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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 14902/2022

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] , in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MASSARA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 698/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/03/2020; 1udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 29104 sez.

ML - ud. 05-04-2022 -2-RG 29104/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza del 13 marzo 2020, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento dell'opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva dichiarato inefficace il precetto intimatole dal primo di pagamento della somma di C 928.158,88, a titolo di residuo ancora dovuto, per indebite trattenute fiscali operate dalla società quale sostituto d'imposta sull'intero importo di C 1.742.408,98 oltre accessori, liquidato dalla sentenza della stessa Corte d'appello n. 6443/2015 a carico della società in favore dell'ex dipendente;

2. la Corte territoriale ha ritenuto, come già il Tribunale, la soggezione del detto importo alla tassazione, correttamente applicata, prevista dall'art. 6, secondo comma d.p.r. 917/1986 (da cui esenti soltanto le diverse indennità da invalidità permanente o da morte): in quanto riconosciuto, non già per danno emergente da decremento subito, ma a titolo risarcitorio per lucro cessante dipendente dalla mancata percezione di redditi, cui equiparabile il trattamento pensionistico perso dal lavoratore, per la sua mancata iscrizione da parte dell'allora [OSCURATO:SOCIETA]. al Fondo di previdenza del personale addetto ai servizi pubblici di telefonia (con relativo diritto alla ricostruzione della posizione previdenziale e della riserva matematica dal 1968 al 1992);

3. con atto notificato il 10 novembre 2020 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso;

4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 380b1s c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6, secondo comma d.p.r. 917/1986, per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto all'indennità risarcitoria percepita la stessa natura del trattamento previdenziale non ricevuto, non essendo equiparabile la percezione di una somma una tantum, calcolata su parametri statistici di durata di vita media e tassata con aliquota massima, a quella di un regolare trattamento pensionistico, cui sono collegati uno sanitario e previdenziale anche presso strutture convenzionate, trasferibileRG 29104/2020 eventualmente ad un coniuge superstite o a figli invalidi, soggetto ad una tassazione dilazionata in base ad aliquota certamente inferiore (unico motivo);

2. esso è infondato;

3. in via preliminare, il motivo deve essere ritenuto ammissibile, siccome formulato e sviluppato nel contenuto, al di là della sua fondatezza o meno, con argomentazioni specifiche e intellegibili, intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con l'indicata norma regolatrice della fattispecie (Cass. 8 marzo 2007, n. 5353; Cass. 29 novembre 2016, n. 24298; Cass. 5 agosto 2020, n. 16700); né, a fini di esclusione della prospettata inammissibilità per ipotesi di cd.

"doppia conforme", prevista dall'art. 348ter, quinto comma c.p.c. (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656), può essere riguardato alla stregua di vizio motivo (non concernendo la denuncia né la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, ma l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche: Cass. 15 dicembre 2014, n. 26292), nei più circoscritti limiti di devoluzione stabiliti dal novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.;

4. nel merito, giova ribadire il consolidato principio di diritto, meritevole di continuità, secondo cui, in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro (così, in particolare, l'indennità sostitutiva dei giorni di congedo supplementari non goduti da parte del personale esposto a rischio radiologico, dipendente dal rapporto di lavoro e commisurata alla quantità di lavoro svolto, concorre nel suo importo a comporre la base imponibile del lavoratore cui sia stata attribuita: Cass. 24 settembre 2019, n. 23717), comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d'acconto (Cass. 6 settembre 2013, n. 20482);RG 29104/2020

4.1. pertanto, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente) (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5108, che, in applicazione del principio, annullando la decisione impugnata, ha rigettato il ricorso del contribuente cui era stato riconosciuto un risarcimento, a seguito di licenziamento illegittimo, per mancato godimento della pensione di vecchiaia: "strettamente collegato alla mancata percezione dei redditi, quindi al lucro cessante, e non alla perdita di chance (danno emergente).");

4.2. in via esemplificativa, il danno non patrimoniale alla professionalità, patito dal lavoratore in conseguenza della grave lesione dei propri diritti garantiti costituzionalmente, va ascritto alla categoria del danno emergente, sicché la relativa liquidazione giudiziale dev'essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali, essendo soggette a tassazione, tra le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio, soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione di redditi (Cass. 3 febbraio 2021, n. 2472); per la stessa ragione, gli importi conseguiti dal lavoratore che non abbiano la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della chance di un'occupazione alternativa migliore, non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 6, secondo comma d.p.r. 917/1986 (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471);

4.3. in base ai suenunciati principi di diritto, l'indennità corrisposta al ricorrente, a titolo risarcitorio per la mancata percezione del trattamento pensionistico, che è indubbiamente radicata nel precorso rapporto di lavoro, è soggetta ad imposta a norma dell'art. 6, secondo comma d.p.r. 917/1986;

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).RG 29104/2020 P.Q.M.

La Corte rige P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] , in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MASSARA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 698/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/03/2020; 1udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29104 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2-RG 29104/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza del 13 marzo 2020, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento dell'opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]., aveva dichiarato inefficace il precetto intimatole dal primo di pagamento della somma di C 928.158,88, a titolo di residuo ancora dovuto, per indebite trattenute fiscali operate dalla società quale sostituto d'imposta sull'intero importo di C 1.742.408,98 oltre accessori, liquidato dalla sentenza della stessa Corte d'appello n. 6443/2015 a carico della società in favore dell'ex dipendente; 2. la Corte territoriale ha ritenuto, come già il Tribunale, la soggezione del detto importo alla tassazione, correttamente applicata, prevista dall'art. 6, secondo comma d.p.r. 917/1986 (da cui esenti soltanto le diverse indennità da invalidità permanente o da morte): in quanto riconosciuto, non già per danno emergente da decremento subito, ma a titolo risarcitorio per lucro cessante dipendente dalla mancata percezione di redditi, cui equiparabile il trattamento pensionistico perso dal lavoratore, per la sua mancata iscrizione da parte dell'allora [OSCURATO:SOCIETA]. al Fondo di previdenza del personale addetto ai servizi pubblici di telefonia (con relativo diritto alla ricostruzione della posizione previdenziale e della riserva matematica dal 1968 al 1992); 3. con atto notificato il 10 novembre 2020 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso; 4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 380b1s c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 6, secondo comma d.p.r. 917/1986, per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto all'indennità risarcitoria percepita la stessa natura del trattamento previdenziale non ricevuto, non essendo equiparabile la percezione di una somma una tantum, calcolata su parametri statistici di durata di vita media e tassata con aliquota massima, a quella di un regolare trattamento pensionistico, cui sono collegati uno sanitario e previdenziale anche presso strutture convenzionate, trasferibileRG 29104/2020 eventualmente ad un coniuge superstite o a figli invalidi, soggetto ad una tassazione dilazionata in base ad aliquota certamente inferiore (unico motivo); 2. esso è infondato; 3. in via preliminare, il motivo deve essere ritenuto ammissibile, siccome formulato e sviluppato nel contenuto, al di là della sua fondatezza o meno, con argomentazioni specifiche e intellegibili, intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con l'indicata norma regolatrice della fattispecie (Cass. 8 marzo 2007, n. 5353; Cass. 29 novembre 2016, n. 24298; Cass. 5 agosto 2020, n. 16700); né, a fini di esclusione della prospettata inammissibilità per ipotesi di cd. "doppia conforme", prevista dall'art. 348ter, quinto comma c.p.c. (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656), può essere riguardato alla stregua di vizio motivo (non concernendo la denuncia né la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, ma l'interpretazione o l'applicazione di norme giuridiche: Cass. 15 dicembre 2014, n. 26292), nei più circoscritti limiti di devoluzione stabiliti dal novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.; 4. nel merito, giova ribadire il consolidato principio di diritto, meritevole di continuità, secondo cui, in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro (così, in particolare, l'indennità sostitutiva dei giorni di congedo supplementari non goduti da parte del personale esposto a rischio radiologico, dipendente dal rapporto di lavoro e commisurata alla quantità di lavoro svolto, concorre nel suo importo a comporre la base imponibile del lavoratore cui sia stata attribuita: Cass. 24 settembre 2019, n. 23717), comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d'acconto (Cass. 6 settembre 2013, n. 20482);RG 29104/2020 4.1. pertanto, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente) (Cass. 21 febbraio 2019, n. 5108, che, in applicazione del principio, annullando la decisione impugnata, ha rigettato il ricorso del contribuente cui era stato riconosciuto un risarcimento, a seguito di licenziamento illegittimo, per mancato godimento della pensione di vecchiaia: "strettamente collegato alla mancata percezione dei redditi, quindi al lucro cessante, e non alla perdita di chance (danno emergente)."); 4.2. in via esemplificativa, il danno non patrimoniale alla professionalità, patito dal lavoratore in conseguenza della grave lesione dei propri diritti garantiti costituzionalmente, va ascritto alla categoria del danno emergente, sicché la relativa liquidazione giudiziale dev'essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali, essendo soggette a tassazione, tra le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio, soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione di redditi (Cass. 3 febbraio 2021, n. 2472); per la stessa ragione, gli importi conseguiti dal lavoratore che non abbiano la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della chance di un'occupazione alternativa migliore, non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 6, secondo comma d.p.r. 917/1986 (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471); 4.3. in base ai suenunciati principi di diritto, l'indennità corrisposta al ricorrente, a titolo risarcitorio per la mancata percezione del trattamento pensionistico, che è indubbiamente radicata nel precorso rapporto di lavoro, è soggetta ad imposta a norma dell'art. 6, secondo comma d.p.r. 917/1986; 5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese di giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).RG 29104/2020 P.Q.M. La Corte rige P.Q.M
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