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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 36769/2022

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guente: ORDINANZA sul ricorso 20795/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 172, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa insieme all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro la SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SALT) p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via del Banco di [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentata e difesa insieme all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1061/2017 della Corte di Appello di MILANO, depositata il 3.1.2018, R.G. n. 975/2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lucca, in parziale accoglimento delle domande che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta illegittima l'esclusione della lavoratrice dalle graduatorie di assunzione stagionali in uso a detta società, aveva condannato la convenuta a risarcire all'attrice il danno risentito nella misura di sette mensilità dell'ultima retribuzione, mentre aveva escluso l'ulteriore risarcimento per perdita di chances.

2. Tale decisione era autonomamente appellata sia dalla SALT che dalla [OSCURATO:PERSONA] e, con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Firenze, previa riunione dei procedimenti relativi alle due impugnazioni, "in accoglimento dell'appello di Salt e rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA]", respingeva "tutte le domande avanzate in primo grado da [OSCURATO:PERSONA]", condannandola al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, e dichiarando che per la stessa sussistevano i presupposti processuali per il pagamento di una somma ulteriore a titolo di contributo unificato.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva: a) che, per l'anno 1999, la [OSCURATO:PERSONA], utilmente inserita in graduatoria in ragione delle esperienze lavorative pregresse al posto n. 115, risultava destinataria di una proposta di assunzione a tempo pieno dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15.9.1999; b) che con nota ricevuta il 15 luglio dello stesso anno la lavoratrice aveva chiesto di poter "spostare il periodo" al solo mese di settembre e dunque di limitarlo al segmento 1-30 settembre 1999; ed in effetti ella aveva lavorato in tale periodo; c) che quanto all'anno 2000 la lavoratrice aveva ammesso in sede d'interrogatorio di non aver firmato alcun contratto allegando un diverbio con un sindacalista presente alla riunione operativa per l'assegnazione degli incarichi; d) che per gli anni successivi la lavoratrice non aveva più richiesto di essere inserita in graduatoria; e) che gli accordi collettivi vincolanti per le parti prevedevano, pacificamente, che dopo la seconda rinuncia consecutiva, il candidato venga cancellato dalla graduatoria; f) che, pertanto, per l'anno 2000 sicuramente la lavoratrice era da considerarsi rinunciataria e non aveva più avanzato domanda di assunzione per gli anni successivi; g) che, da un lato, anche per il 1999 la [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi rinunciataria rispetto al periodo lavorativo assegnatole (ed infatti, la sua parziale accettazione dell'offerta avrebbe reso necessario coprire diversamente il periodo non lavorato) e che, dall'altro, la mancata presentazione della domanda per gli anni successivi avesse configurato una rinuncia tacita a fruire della graduatoria, perché la [OSCURATO:PERSONA] solo nel 2009, e dunque a nove anni di distanza dall'ultima presentazione, aveva ritenuto di rivendicare il risarcimento del danno per perdita di chances, avendo ammesso di aver lavorato come precaria nella scuola dall'anno 2000 in avanti.

4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

5. Ha resistito l'intimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce: "Violazione dell'art.115 cpc in connessione con gli artt. 1362, 1363, 1364 e 1367 cod. civ. nell'interpretazione dell'accordo aziendale 23.09.97".

Premessa la parte di motivazione dell'impugnata sentenza oggetto di censura, assume che: <La norma contrattuale collettiva, contenuta nell'accordo sindacale del 1997 (produzione della parte ricorrente n. 2 e produzione della società n. 1) così individua nel suo regolamento al capo 3 "dopo due rinunce consecutive o tre non consecutive si cancella la posizione dalla graduatoria">.Secondo la ricorrente l'errore della Corte d'appello starebbe, da un lato, nell'aver considerato la ricorrente rinunciataria con riferimento al contratto con decorrenza 1/8/1999-30/9/1999 - laddove vi era stato tra le parti un accordo per il differimento dell'inizio del contratto (al [OSCURATO:DATA_NASCITA]) - e, dall'altro, nell'aver ritenuto sussistenti tre rinunce "non consecutive" - laddove la Salt aveva già proceduto a cancellare la lavoratrice dalle graduatorie del 2001, non procedendo ad alcuna ulteriore chiamata della stessa per assunzione a termine.

Tale convincimento era frutto di una non corretta lettura dell'accordo sindacale del 1997.

2. Con il secondo motivo, si denuncia "Violazione dell'art. 1372 cod. civ.".

Premessa altra parte della motivazione della sentenza di secondo grado (a pag. 2 della stessa), la ricorrente assume che: <La Corte di Appello non ha considerato che la parte ricorrente ha già nel ricorso introduttivo giustificato il tempo che è ricorso per l'esercizio dell'azione, in particolare al capo 22, ove si legge di una consapevolezza al proprio diritto a seguito del colloquio con il proprio avvocato nell'anno 2009 e che ha condotto alla presentazione del ricorso introduttivo, avvenuto il 3.3.2009: A fondamento del motivo, la ricorrente sostiene che la circostanza di aver avuto consapevolezza del proprio diritto solo nell'anno 2009 non era stata contestata dalla società convenuta e, in ogni caso, il tempo giustificato dall'assenza di una consapevolezza del proprio diritto è insufficiente da solo a concretizzare un mutuo dissenso, ovvero una rinuncia tacita a fruire della graduatoria.

3. Ritiene il Collegio che entrambe tali censure debbano essere reputate inammissibili per difetto della specificità, richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c., in termini segnatamente di pertinenza rispetto a quanto effettivamente considerato e deciso dalla Corte distrettuale.4.

Si nota anzitutto in tal senso che ambedue i motivi debbano essere ricondotti esclusivamente all'ipotesi di cui all'art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., pur non essendosi specificato in ricorso il riferimento a quest'ultima previsione come ad un qualsiasi altro dei distinti mezzi d'impugnazione previsti dall'art. 360, comma primo, ora cit.

Invero, la ricorrente non si duole di eventuali difetti di motivazione, nei limiti in cui ciò possa essere ammissibile in sede di legittimità, né si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

5. Orbene, la prima censura, come s'è visto, è formulata esclusivamente in chiave di violazione dell'art. 115 c.p.c. sebbene in una "connessione", non meglio specificata, con talune norme in tema di interpretazione del contratto (gli artt. 1362, 1363, 1364 e 1367 c.c.), con riferimento all'accordo sindacale aziendale del 23.9.1997.

6. Osserva, allora, questa Corte che la pretesa violazione dell'art.115 c.p.c. in tema di "Disponibilità delle prove", in termini non meglio precisati dalla ricorrente, come emerge chiaramente dall'esposizione del motivo innanzi riferita, è fatta valere del tutto genericamente dalla ricorrente.

Ella, infatti, si limita a sostenere in modo assertivo che la Corte di appello avrebbe errato "nell'individuare la ricorrente quale rinunciataria", e che la stessa avrebbe "certamente deciso in modo del tutto scollegato dai fatti di causa".

Va invero ricordato che per giurisprudenza ormai costante di questa Corte «in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza» (da ultimo, Cass. 26/4/22, n. 12971).

E' invece inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez.

Un. 30/9/2020, n. 20867).

6.1. In realtà, la ricorrente prospetta inammissibilmente una diversa interpretazione dell'accordo, sostituendo a quella formulata dal giudice del merito altra interpretazione, senza tuttavia specificare in concreto quale delle regole di interpretazione dei contratti sarebbe stata violata dal giudice del merito, apparendo del tutto insufficiente la semplice indicazione delle norme citate in rubrica.

Invero, anche la Corte d'appello, nel passo motivazionale trascritto in ricorso (pag. 9), ha addirittura dato per pacifico che l'accordo in questione prevedesse la cancellazione del candidato dalla graduatoria "dopo la seconda rinuncia consecutiva", non attribuendo perciò alla fonte collettiva aziendale un significato differente da quello sostenuto dalla ricorrente, in base soltanto al tenore letterale del capo 3 dello stesso accordo, da considerare ex art. 1362, comma primo, c.c. (piuttosto che in base a tutte le altre norme di esegesi contrattuale pur richiamate dall'impugnante).

Più nello specifico, la Corte d'appello non ha ivi annesso alcun significato particolare e diverso da quello comune all'aggettivo "consecutive", adottato in quella clausola dell'accordo in riferimento alle rinunce ad offerte di altro contratto a termine stagionale da parte di chi fosse inserito in graduatoria.

Piuttosto, come ben emerge dal testo della decisione oggetto di ricorso in parte qua, la Corte distrettuale, in base ai dati fattuali evidenziati, ha considerato consecutive la rinuncia per l'anno 1999 e quella per l'anno successivo 2000, da parte dell'attrice, ritenendo per ciò solo integrati gli estremi previsti per la sua cancellazione dalla graduatoria in questione.

E a questa conclusione raggiunta dalla Corte fiorentina, che attiene all'evidenza non all'interpretazione del capo 3 dell'accordo sindacale aziendale, ma a differenti risultanze processuali, la ricorrente contrappone, infatti, una propria valutazione, secondo la quale la seconda rinuncia per l'anno 2000 non poteva reputarsi consecutiva alla precedente perché si collocava dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato per il periodo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.9.1999.

Trattasi, però, di differente valutazione dei fatti che non può essere presa in considerazione in questa sede di legittimità, essendo peraltro del tutto estranea al terreno dell'interpretazione dell'accordo sindacale sul punto delle due rinunce consecutive.

Fuori tema, inoltre, sono le considerazioni della ricorrente circa l'ipotesi delle tre rinunce non consecutive (pure contemplata dalla fonte collettiva quale produttiva di cancellazione dalla graduatoria), ipotesi che la Corte di merito neppure ha preso in esame, appunto per aver creduto integrati gli estremi di due rinunce consecutive, necessarie, ma sufficienti a dar luogo alla cancellazione.

7. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, nel quale si lamenta la violazione di un'unica norma di diritto (sostanziale), vale a dire, dell'art. 1372 c.c.

7.1. Anche in questo caso, infatti, come risulta dallo svolgimento della censura, innanzi riportato, la ricorrente anzitutto, da una parte, si duole in realtà della mancata considerazione di talune risultanze processuali da parte della Corte e, dall'altra, asserisce che mancherebbe la prova del mutuo dissenso ritenuto dalla stessa, il che nulla a che vedere con la pretesa violazione (o falsa applicazione) dell'art. 1372 c.c.

Notato, peraltro, che quest'ultimo articolo, al comma primo, secondo periodo, si limita a considerare il "mutuo consenso" quale causa di scioglimento del contratto (a rigore senza neppure definire il mutuo consenso), non risulta a questa Corte che il mutuo consenso presupponga "un contratto di durata", come invece opina la ricorrente.

Nemmeno è vero, poi, che "i principi in tema di mutuo consenso valgono per quanto attiene alla risoluzione del rapporto del quale si chiede la ricostituzione", il che non è certamente scritto nell'art. 1372 cit..

Esclusivamente allora per completezza di disamina, osserva questa Corte che è la stessa ricorrente a dare per implicito ma chiaro che inter partes vi fosse stato un rapporto di natura contrattuale (differente e distinto ovviamente da quelli relativi ai pregressi contratti a termine stagionali, rapporti che piuttosto rappresentavano presupposto per l'inserimento nella graduatoria privata della società convenuta e per rivestirvi una determinata posizione); una relazione in forza della quale, una volta ella inserita nella graduatoria, e in base alla posizione assunta (anche con il c.d. scorrimento della graduatoria stessa), poteva aspirare a riceversi nuove offerte di contratto a termine stagionale dalla società che l'aveva già analogamente impiegata in passato, offerte che ella era libera di accettare o meno, potendo, come si è visto, rinunciare ad ogni singola offerta.

Un siffatto rapporto contrattuale, perciò, come qualsiasi contratto, era ben suscettibile di sciogliersi per mutuo consenso ex art. 1372, comma primo, secondo periodo, c.c.

E tanto ha ritenuto acclarato nel caso particolare la Corte territoriale alla luce della emergenze considerate, in una motivazione che, secondo quanto già evidenziato, non è come tale qui censurata, né ha formato oggetto d'impugnazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.

8. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente: ORDINANZA sul ricorso 20795/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 172, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentata e difesa insieme all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro la SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SALT) p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla Via del Banco di [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentata e difesa insieme all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1061/2017 della Corte di Appello di MILANO, depositata il 3.1.2018, R.G. n. 975/2016; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Lucca, in parziale accoglimento delle domande che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto contro la [OSCURATO:SOCIETA]., ritenuta illegittima l'esclusione della lavoratrice dalle graduatorie di assunzione stagionali in uso a detta società, aveva condannato la convenuta a risarcire all'attrice il danno risentito nella misura di sette mensilità dell'ultima retribuzione, mentre aveva escluso l'ulteriore risarcimento per perdita di chances. 2. Tale decisione era autonomamente appellata sia dalla SALT che dalla [OSCURATO:PERSONA] e, con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Firenze, previa riunione dei procedimenti relativi alle due impugnazioni, "in accoglimento dell'appello di Salt e rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA]", respingeva "tutte le domande avanzate in primo grado da [OSCURATO:PERSONA]", condannandola al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, e dichiarando che per la stessa sussistevano i presupposti processuali per il pagamento di una somma ulteriore a titolo di contributo unificato. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva: a) che, per l'anno 1999, la [OSCURATO:PERSONA], utilmente inserita in graduatoria in ragione delle esperienze lavorative pregresse al posto n. 115, risultava destinataria di una proposta di assunzione a tempo pieno dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 15.9.1999; b) che con nota ricevuta il 15 luglio dello stesso anno la lavoratrice aveva chiesto di poter "spostare il periodo" al solo mese di settembre e dunque di limitarlo al segmento 1-30 settembre 1999; ed in effetti ella aveva lavorato in tale periodo; c) che quanto all'anno 2000 la lavoratrice aveva ammesso in sede d'interrogatorio di non aver firmato alcun contratto allegando un diverbio con un sindacalista presente alla riunione operativa per l'assegnazione degli incarichi; d) che per gli anni successivi la lavoratrice non aveva più richiesto di essere inserita in graduatoria; e) che gli accordi collettivi vincolanti per le parti prevedevano, pacificamente, che dopo la seconda rinuncia consecutiva, il candidato venga cancellato dalla graduatoria; f) che, pertanto, per l'anno 2000 sicuramente la lavoratrice era da considerarsi rinunciataria e non aveva più avanzato domanda di assunzione per gli anni successivi; g) che, da un lato, anche per il 1999 la [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi rinunciataria rispetto al periodo lavorativo assegnatole (ed infatti, la sua parziale accettazione dell'offerta avrebbe reso necessario coprire diversamente il periodo non lavorato) e che, dall'altro, la mancata presentazione della domanda per gli anni successivi avesse configurato una rinuncia tacita a fruire della graduatoria, perché la [OSCURATO:PERSONA] solo nel 2009, e dunque a nove anni di distanza dall'ultima presentazione, aveva ritenuto di rivendicare il risarcimento del danno per perdita di chances, avendo ammesso di aver lavorato come precaria nella scuola dall'anno 2000 in avanti. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. Ha resistito l'intimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce: "Violazione dell'art.115 cpc in connessione con gli artt. 1362, 1363, 1364 e 1367 cod. civ. nell'interpretazione dell'accordo aziendale 23.09.97". Premessa la parte di motivazione dell'impugnata sentenza oggetto di censura, assume che: <La norma contrattuale collettiva, contenuta nell'accordo sindacale del 1997 (produzione della parte ricorrente n. 2 e produzione della società n. 1) così individua nel suo regolamento al capo 3 "dopo due rinunce consecutive o tre non consecutive si cancella la posizione dalla graduatoria">.Secondo la ricorrente l'errore della Corte d'appello starebbe, da un lato, nell'aver considerato la ricorrente rinunciataria con riferimento al contratto con decorrenza 1/8/1999-30/9/1999 - laddove vi era stato tra le parti un accordo per il differimento dell'inizio del contratto (al [OSCURATO:DATA_NASCITA]) - e, dall'altro, nell'aver ritenuto sussistenti tre rinunce "non consecutive" - laddove la Salt aveva già proceduto a cancellare la lavoratrice dalle graduatorie del 2001, non procedendo ad alcuna ulteriore chiamata della stessa per assunzione a termine. Tale convincimento era frutto di una non corretta lettura dell'accordo sindacale del 1997. 2. Con il secondo motivo, si denuncia "Violazione dell'art. 1372 cod. civ.". Premessa altra parte della motivazione della sentenza di secondo grado (a pag. 2 della stessa), la ricorrente assume che: <La Corte di Appello non ha considerato che la parte ricorrente ha già nel ricorso introduttivo giustificato il tempo che è ricorso per l'esercizio dell'azione, in particolare al capo 22, ove si legge di una consapevolezza al proprio diritto a seguito del colloquio con il proprio avvocato nell'anno 2009 e che ha condotto alla presentazione del ricorso introduttivo, avvenuto il 3.3.2009: A fondamento del motivo, la ricorrente sostiene che la circostanza di aver avuto consapevolezza del proprio diritto solo nell'anno 2009 non era stata contestata dalla società convenuta e, in ogni caso, il tempo giustificato dall'assenza di una consapevolezza del proprio diritto è insufficiente da solo a concretizzare un mutuo dissenso, ovvero una rinuncia tacita a fruire della graduatoria. 3. Ritiene il Collegio che entrambe tali censure debbano essere reputate inammissibili per difetto della specificità, richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c., in termini segnatamente di pertinenza rispetto a quanto effettivamente considerato e deciso dalla Corte distrettuale.4. Si nota anzitutto in tal senso che ambedue i motivi debbano essere ricondotti esclusivamente all'ipotesi di cui all'art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., pur non essendosi specificato in ricorso il riferimento a quest'ultima previsione come ad un qualsiasi altro dei distinti mezzi d'impugnazione previsti dall'art. 360, comma primo, ora cit. Invero, la ricorrente non si duole di eventuali difetti di motivazione, nei limiti in cui ciò possa essere ammissibile in sede di legittimità, né si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. 5. Orbene, la prima censura, come s'è visto, è formulata esclusivamente in chiave di violazione dell'art. 115 c.p.c. sebbene in una "connessione", non meglio specificata, con talune norme in tema di interpretazione del contratto (gli artt. 1362, 1363, 1364 e 1367 c.c.), con riferimento all'accordo sindacale aziendale del 23.9.1997. 6. Osserva, allora, questa Corte che la pretesa violazione dell'art.115 c.p.c. in tema di "Disponibilità delle prove", in termini non meglio precisati dalla ricorrente, come emerge chiaramente dall'esposizione del motivo innanzi riferita, è fatta valere del tutto genericamente dalla ricorrente. Ella, infatti, si limita a sostenere in modo assertivo che la Corte di appello avrebbe errato "nell'individuare la ricorrente quale rinunciataria", e che la stessa avrebbe "certamente deciso in modo del tutto scollegato dai fatti di causa". Va invero ricordato che per giurisprudenza ormai costante di questa Corte «in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell'art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un'informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall'errore nella valutazione dei mezzi di prova - non censurabile in sede di legittimità - che attiene alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza» (da ultimo, Cass. 26/4/22, n. 12971). E' invece inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. Un. 30/9/2020, n. 20867). 6.1. In realtà, la ricorrente prospetta inammissibilmente una diversa interpretazione dell'accordo, sostituendo a quella formulata dal giudice del merito altra interpretazione, senza tuttavia specificare in concreto quale delle regole di interpretazione dei contratti sarebbe stata violata dal giudice del merito, apparendo del tutto insufficiente la semplice indicazione delle norme citate in rubrica. Invero, anche la Corte d'appello, nel passo motivazionale trascritto in ricorso (pag. 9), ha addirittura dato per pacifico che l'accordo in questione prevedesse la cancellazione del candidato dalla graduatoria "dopo la seconda rinuncia consecutiva", non attribuendo perciò alla fonte collettiva aziendale un significato differente da quello sostenuto dalla ricorrente, in base soltanto al tenore letterale del capo 3 dello stesso accordo, da considerare ex art. 1362, comma primo, c.c. (piuttosto che in base a tutte le altre norme di esegesi contrattuale pur richiamate dall'impugnante). Più nello specifico, la Corte d'appello non ha ivi annesso alcun significato particolare e diverso da quello comune all'aggettivo "consecutive", adottato in quella clausola dell'accordo in riferimento alle rinunce ad offerte di altro contratto a termine stagionale da parte di chi fosse inserito in graduatoria. Piuttosto, come ben emerge dal testo della decisione oggetto di ricorso in parte qua, la Corte distrettuale, in base ai dati fattuali evidenziati, ha considerato consecutive la rinuncia per l'anno 1999 e quella per l'anno successivo 2000, da parte dell'attrice, ritenendo per ciò solo integrati gli estremi previsti per la sua cancellazione dalla graduatoria in questione. E a questa conclusione raggiunta dalla Corte fiorentina, che attiene all'evidenza non all'interpretazione del capo 3 dell'accordo sindacale aziendale, ma a differenti risultanze processuali, la ricorrente contrappone, infatti, una propria valutazione, secondo la quale la seconda rinuncia per l'anno 2000 non poteva reputarsi consecutiva alla precedente perché si collocava dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato per il periodo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.9.1999. Trattasi, però, di differente valutazione dei fatti che non può essere presa in considerazione in questa sede di legittimità, essendo peraltro del tutto estranea al terreno dell'interpretazione dell'accordo sindacale sul punto delle due rinunce consecutive. Fuori tema, inoltre, sono le considerazioni della ricorrente circa l'ipotesi delle tre rinunce non consecutive (pure contemplata dalla fonte collettiva quale produttiva di cancellazione dalla graduatoria), ipotesi che la Corte di merito neppure ha preso in esame, appunto per aver creduto integrati gli estremi di due rinunce consecutive, necessarie, ma sufficienti a dar luogo alla cancellazione. 7. Parimenti inammissibile è il secondo motivo, nel quale si lamenta la violazione di un'unica norma di diritto (sostanziale), vale a dire, dell'art. 1372 c.c. 7.1. Anche in questo caso, infatti, come risulta dallo svolgimento della censura, innanzi riportato, la ricorrente anzitutto, da una parte, si duole in realtà della mancata considerazione di talune risultanze processuali da parte della Corte e, dall'altra, asserisce che mancherebbe la prova del mutuo dissenso ritenuto dalla stessa, il che nulla a che vedere con la pretesa violazione (o falsa applicazione) dell'art. 1372 c.c. Notato, peraltro, che quest'ultimo articolo, al comma primo, secondo periodo, si limita a considerare il "mutuo consenso" quale causa di scioglimento del contratto (a rigore senza neppure definire il mutuo consenso), non risulta a questa Corte che il mutuo consenso presupponga "un contratto di durata", come invece opina la ricorrente. Nemmeno è vero, poi, che "i principi in tema di mutuo consenso valgono per quanto attiene alla risoluzione del rapporto del quale si chiede la ricostituzione", il che non è certamente scritto nell'art. 1372 cit.. Esclusivamente allora per completezza di disamina, osserva questa Corte che è la stessa ricorrente a dare per implicito ma chiaro che inter partes vi fosse stato un rapporto di natura contrattuale (differente e distinto ovviamente da quelli relativi ai pregressi contratti a termine stagionali, rapporti che piuttosto rappresentavano presupposto per l'inserimento nella graduatoria privata della società convenuta e per rivestirvi una determinata posizione); una relazione in forza della quale, una volta ella inserita nella graduatoria, e in base alla posizione assunta (anche con il c.d. scorrimento della graduatoria stessa), poteva aspirare a riceversi nuove offerte di contratto a termine stagionale dalla società che l'aveva già analogamente impiegata in passato, offerte che ella era libera di accettare o meno, potendo, come si è visto, rinunciare ad ogni singola offerta. Un siffatto rapporto contrattuale, perciò, come qualsiasi contratto, era ben suscettibile di sciogliersi per mutuo consenso ex art. 1372, comma primo, secondo periodo, c.c. E tanto ha ritenuto acclarato nel caso particolare la Corte territoriale alla luce della emergenze considerate, in una motivazione che, secondo quanto già evidenziato, non è come tale qui censurata, né ha formato oggetto d'impugnazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. 8. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e I.V.A e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di co
Sentenza Cassazione n. 36769/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris