CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 13017/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto "il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]" e l'accoglimento di quello di "[OSCURATO:PERSONA] limitatamente al veicolo [OSCURATO:PERSONA] 500X, annullando il provvedimento con rinvio e rigettando nel resto il ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 ottobre 2025, il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice del riesame, accoglieva parzialmente ;Istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] é [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. dei Tribunale di Sulmona in data 10 ottobre 2025. Tale provvedimento aveva ad oggetto quattro autovetture, ritenute nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] e di valore sproporzionato rispetto alle capacitàreddituali del suo nucleo familiare, sequestrate ai sensi degli artt. 240-bis c.p. e 85-bis D.P.R. 309/90. Il Tribunale del Riesame annullava il sequestro limitatamente al veicolo [OSCURATO:PERSONA], confermandolo per le restanti autovetture: [OSCURATO:PERSONA] 500X, Audi A3 e [OSCURATO:PERSONA] 500 del 1972. 2. Avverso tale ordinanza, per il tramite del difensore di fiducia, i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta il "difetto di motivazione, contraddittorietà delle prove ed insussistenza dei presupposti per procedere al sequestro, mancata verifica circostanze impeditive della tutela reale sotto il profilo della mancanza assunzione di prove decisive, contraddittorietà delle prove a. carico, insussistenza e manifesta illogicità della motivazione". La difesa sostiene che tre delle quattro autovetture sono di proprietà dei genitori dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzi estranei al reato e in buona fede, i quali dispongono di un reddito familiare lecito e documentato di circa 2.500,00 euro mensili da quasi quarant'anni, pienamente sufficiente a giustificare gli acquisti, avvenuti peraltro in forma rateale. Si contesta la valutazione del G.I.P., recepita dal Tribunale del Riesame, secondo cui i genitori sarebbero meri prestanome del figlio e che i beni sarebbero stati acquistati con proventi di un'attività di spaccio "prima di oggi non accertata", in violazione del principio di presunzione di innocenza e delle regole sull'onere della prova. Si evidenzia l'assenza di sproporzione tra i redditi degli intestatari e il valore dei beni, sottolineando che la valutazione della sproporzione deve avvenire con riferimento al momento dei singoli acquisti e non al patrimonio complessivo al momento del sequestro. La difesa argomenta dettagliatamente la liceità e la tracciabilità di ogni acquisto: la [OSCURATO:PERSONA] 500X tramite finanziamento con rata mensile di 263,00 euro; l'Audi A3 con un acconto e un previsto pagamento rateale; la [OSCURATO:PERSONA] con il ricavato della vendita di un'altra autovettura; la [OSCURATO:PERSONA] 500 del 1972 per un valore modesto e con pagamento rateale pattuito. Si deduce, inoltre, che non è stata fornita prova di una disponibilità uti dominus dei veicoli da parte dell'indagato. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la "inesistenza dei presupposti di legge circa il sequestro e violazione di legge per mancanza di prova". Il ricorso critica specificamente la motivazione del Tribunale del Riesame. Per la [OSCURATO:PERSONA] 500X, si contesta l'affermazione secondo cui nel contratto di finanziamento mancherebbe un riferimento all'autovettura, allegando a tal fine una comunicazione della società finanziaria che dimostrerebbe il collegamento. Per l'Audi A3, si ribatte alle conclusioni del Riesame circa l'assenza di una prova chiara del contratto, l'assenza di pagamento, la sproporzione reddituale e l'utilizzo da parte dell'indagato. Si riafferma che l'assenza disproporzione è giustificata dal pagamento rateale sostenibile con il reddito familiare e che l'uso da parte dell'indagato non è stato provato nei termini di un possesso uti dominus. 2.3. Con il terzo motivo, si eccepisce la "inesistenza dei presupposti di legge circa il fumus delicti ed il periculum, difetto e mancanza di motivazione e violazione di legge, assenza di attualità e proporzionalità ". La difesa contesta la sussistenza del periculum in mora e deduce che "i presupposti per l'applicazione del sequestro non sono stati indicati dal G.I.P. ... e nulla ha sostenuto il Riesame". Il G.I.P. avrebbe ravvisato il pericolo nella facile commerciabilità dei veicoli, ma tale ragionamento sarebbe contraddittorio, dato che due auto non sono state ancora interamente pagate. Si lamenta l'assenza di una motivazione adeguata e proporzionata, in violazione anche dei principi sanciti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di protezione della proprietà, soprattutto con riferimento a terzi estranei al reato. Viene censurata l'affermazione del G.I.P. secondo cui l'indagato avrebbe posto in essere "condotte delittuose non accertate giudizialmente", ritenendola una violazione della presunzione di innocenza. Infine, si sostiene che la motivazione del provvedimento di sequestro sarebbe meramente apparente, in quanto adottata per relationem rispetto alla richiesta del P.M., senza un'autonoma valutazione critica degli elementi. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia la "mancanza indizi concreti e mancanza di valutazione dei fatti a favore dell'indagato e dei terzi estranei in buona fede". Si lamenta che né il G.I.P. né il Tribunale del Riesame abbiano adeguatamente considerato e valutato gli elementi e le prove documentali fornite dalla difesa a favore dei terzi proprietari, violando il principio che impone di ricercare anche gli elementi a favore dell'indagato e, a maggior ragione, dei terzi estranei al reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorso sono inammissibili proponendo argomenti non consentiti o non proposti dinanzi al Tribunale del riesame. 1.1 Occorre preliminarmente ribadire che, in tema di misure cautelari reali, il ricorso per assazione è consentito, ai sensi dell'art. 325, comma 1, c.p.p , soltanto per violazione di legge. In tale nozione rientrano i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 e, da ultimo, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Non può pertanto essere proposta come violazione della legge, sostanziale o processuale, 3la scarsa persuasività degli argomenti spesi dal Tribunale per fondare la decisione di rigetto dell'istanza di riesame. 1.2 E' stato, ancora, precisato che "anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo icod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi alTribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza.,( Sez. 3, n. 16083 del 13/2/2025, Gobbi). 2. Tanto premesso, va osservato che il primo motivo del ricorso, oltre a recare nella rubrica chiara indicazione del vizio di motivazione denunziato e non censurabile in questa sede di legittimità, si sviluppa pure, nel corpo della impugnazione, in una denuncia di non persuasività della motivazione sottolineando la maggior verosimiglianza della versione difensiva, volta a prospettare [OSCURATO:PERSONA] come un accumulatore di vetture che, a dispetto di una situazione patrimoniale familiare non agiata, risultando l'unica fonte di reddito registrata, costituito da uno stipendio mensile per lavoro dipendente di € 2500,00, è proprietario, direttamente o tramite la moglie, [OSCURATO:PERSONA], priva di reddito, dell'Audi A3 e della [OSCURATO:PERSONA] 500X in sequestro nonché una [OSCURATO:PERSONA] e di una Mercedes classe A, che, anche se da "mandare al macero", come si legge nel ricorso, comportano comunque spese di gestione e di manutenzione non indifferenti Allo scopo di suffragare una tale versione, il motivo di dilunga sulle capacità reddituali dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], sulla congruità di tali redditi rispetto agli acquisti, sulle modalità di acquisto e dei pagamenti, sulla provenienza lecita delle provviste, sui redditi di [OSCURATO:PERSONA], ossia su questioni di fatto che sono state oggetto delle valutazioni del Tribunale del riesame e rispetto alle quali il motivo non evidenzia un'omissione totale della motivazione ma ne contesta la persuasività e la correttezza, invadendo un'area di apprezzamento che non compete a questa Corte. 2.1 Tali censure non delineano, ancora, violazioni di legge apprezzabili in questa sede nell'apparato motivazionale contestato, costituito dal "decreto di convalida e applicazione sequestro preventivo" e dall'ordinanza impugnata, che, correttamente, prende le mosse 4dall'accertata disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA], della di lui compagna, [OSCURATO:PERSONA], e del figlio [OSCURATO:PERSONA] dell'Audi e della [OSCURATO:PERSONA] 500 X. Il decreto, in particolare, sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] 500X risulta essere stata sottoposta a controllo per quattro volte e che a bordo erano stati indentificati [OSCURATO:PERSONA] e la compagna e che risultava "sempre posteggiata nel perimetro della casa di residenza [del nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ubicata] in via Cavate n. 26 a Sulmona". Il decreto dà anche atto che [OSCURATO:PERSONA]' e [OSCURATO:PERSONA] sono residenti a Sulmona, in via [OSCURATO:PERSONA]Eramo, quindi in uno stabile differente da quello del figlio. In relazione alli Audi A3 il decreto mette in rilievo che l'auto risulta in uso al figlio dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], benché intestata a [OSCURATO:PERSONA] spiegando anche le ragioni che fondavano' una tale ricostruzione. Tali elementi, richiamati nel provvedimento impugnato, non sono oggetto di specifiche censure da parte dei ricorrenti che, nel ricorso in valutazione, non allegano elementi significativi che possano spiegare la costante disponibilità in capo all'indagato, alla compagna e al figlio della [OSCURATO:PERSONA] 500X e dell'Audi. 2.2 Una volta dimostrata la disponibilità delle vetture in capo all'indagato e alla compagna e al figlio, il decreto espone gli elementi che integrano l'ulteriore presupposto della confisca allargata, ossia la sussistenza di una situazione di sproporzione fra il valore delle vetture e il reddito del nucleo familiare dell'indagato. Tale motivazione risulta integrata dal Tribunale il quale, a confutazione degli argomenti difensivi, si è soffermato sulle anomale modalità di acquisto e pagamento delle vetture e sulla incompatibilità della disponibilità delle vetture con i redditi leciti del nucleo familiare dell'imputato e di quello della madre, fornendo così una motivazione che, seppur sintetica, non può definirsi né assente né meramente apparente. Con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] 500X, ha rilevato che "nel contratto di finanziamento depositato dalla difesa manca qualsiasi riferimento alla vettura in esame". Riguardo all'Audi A3, ha evidenziato l'assenza di una prova chiara del contratto, il mancato pagamento del prezzo (salvo un modesto acconto), la sproporzione con la capacità reddituale dell'intestataria e l'utilizzo da parte dell'indagato. Per la [OSCURATO:PERSONA] 500, intestata all'indagato, ha parimenti sottolineato il "difetto di prova della stipula di un contratto e il mancato pagamento del prezzo di acquisto". 2.3 Il ricorso, pertanto, oppone alla ricostruzione del Tribunale una alternativa, la cui maggiore o minore verosimiglianza, per quanto innanzi esposto, esula dal perimetro del giudizio di legittimità, non evidenziando un'omissione totale della motivazione o l'omesso esame di punti decisivi ma ne contesta la persuasività e la correttezza, invadendo un'area di apprezzamento che non compete a questa Corte. 2.4 È vero, come sottolinea il PG, che nell'ordinanza si espone che "non trova conferma la sproporzione tra le capacità reddituali dell'indagato e del suo nucleo familiare rispetto al valore della" [OSCURATO:PERSONA] 500X ma tale affermazione consegue alla ritenuta non riferibilità del 5contratto di finanziamento allegato dalla difesa al veicolo in valutazione ed è seguita da un dispositivo che ha confermato, in relazione al sequestro della [OSCURATO:PERSONA] X 500, il provvedimento impugnato. Tali elementi depongono nel senso che l'utilizzo del termine "sproporzione" sia frutto di un errore materiale, essendo intenzione del Tribunale sottolineare che la mancata prova della riferibilità del contratto di finanziamento al veicolo non consentiva di ritenere dimostrata la "legittimità" della provenienza del mezzo e, quindi, la proporzionalità -e non la sproporzione - del valore della vettura rispetto alle capacità dell'indagato e del suo nucleo familiare. In tale senso l'ordinanza risulta interpretata anche dal ricorrente, che infatti, ribadisce il collegamento dell'acquisito della vettura con la stipula del contrato di finanziamento senza valorizzare il passo del provvedimento richiamato nella requisitoria del PG. 3. Gli stessi argomenti proposti nel primo motivo%frisultano esposti nel secondo, che contesta le valutazioni del Tribunale producendo documentazione che si assume in grado di provare il collegamento fra il contratto di finanziamento e l'acquisto della [OSCURATO:PERSONA] 500X - che, però, non risulta essere stata sottoposta al Tribunale del riesame- o riproponendo la ricostruzione secondo cui la concessionaria 992 [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferito una vettura di notevole valore, quale l'Audi, a un acquirente privo di redditi, quale [OSCURATO:PERSONA], senza neppure premurarsi di documentare il credito derivante dall'operazione, pari a €18.000,00. Premesso che la documentazione allegata non può assumere alcun rilievo ai fini della decisione, non essendo stato neppure dedotto che non sia stato possibile produrla dinanzi al Tribunale del Riesame (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Pmt, Rv. 277609 - 01), va osservato che il motivo presenta le medesime mancanze del precedente, attaccando la persuasività della motivazione, per di più aggravate da una non corretta impostazione di fondo, risultando gli argomenti difensivi incentrati sulla regolarità dei contratti di acquisto e non già sulla liceità del mezzi impiegati nelle operazioni, e sulla proporzionalità dei beni rispetto al patrimonio dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], e non con quello del nucleo familiare dell'indagato, i cui componenti risultano essere i possessori delle vetture. 4. Il terzo motivo propone argomenti che sono rimasti estranei all'istanza di riesame. In relazione alle esigenze cautelari, infatti, l'istanza di riesame fa cenno esclusivamente alla violazione del divieto di motivazione per relationem senza prendere in considerazione quanto in tema di periculum esposto nel decreto di sequestro. Di conseguenza, i ricorrenti, in sede di legittimità, non possono dolersi del mancato esame di ufficio delle questioni proposte con il terzo motivo, in tema di pericuium. E' pacifico, infatti, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti cautelari, "il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) ondeprovocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Rv. 272982; Sez. 6, n. 3058 del 18/08/1992, Rv. 191962; Sez. 3, n. 3560 del 10/12/2013, Rv. 258553)" Sez. 3, n. 16083 del 13/2/2025, Gobbi). 5. Del pari inammissibile risulta l'ultimo motivo risultando l'eccepita nullità prospettata in termini del tutto generici, non specificando le prove a favore che sarebbero state pretermesse dai giudici di merito. 6. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissib P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] ,4,t t:7( c'gg' 09 APR. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dort.ss lisab • Arrabito ,411"