per quanto già esposto nella precedente parte narrativa della presente ordinanza) solo il maggior danno asserita- mente patito dai Soffrè per il ritardo nel pagamento dell'indennità di occupazione legittima, liquidata dalla Corte territoriale in lire 13.456.784 (euro 6.949,85). Tanto premesso, il motivo in esame denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1224 e 1226, ma è tuttavia noto (ex multis: Cass., sez. I, 11 novembre 2024, n° 29038) che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea rico- gnizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessa- riamente un problema interpretativo della stessa. Ora, Cass. n° 16661/2014 ha cassato la sentenza della Corte messinese per vizio di motivazione, ritenendo che la totale esclu- sione del maggior danno fosse retta da una motivazione “incon- gruente”, lasciando così libero il giudice del rinvio di rivalutare il materiale istruttorio, salva una migliore esposizione delle ragioni della decisione. La Corte reggina ha correttamente eseguito quanto disposto dal dictumdi Cass. 16661/2014. Essa, infatti, rivalutando il materiale istruttorio, ha ritenuto che non fosse stato “pienamente provato dagli espropriati che la mancata corresponsione delle indennità di occupazione abbia costi- tuito l'antecedente causale del ricorso al credito presso istituti ban- cari” (sentenza pagina 12), aggiungendo che «[d]alla documenta- zione bancaria allegata dagli appellanti, infatti, si desume che i predetti avessero un'esposizione debitoria nel periodo di riferimen- to” e che non si comprendeva però “né a partire da quando la stes- sa sia iniziata, potendo trattarsi di rapporti sorti in epoca antece- dente all'espropriazione subita, né quale fosse il motivo ad essa sotteso, potendo tale scelta essere stata determinata “dall'esigenza di procurarsi nuove risorse finanziarie per ulteriori investimenti, o da sfavorevoli congiunture economiche, da inversioni di tendenze di mercato e da mutate strategie aziendali”». Ha poi precisato che neppure poteva tenersi conto del preteso danno derivante dalla mancata conclusione del contratto di vendita del suolo, giacché essa sarebbe dovuta intervenire in epoca ante- cedente all'espropriazione. Da tale premessa il giudice del merito è poi pervenuto alla cor- retta conclusione che, non potendosi attribuire ai Soffrè un danno da ritardo ragguagliabile al saggio del 21% sulla somma dovuta, doveva applicarsi, sulla scorta dei principi enunciati dalle Sezioni Unite ai fini di determinare il maggior danno, il tasso medio di ren- dimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodi- ci mesi ove sia stato superiore al saggio degli interessi legali: crite- rio al quale ricorrere ogni qualvolta il creditore non abbia assolto l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di un pregiudizio supe- riore. Tale conclusione costituisce il risultato di un giudizio di valuta- zione delle risultanze istruttorie e non è, dunque, censurabile in se- de di legittimità, con l'ulteriore conseguenza che non risultano vio- lati né gli artt. 1218, 1224 e 1226, né l'art. 2697 cod. civ. (in quanto la Corte non ha fatto malgoverno dell'onere probatorio), né, infine, l'art. 384 cod. proc. civ. (dato che la Corte si è attenuta al dictumdella Cassazione). 7.-Col secondo motivo i Soffrè si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, primo comma, 1219 e 1282 del cod. civ. Assumono che la Corte, nel calcolare quanto loro dovuto a ti- tolo di interessi e maggior danno sull'indennità di occupazione e nella conseguente pronuncia sulle restituzioni, avrebbe fissato co- me data di decorrenza di tali voci quella di fine occupazione legitti- ma (10 settembre 1988), mentre avrebbe dovuto calcolare interes- si e maggior danno sin dall'inizio della stessa (15 marzo 1983) o, al limite, a partire da ciascuna data di scadenza delle singole annuali- tà dovute a titolo di indennità di occupazione legittima. 8.-Il motivo è solo parzialmente fondato. Esso è privo di pregio laddove invoca un maggior danno sulla indennità da occupazione illegittima, in quanto Cass. n° 16661/14 ha ben chiarito (pagine 8-9) che il pregiudizio da ritardo su tale ob- bligazione di valore era stato compensato con rivalutazione mone- taria ed interessi. Il mezzo, dunque, benché sul punto non sia del tutto univoca- mente formulato, va scrutinato solo nella parte in cui lamenta un erroneo riconoscimento del maggior danno sull'obbligazione di va- luta, ossia sull'indennizzo per l'occupazione legittima, durata dal 15 marzo 1983 al 10 settembre 1988. In ordine a tale maggior danno, è ben noto (ex multis: Cass., Sez. Un., 14 maggio 2010, n° 11729 e, più recentemente, Cass., sez. I, 26 giugno 2019, n° 17115) che il diritto all'indennità di oc- cupazione matura al compimento di ogni anno, con la conseguenza che il danno da ritardo e la maturazione degli interessi sul dovuto vanno calcolati a far tempo da ogni singola annualità (che costitui- sce un capitale separato dalle altre) sino al soddisfo. La Corte d'appello avrebbe, dunque, dovuto riconoscere tali voci su ogni singolo indennizzo annuale da occupazione legittima e con decorrenza dalla maturazione della stessa. Dalla tabella di pagina 13 della sentenza pare, invece, che il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi (criterio adottato dalla Corte territoriale per la liquidazione del maggior danno, seguendo l'indirizzo di Cass., Sez. Un., 16 luglio 2008, 19499) sia stato calcolato attribuendo tali interessi per ogni singola annualità partendo dal 10 settembre 1988, mentre la Corte avrebbe dovuto considerare ogni annualità dal 15 marzo 1983 come un singolo capitale sul quale calcolare gli interessi (al saggio prescelto) sino al soddisfo. La causa andrà pertanto nuovamente rimessa alla Corte affin- ché calcoli il maggior danno sull'obbligazione di valuta da occupa- zione legittima, come sopra indicato, e proceda anche a nuovi con- teggi tenendo conto dei pagamenti eseguiti dal Comune. 9.-Col terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell ' art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4), dello stesso codice, dell'art. 118 delle relative disp. att. e, ai sensi dell'art. 360 n° 4, la nullità della sen- tenza per inesistenza della motivazione. La Corte avrebbe compensato integralmente le spese dei pre- cedenti gradi di giudizio, anche con riferimento al procedimento ex art. 373 cod. proc. civ., senza considerare che gli attori avevano ottenuto il pieno riconoscimento delle loro ragioni. 10.- Il motivo è assorbito, in quanto, a seguito dell ' accogli- mento del secondo mezzo, la Corte territoriale dovrà provvedere in sede di nuovo rinvio alla nuova liquidazione di tutte le spese del giudizio. 11.- La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], che provvederà, in diversa composi- zione, an