CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 22660/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Gambia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26 marzo 2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, relativi alla qualificazione giuridica del fatto e alla congruità della pena non sono ammissibili, il primo perché non dedotto nel merito e il secondo perché afferente ad un asserito difetto di motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 - [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 0 G1U 2 oggi , -------------