CassazionesentenzaSezione UDecisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 15370/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22190-2021 proposto da: S.E.S. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo [OSCURATO:PERSONA] & TUFARELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 22190/2021 Numero sezionale 139/2022 Numero di raccolta generale 15370/2022 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Consiglio pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3517/2020 del Tribunale di MESSINA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, voglia accogliere il ricorso e conseguentemente affermare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui rileva, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - la S.E.S. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. presentò istanza al fine di ottenere il contributo in favore dell’editoria per l’anno 2018; il d. lgs. n. 70/2017, all’art. 3, negava l’accesso al contributo, fra l’altro, <<alle imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolati>>; a seguito di espresso interpello della esponente il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 30/3/2018, chiarì non ostare una partecipazione minoritaria di società, non di editoria, quotata; nonostante ciò, con successivo provvedimento la ricorrente veniva esclusa dal contributo; - durante la pendenza dell’instaurato giudizio civile, la legge n. 8/2020 (art. 1, co. 10 quinquiesdecies), avente espresso valore retroattivo, dispose doversi interpretare l’art. 3, co. 1, lett. c) del d. lgs. n. 70/2017, nel senso che doveva reputarsi ostativa solo la partecipazione maggioritaria di società quotate; Ric. 2021 n. 22190 sez. SU - ud. 22-03-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 22190/2021 Numero sezionale 139/2022 Numero di raccolta generale 15370/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - trattandosi di partecipazione minoritaria, di conseguenza, la società ottenne il chiesto contributo per l’anno 2018 e il giudizio venne dichiarato estinto; - non avendo avuto riscontro la domanda presentata per l’anno 2019 la ricorrente si rivolse al Tribunale di Messina con ricorso proposto ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., avanzando, nel contempo domanda cautelare; - con ordinanza del 22/6/2021 il Tribunale di Messina rigettò l’istanza cautelare negando che si versasse in presenza di diritto soggettivo, bensì d’interesse legittimo; - questo, in sintesi, il ragionamento del Giudice: . l’attrice aveva tardivamente proposto la domanda per ottenere i contributi per l’anno 2019 e l’Amministrazione, con nota del 6/3/2020, non ne aveva accolto l’istanza di rimessione in termini, nonostante ciò la esponente aveva chiesto al Tribunale di Messina <<il riconoscimento del diritto alla concessione dei contributi relativi all’anno 2019 e per l’effetto domandava la condanna dell’Amministrazione al relativo pagamento>>, giustificando il ritardo nella presentazione della domanda con il <<legittimo affidamento di rigetto della stessa stante il precedente diniego dell’Amministrazione>>, denunciando, inoltre la nullità del d.p.c.m. 28/7/2017, che stabiliva il termine per la presentazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, per violazione dell’iter d’approvazione, chiedendone, quindi la disapplicazione, ai sensi dell’art. 5, della l. n. 2258/1865, all. E; . ciò posto, prosegue il Tribunale, pur vero che gli atti con i quali l’Amministrazione provvede a determinare il contributo non implicano alcuna comparazione d’interessi e non sono connotati da discrezionalità amministrativa, vertendosi in materia di diritto soggettivo, tuttavia, nel caso di specie, l’attrice aveva, nella sostanza, invocato la rimessione in termini, quindi nella fase procedimentale anteriore al provvedimento Ric. 2021 n. 22190 sez. SU - ud. 22-03-2022 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 22190/2021 Numero sezionale 139/2022 Numero di raccolta generale 15370/2022 concessorio del contributo, di conseguenza, così dolendosi della [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] violazione dell’interesse legittimo, con conseguente difetto di giurisdizione del g.o. La S.E.S. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone regolamento preventivo di giurisdizione; resiste con atto nomato “controricorso”, la Presidenza del Consiglio dei Ministri osserva 1. La ricorrente espone di avere chiesto al Tribunale di Messina: <<1) dichiarare il diritto della Società ricorrente al contributo per l’anno 2019 previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 a favore delle imprese editrici di giornali e periodici; 2) conseguentemente condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, previa disapplicazione in parte qua, dell’art. 2, comma 1, D.P.C.M. 28 luglio 2017 e di tutti gli altri atti e provvedimenti ostativi ai diritti fatti valere con la presente azione, a liquidare alla ricorrente il contributo per l’editoria ex D. Lgs. n. 70 del 2017, per l’annualità 2019>> e in via subordinata la condanna della convenuta Amministrazione a risarcire il danno. Di conseguenza, prosegue la ricorrente, <<il petitum sostanziale (id est il bene della vita l’oggetto della domanda rivolta al Giudice) non è quello di ottenere la riapertura dei termini del procedimento amministrativo per presentare la domanda di ammissione al contributo, bensì il beneficio economico cui ha diritto in base alla legge>>, non avendo l’interessata potuto accedere al sistema per essere stata la piattaforma telematica ministeriale disattivata in virtù delle previsioni illegittime del citato D.P.C.M., che, a prescindere dalla sua natura (regolamento o atto amministrativo generale), impediva all’interessata di esercitare il proprio diritto. 2. Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Ric. 2021 n. 22190 sez. SU - ud. 22-03-2022 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 22190/2021 Numero sezionale 139/2022 Numero di raccolta generale 15370/2022 Come, peraltro ben evidenziato dal Tribunale, nella erogazione del [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] contributo, ove ricorrano i presupposti di legge, l’Amministrazione non esercita alcun potere implicante discrezionalità. Accertata, con giudizio di discrezionalità tecnica vincolata, la sussistenza dei requisiti, il contributo deve essere erogato. Principio, questo, più volte enunciato dalle S.U. in materia di contributi (S.U. n. 397 ell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 13338 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22621 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per i trasporti; S.U. n. 1776 del 25/1/2013 per la predisposizione d’impianti nell'ambito del patto territoriale). Si è anche chiarito che la controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione della controversia al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico (S.U. n. 16457, 30/7/2020, Rv. 658338; conf. S.U. n. 3166/2019). Ben diversamente si è affermato che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia volta ad ottenere un finanziamento per la realizzazione d'impianti industriali nelle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della l. reg. Campania n. 10 del 2001 (modificato dall'art. 26 della l. reg. Campania n. 15 del 2005), in quanto non si tratta di una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla Ric. 2021 n. 22190 sez. SU - ud. 22-03-2022 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 22190/2021 Numero sezionale 139/2022 Numero di raccolta generale 15370/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] legge, sulla base di elementi puntualmente indicati, bensì di un contributo attribuito mediante un provvedimento regionale di natura concessoria, espressione di un potere di scelta della p.a. motivatamente discrezionale in ordine alla fattibilità e meritevolezza dell'iniziativa, in relazione al quale l'espletata istruttoria, anche se favorevole, non determina l'acquisizione di una posizione di diritto soggettivo del privato richiedente, trattandosi di mero atto endoprocedimentale finalizzato proprio all'eventuale e successiva concessione del contributo stesso (S.U. n. 30418, 23/11/2018, Rv. 651809). In conclusione non v’è dubbio che la legge attribuisce il contributo in favore dell’editoria senza che residuino spazi di discrezionalità per l’Amministrazione al solo ricorrere delle condizioni di legge. 2.1. Non può essere condivisa la ricostruzione operata dal Tribunale. Quel che rileva, come numerose volte queste Sezioni unite hanno avuto modo di chiarire, è il “petitum sostanziale” fatto valere, qui costituito dal vantato diritto al contributo per l’anno 2019, se necessario, previa disapplicazione del d.p.c.m., che fissa il termine perentorio di presentazione dell’istanza; non già, al contrario di quel che afferma il Giudice del merito, dalla pretesa di rimessione in termini, sindacando il potere discrezionale dell’Amministrazione. Va soggiunto che la norma di interpretazione autentica, emanata dopo lo scadere del termine per la presentazione della domanda di contributo, fonda una prospettiva di diritto soggettivo pieno in capo alla ricorrente e l’eventuale contrasto con la norma regolamentare che impone un termine decadenziale non può che essere risolto dal giudice ordinario, tenendo conto dell’affidamento eventualmente indotto dalla disciplina prima dell’intervento di interpretazione autentica, operante retroattivamente. 3. Va rimesso al merito il regolamento delle spese. Ric. 2021 n. 22190 sez. SU - ud. 22-03-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 22190/2021 Numero sezionale 139/2022 Numero di raccolta generale 15370/2022 [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] P.Q.M. dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 22 marzo 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 22190 sez. SU - ud. 22-03-2022 -7- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e