CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 13751/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], con cui ha chiesto di voler annullare con rinvio la sentenzaimpugnata ad altra sezione della Corte di appello di Messina.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza della Corte di Appello di Messina del 9 giugno 2025, è stato rigettatol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia di primo grado del Tribunale diMessina del 21 gennaio 2025, confermandone la responsabilità per il reato di cui all’art. 2,D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in L. 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamentodelle ritenute previdenziali ed assistenziali), con riferimento ai mesi giugno–novembre 2017e per un importo complessivo di euro 71.053,70. La Corte ha confermato la pena (mesi duedi reclusione ed euro 600 di multa, sospesa condizionalmente) e la condanna alle speseprocessuali.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diMancuso [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 2,comma 1bis, L. 638 del 1983, per il mancato riconoscimento della causa di esclusione dellaresponsabilità correlata alla assoluta impossibilità di adempiere, in presenza di una crisi diliquidità non imputabile all’imputato e non superabile nonostante l’adozione di tutte le misurepossibili. La difesa richiama giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, n. 36278/2019; n.20266/2014, Zanchi; n. 8352/2014, Schirosi; n. 5467/2013, Mercutello) che esige unaccertamento concreto della non imputabilità della crisi e della inevitabilità dell’omissione. Asostegno sono menzionati gli esiti della consulenza tecnica di parte (CTP dott. [OSCURATO:PERSONA]),assunta ed acquisita in primo grado (ud. 19.11.2024), che descriverebbe un modellod’impresa (gestione reparti in appalto) con incassi in capo ai committenti e conseguentiinsoluti determinanti la crisi.2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di carenza assoluta di motivazione omotivazione apparente, poiché la Corte d’Appello non si sarebbe confrontata con la CTP econ le allegazioni difensive sulla genesi non imputabile della crisi e sulle misure intrapreseper fronteggiarla, limitandosi ad affermazioni apodittiche.2.3. Deduce, con il terzo e dultimo motivo, il vizio di violazione di legge in relazioneall’art. 131bis cod. pen.In sintesi, in via subordinata, si lamenta l’erronea esclusione della particolare tenuitàdel fatto, ritenuta dalla Corte territoriale solo in base all’entità dell’importo omesso, senzauna valutazione complessiva ex art. 133 cod. pen. e senza considerare che l’imputato,stante i mancati incassi, non avrebbe trattenuto alcunché.3. In data 11 febbraio 2026 sono state trasmesse le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] preso questa Corte che ha chiesto di voler annullare con rinvio la sentenzaimpugnata ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Per il PG, il primo motivo diricorso è fondato, rasentando la sentenza la carenza grafica di motivazione in ordine alleragioni poste con il motivo di gravame con cui è stata dedotta la sussistenza di una crisi diliquidità dell’azienda tale da implicare lo stato di necessità per impossibilità di adempiere,aspetto in ordine al quale la parte motiva si sofferma con argomenti inconferenti e comunquefondati su valutazioni personali dell’estensore, svincolate dalle ragioni dell’appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussioneorale, è fondato.2. In particolare, il primo ed il secondo motivo - che meritano congiunto esame, attesal’intima connessione dei profili di doglianza svolti - sono fondati.2.1. La giurisprudenza di legittimità, in relazione al reato di cui all'art. 2 L. 638 del 1983,è consolidata nel ritenere che la mera crisi di liquidità non è, di per sé, causa di esclusionedel reato; è invece configurabile una inesigibilità della condotta (o una forza maggiore insenso lato) quando l’imputato alleg(a) e prov(a): (i) la non imputabilità della crisi; (ii)l’impossibilità assoluta di adempiere nonostante l’adozione di tutte le misure idonee eragionevolmente esigibili per reperire le risorse (incluse eventuali dismissioni, ricorso alcredito, azioni di recupero, ecc.). Così, tra le molte (Sez. 3, n. 36278 del 13/03/2019,Sabbatini, non mass.; Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, P.g. in proc. Zanchi, Rv. 259190 - 01; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263128 – 01, quest’ultima inmateria di omesso versamento IVA).2.2. La difesa ha allegato e fatto acquisire una consulenza tecnica (CTP [OSCURATO:PERSONA])che, secondo il ricorso, descrive un modello di business in cui [OSCURATO:SOCIETA]. operava inappalto di gestione con fatturazione dei corrispettivi ai titolari dei punti vendita e incassi incapo ai committenti, cosicché i mancati pagamenti avrebbero generato illiquidità strutturale;la CTP attesterebbe, inoltre, il tentativo di fronteggiare la crisi.2.3. La sentenza impugnata ha respinto la tesi della inesigibilità con argomentazionegenerale, valorizzando il dovere di accantonamento delle somme e la natura “assimilabile adappropriazione” del trattenimento delle ritenute, nonché affermando che “nessun elementoconcreto viene indicato” in appello.2.4. La motivazione non si confronta specificamente con la CTP e con le allegazionicirca la non imputabilità e le misure intraprese. Alla luce dello ius receptum, il sindacatorichiesto al giudice di merito non può arrestarsi ad una affermazione di principio: è invecenecessaria una verifica in concreto dei presupposti di inesigibilità, con specifico esame delleallegazioni difensive. La motivazione che non considera CTP e dati documentali idonei,limitandosi a negazioni apodittiche, incorre in un error iuris (per erronea applicazione dell’art.2 L. 638 del 1983) e nel correlato vizio motivazionale. Pertanto, il motivo appare fondato.2.5. A ciò va aggiunto come, già in appello, la difesa aveva anche evocato l’assenzadel presupposto della fattispecie in caso di mancata corresponsione degli stipendi, poiché ilreato presuppone “ritenute operate” su retribuzioni effettivamente erogate (indirizzoconsolidato sin da Sez. U, n. 27641 del 28/05/2003, Silvestri, Rv. 224609 - 01, ribadito daSez. 3, n. 4200 del 18/11/2024, dep. 2025, Palladino, non mass.). Su tale punto la sentenzanon si pronuncia. Anche questo profilo reclama un accertamento in fatto mirato.2.6. Con riferimento al dedotto vizio motivazionale, va ricordato come il giudice dimerito deve confrontarsi con le deduzioni difensive rilevanti e con i risultati istruttori acquisiti,specie se tecnici; l’omessa considerazione di un fatto decisivo o di un elaborato tecnicoallegato può integrare motivazione apparente. Nel caso di specie, il cuore della censura èl’omesso esame della CTP e delle specifiche allegazioni su non imputabilità e misureadottate. Il CTP [OSCURATO:PERSONA] è stato escusso ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e la relazione con allegati è stataacquisita; il motivo di appello ne aveva fatto espresso riferimento. La sentenza, tuttavia, nonsi confronta tali elementi, limitandosi ad una formula stereotipata (“nessun elementoconcreto”). La motivazione così strutturata appare insufficiente rispetto all’obbligo di scrutiniospecifico, e si espone coerentemente a censura per apparenza e travisamento peromissione. Anche sotto tale profilo, il ricorso è fondato.3. L'impugnata sentenza - assorbito il terzo motivo, attesa la fondatezza dei primi due -dev'essere pertanto annullata ocn rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corted’Appello di Messina che si atterrà ai prncipi enunciati da questa Corte e supra richiamati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellaCorte di Appello di Messina.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA]