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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 20370/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19631-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 167, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] azienda –art.2112 c.c. - derogabilità - limiti R.G.N.19631/2020 Cron.

Rep.

Ud.21/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] FIGLI DELL'[OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 167, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente al ricorso successivo - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA], -intimati - avverso la sentenza n. 4670/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/02/2020 R.G.N. 3979/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delledomande dei dirigenti medici in epigrafe, dirett e ad accertar e che il loro rapporto di lavoro con PICFIC in a.s. si era trasferito exart. 2112 c.c. a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in capo alla Fondazione LMM, con condanna di quest’ultima a reintegrarli o comunque riammetterli nel posto di lavoro con il medesimo inquadramento e la mansione da ultimo ricoperta, nonché al pagamento della retribuzione globale di fatto non percepita; 2.i ricorrenti avevano dedotto di essere stati dipendenti dell’ospedale [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata in Roma (IDI), di proprietà di ente ecclesiastico (Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA] - PICFIC), ammesso, con decreto del Ministero dell’Industria e dello [OSCURATO:PERSONA] (MISE) del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla procedura di [OSCURATO:PERSONA] (a.s.) exart. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39/2004, procedura che (in data 23.12.2013) aveva approvato un Programma di prosecuzione triennale dell’attività e di vendita del patrimonio, anche mediante cessione separata dei complessi ospedalieri; la vendita era stata autorizzata dal MISE in favore della [OSCURATO:PERSONA] (Fondazione LMM); quanto all’IDI, la vendita veniva attuata in favore della Fondazione LMM in data 13.4.2015, preceduta (in data 12.4.2015) da un accordo sindacale ex art. 47, legge n. 428/1990, al quale erano stati allegati gli elenchi nominativi del personale che sarebbe stato trasferito ex art. 2 112 c.c.; tali elenchi non includevano i ricorrenti, senza che nell’accordo si indicasse alcun criterio di esclusione di parte del personale; dal 14.4.2015, la Fondazione LMM gestiva l’azienda ospedaliera IDI, subentrando nel rapporto di lavoro di tutto il personale già ivi occupato, con la sola eccezione dei dirigenti medici in epigrafe; 3.per la cassazione della sentenza d’appello propongono ricorso sei medici originari ricorrenti e appellanti con sette motivi, illustrati da memoria; propone ricorso successivo incidentale adesivo il settimo appellante, con contenuto sovrapponibile a quello dei litisconsorti, illustrato da memoria; resistono con controricorso PICFIC in a.s., illustrato da memoria, e Fondazione LMM; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, i ricorrenti deducono (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1990, dell’art. 2112 c.c., degli artt. 3, 4, 5 Direttiva 2001/23/CE, con riferimento alla parte della sentenza che ha ritenuto la piena derogabilità nella fattispecie (cessione d'azienda da parte di amministrazione straordinaria che ha proseguito l'attività) dell’art. 2112 c.c. ai sensi dell'art. 47 legge n.428/1990; 2.con il secondo motivo, deducono (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2-ter, d.l. n. 347/2003, conv. con modificazioni dalla legge n. 39/2004, con riferimento alla parte della sentenza che ha ritenuto la piena derogabilità dell’art. 2112 c.c. anche per effetto dell’applicazione dell’art. 5, comma 2-ter, D.L. n. 347/2003;3.con il terzo motivo, i ricorrenti deducono (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 47 legge n. 428/1990 in combinato disposto con gli artt. 1175 e 1375 c.c. e 41 Cost., con riferimento alla parte della sentenza che ha ritenuto legittimo un accordo sindacale di deroga all'art. 2112 c.c. attuato nell'ambito della procedura ex art. 47 legge n. 428/1990, che si limiti a indicare i lavoratori esclusi dal trasferimento del rapporto alle dipendenze del cessionario senza specificazione dei criteri di scelta applicati e senza esternarli; 4.con il quarto motivo, deducono (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e degli artt. 112, 113, 324, 342 c.p.c. con riferimento alla parte della sentenza che, dopo aver fornito un'interpretazione dell'art. 47 legge n. 428/1990 in termini di generale derogabilità dell'art. 2112 c.c., ha affermato di non potersi pronunciare sulla conformità di detta interpretazione rispetto alla disciplina comunitaria perché la questione non sarebbe stata posta in primo grado e sarebbe preclusa dal giudicato interno; 5.con il quinto motivo, deducono (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 Direttiva 2001/23/CE, come interpretata dalla CGUE con la sentenza 11.6.2009, C-561/07; censurano la mancata adesione da parte della sentenza gravata all’interpretazione comunitariamente orientata della normativa in esame, seguita invece, in analoghe controversie, in altre pronunce della medesima Corte d’Appello; ovvero, in via subordinata, con riferimento alla parte della sentenza che ha ritenuto la piena derogabilità nella fattispecie (cessione d'azienda da parte di un'amministrazione straordinaria che abbia proseguito l'attività) dell'art. 2112 c.c. ai sensi dell'art. 47 legge n. 428/1990 e dell'art.5, comma 2- ter, d.l. n. 347/2003, sostengono la disapplicazione di tali norme; 6.in via ancor più gradata, con il sesto motivo, i ricorrenti formulano richiesta di rinvio pregiudiziale exart. 267 TFUE; 7.in via ulteriormente subordinata, con il settimo motivo, i ricorrenti chiedono la rimessione alla Corte costituzionale di tali norme per violazione degli artt. 11 e 117 Cost.; 8.rileva il Collegio che sulle questioni oggetto della presente causa (e delle sentenze di appello richiamate nel ricorso, in contrasto con quella qui impugnata) sono di recente intervenute le pronunce di questa Corte n. 1979/2024 e n. 12297/2024; 9.tuttavia, nel caso di specie (a parti invertite) è preliminare l’esame del quarto motivo di ricorso, che è fondato; 10.invero, nella sentenza impugnata è stata assunta come rinuncia alla (o non proposizione della) domanda un’affermazione difensiva formulata in astratto (appunto sulla possibilità di astratta deroga alla disciplina dell’art. 2112 c.c. in virtù di quanto consentito dall’art. 47 legge n. 428/1990 tramite accordo sindacale) e non in concreto ( anzi, contraddetta dal dedotto presupposto fattuale dello stato di insolvenza della datrice di lavoro e della prosecuzione dell’attività di impresa), senza considerare che nelle conclusioni dei lavoratori, già in primo grado, si chiedeva l'accertamento del trasferimento del loro rapporto di lavoro exart. 2112 c.c. a far data dal 13.4.2015 in capo alla Fondazione LMM, con condanna alla reintegrazione o riammissione nel posto di lavoro con il medesimo inquadramento e le medesime mansioni da ultimo ricoperte, e al pagamento delle retribuzioni globali di fatto non percepite (dette conclusioni sono riportate anche a p. 3 del controricorso PICFIC);11.il giudicato, esplicito e implicito, sul cd. dedotto e deducibile non si forma su singoli punti della motivazione, ma sulla complessiva portata del giudicato; e l’interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge (Cass. n. 6758/2024, n. 8645/2020); 12.è da escludere, nel caso concreto, tenuto conto delle conclusioni originarie e dei motivi di appello, che si sia formato il giudicato sull’affermata applicabilità di norme in astratto, posto che il thema decidendum era proprio la derogabilità, in forza di accordo sindacale, della disciplina di tutela per i diritti di lavoratori in caso di trasferimento d’azienda , anche quanto alla continuità dei rapporti di lavoro, ed in quali ipotesi tale derogabilità è consentita, tenuto conto delle modif i che legislative intervenute al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] l’11 giugno 2009 nella causa C-561/07; 13.detta questione si pone a monte della valutazione dell’accordo sindacale in quanto involge la scelta che compete al giudice circa la norma applicabile alla fattispecie concreta, che va pertanto ricostruita, sulla base delle allegazioni e prove offerte dalle parti, quale premessa del giudizio di sussunzione; 14.ma su tale questione centrale la Corte d’Appello ha finito per non pronunciarsi, incorrendo nel denunciato vizio, appunto, di omessa pronuncia sulla questione oggetto della domanda principale dei medici, sull’erroneo presupposto che i ricorrenti non avessero contestato (non tanto) la derogabilità in astratto degli artt. 2112 cod.civ. e 47 l. n. 428/1990– come la semplice lettura degli atti evidenzia -, quanto piuttosto la deroga in concreto delle norme in esame, così finendo per rimettere alla parte un inammissibile potere di scelta della disciplina applicabile; 15.né è ravvisa bile nel motivo in esame un ampliamento o mutamento della domanda: è invero principio consolidato che sussiste vizio di "ultra" o "extra" petizione ex art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia" di cui all'art.113, primo comma, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando lenorme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. 13/12/2010, n.25140; Cass.09/04/2018, n. 8645); 16.l’aver ritenuto coperta dal giudicato interno la questione della derogabilità dell’art. 2112 cod.civ. senza verificare la sussistenza dei relativi presupposti di legge anche alla luce di un’interpretazione che tenga conto dei vincoli comunitari determina, con rilievo assorbente, la nullità della sentenza impugnata, che dovrà perciò essere cassata per riesaminare la fattispecie concreta e pronunciarsi sulla questione della derogabilità dell’art.2112 c.c. anche quanto al principio di derivazione UEdella continuità del rapporto di lavoro, alla luce della giurisprudenza di questa Corte e della CGUE in materia, questione oggetto degli altri motivi di ricorso per cassazione, sulle eventuali conseguenze risarcitorie e sul rapporto di lavoro, e sulle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, ass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19631-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 167, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] azienda –art.2112 c.c. - derogabilità - limiti R.G.N.19631/2020 Cron. Rep. Ud.21/05/2024 [OSCURATO:PERSONA] FIGLI DELL'[OSCURATO:PERSONA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - E [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 167, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente al ricorso successivo - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA], -intimati - avverso la sentenza n. 4670/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/02/2020 R.G.N. 3979/2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto delledomande dei dirigenti medici in epigrafe, dirett e ad accertar e che il loro rapporto di lavoro con PICFIC in a.s. si era trasferito exart. 2112 c.c. a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in capo alla Fondazione LMM, con condanna di quest’ultima a reintegrarli o comunque riammetterli nel posto di lavoro con il medesimo inquadramento e la mansione da ultimo ricoperta, nonché al pagamento della retribuzione globale di fatto non percepita; 2.i ricorrenti avevano dedotto di essere stati dipendenti dell’ospedale [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata in Roma (IDI), di proprietà di ente ecclesiastico (Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA] - PICFIC), ammesso, con decreto del Ministero dell’Industria e dello [OSCURATO:PERSONA] (MISE) del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla procedura di [OSCURATO:PERSONA] (a.s.) exart. 2, comma 2, d.l. n. 347/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 39/2004, procedura che (in data 23.12.2013) aveva approvato un Programma di prosecuzione triennale dell’attività e di vendita del patrimonio, anche mediante cessione separata dei complessi ospedalieri; la vendita era stata autorizzata dal MISE in favore della [OSCURATO:PERSONA] (Fondazione LMM); quanto all’IDI, la vendita veniva attuata in favore della Fondazione LMM in data 13.4.2015, preceduta (in data 12.4.2015) da un accordo sindacale ex art. 47, legge n. 428/1990, al quale erano stati allegati gli elenchi nominativi del personale che sarebbe stato trasferito ex art. 2 112 c.c.; tali elenchi non includevano i ricorrenti, senza che nell’accordo si indicasse alcun criterio di esclusione di parte del personale; dal 14.4.2015, la Fondazione LMM gestiva l’azienda ospedaliera IDI, subentrando nel rapporto di lavoro di tutto il personale già ivi occupato, con la sola eccezione dei dirigenti medici in epigrafe; 3.per la cassazione della sentenza d’appello propongono ricorso sei medici originari ricorrenti e appellanti con sette motivi, illustrati da memoria; propone ricorso successivo incidentale adesivo il settimo appellante, con contenuto sovrapponibile a quello dei litisconsorti, illustrato da memoria; resistono con controricorso PICFIC in a.s., illustrato da memoria, e Fondazione LMM; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, i ricorrenti deducono (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1990, dell’art. 2112 c.c., degli artt. 3, 4, 5 Direttiva 2001/23/CE, con riferimento alla parte della sentenza che ha ritenuto la piena derogabilità nella fattispecie (cessione d'azienda da parte di amministrazione straordinaria che ha proseguito l'attività) dell’art. 2112 c.c. ai sensi dell'art. 47 legge n.428/1990; 2.con il secondo motivo, deducono (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2-ter, d.l. n. 347/2003, conv. con modificazioni dalla legge n. 39/2004, con riferimento alla parte della sentenza che ha ritenuto la piena derogabilità dell’art. 2112 c.c. anche per effetto dell’applicazione dell’art. 5, comma 2-ter, D.L. n. 347/2003;3.con il terzo motivo, i ricorrenti deducono (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell’art. 47 legge n. 428/1990 in combinato disposto con gli artt. 1175 e 1375 c.c. e 41 Cost., con riferimento alla parte della sentenza che ha ritenuto legittimo un accordo sindacale di deroga all'art. 2112 c.c. attuato nell'ambito della procedura ex art. 47 legge n. 428/1990, che si limiti a indicare i lavoratori esclusi dal trasferimento del rapporto alle dipendenze del cessionario senza specificazione dei criteri di scelta applicati e senza esternarli; 4.con il quarto motivo, deducono (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e degli artt. 112, 113, 324, 342 c.p.c. con riferimento alla parte della sentenza che, dopo aver fornito un'interpretazione dell'art. 47 legge n. 428/1990 in termini di generale derogabilità dell'art. 2112 c.c., ha affermato di non potersi pronunciare sulla conformità di detta interpretazione rispetto alla disciplina comunitaria perché la questione non sarebbe stata posta in primo grado e sarebbe preclusa dal giudicato interno; 5.con il quinto motivo, deducono (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 Direttiva 2001/23/CE, come interpretata dalla CGUE con la sentenza 11.6.2009, C-561/07; censurano la mancata adesione da parte della sentenza gravata all’interpretazione comunitariamente orientata della normativa in esame, seguita invece, in analoghe controversie, in altre pronunce della medesima Corte d’Appello; ovvero, in via subordinata, con riferimento alla parte della sentenza che ha ritenuto la piena derogabilità nella fattispecie (cessione d'azienda da parte di un'amministrazione straordinaria che abbia proseguito l'attività) dell'art. 2112 c.c. ai sensi dell'art. 47 legge n. 428/1990 e dell'art.5, comma 2- ter, d.l. n. 347/2003, sostengono la disapplicazione di tali norme; 6.in via ancor più gradata, con il sesto motivo, i ricorrenti formulano richiesta di rinvio pregiudiziale exart. 267 TFUE; 7.in via ulteriormente subordinata, con il settimo motivo, i ricorrenti chiedono la rimessione alla Corte costituzionale di tali norme per violazione degli artt. 11 e 117 Cost.; 8.rileva il Collegio che sulle questioni oggetto della presente causa (e delle sentenze di appello richiamate nel ricorso, in contrasto con quella qui impugnata) sono di recente intervenute le pronunce di questa Corte n. 1979/2024 e n. 12297/2024; 9.tuttavia, nel caso di specie (a parti invertite) è preliminare l’esame del quarto motivo di ricorso, che è fondato; 10.invero, nella sentenza impugnata è stata assunta come rinuncia alla (o non proposizione della) domanda un’affermazione difensiva formulata in astratto (appunto sulla possibilità di astratta deroga alla disciplina dell’art. 2112 c.c. in virtù di quanto consentito dall’art. 47 legge n. 428/1990 tramite accordo sindacale) e non in concreto ( anzi, contraddetta dal dedotto presupposto fattuale dello stato di insolvenza della datrice di lavoro e della prosecuzione dell’attività di impresa), senza considerare che nelle conclusioni dei lavoratori, già in primo grado, si chiedeva l'accertamento del trasferimento del loro rapporto di lavoro exart. 2112 c.c. a far data dal 13.4.2015 in capo alla Fondazione LMM, con condanna alla reintegrazione o riammissione nel posto di lavoro con il medesimo inquadramento e le medesime mansioni da ultimo ricoperte, e al pagamento delle retribuzioni globali di fatto non percepite (dette conclusioni sono riportate anche a p. 3 del controricorso PICFIC);11.il giudicato, esplicito e implicito, sul cd. dedotto e deducibile non si forma su singoli punti della motivazione, ma sulla complessiva portata del giudicato; e l’interpretazione della portata del giudicato, sia esso interno od esterno, va effettuata alla stregua di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge (Cass. n. 6758/2024, n. 8645/2020); 12.è da escludere, nel caso concreto, tenuto conto delle conclusioni originarie e dei motivi di appello, che si sia formato il giudicato sull’affermata applicabilità di norme in astratto, posto che il thema decidendum era proprio la derogabilità, in forza di accordo sindacale, della disciplina di tutela per i diritti di lavoratori in caso di trasferimento d’azienda , anche quanto alla continuità dei rapporti di lavoro, ed in quali ipotesi tale derogabilità è consentita, tenuto conto delle modif i che legislative intervenute al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] l’11 giugno 2009 nella causa C-561/07; 13.detta questione si pone a monte della valutazione dell’accordo sindacale in quanto involge la scelta che compete al giudice circa la norma applicabile alla fattispecie concreta, che va pertanto ricostruita, sulla base delle allegazioni e prove offerte dalle parti, quale premessa del giudizio di sussunzione; 14.ma su tale questione centrale la Corte d’Appello ha finito per non pronunciarsi, incorrendo nel denunciato vizio, appunto, di omessa pronuncia sulla questione oggetto della domanda principale dei medici, sull’erroneo presupposto che i ricorrenti non avessero contestato (non tanto) la derogabilità in astratto degli artt. 2112 cod.civ. e 47 l. n. 428/1990– come la semplice lettura degli atti evidenzia -, quanto piuttosto la deroga in concreto delle norme in esame, così finendo per rimettere alla parte un inammissibile potere di scelta della disciplina applicabile; 15.né è ravvisa bile nel motivo in esame un ampliamento o mutamento della domanda: è invero principio consolidato che sussiste vizio di "ultra" o "extra" petizione ex art. 112 cod. proc. civ. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia" di cui all'art.113, primo comma, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando lenorme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. 13/12/2010, n.25140; Cass.09/04/2018, n. 8645); 16.l’aver ritenuto coperta dal giudicato interno la questione della derogabilità dell’art. 2112 cod.civ. senza verificare la sussistenza dei relativi presupposti di legge anche alla luce di un’interpretazione che tenga conto dei vincoli comunitari determina, con rilievo assorbente, la nullità della sentenza impugnata, che dovrà perciò essere cassata per riesaminare la fattispecie concreta e pronunciarsi sulla questione della derogabilità dell’art.2112 c.c. anche quanto al principio di derivazione UEdella continuità del rapporto di lavoro, alla luce della giurisprudenza di questa Corte e della CGUE in materia, questione oggetto degli altri motivi di ricorso per cassazione, sulle eventuali conseguenze risarcitorie e sul rapporto di lavoro, e sulle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, ass
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