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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27415/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2946/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- presentata e difesa dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8e domicili digitali PEC e –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi – associazioni sportive dilettantistiche –na- tura commerciale N.2946/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia, n. 2597/22/22 depositata in data 17 giugno 2022 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’[OSCURATO:PERSONA] (A.S.D.) [OSCURATO:PERSONA] ha im- pugnato un avviso di accertamentorelativo al periodo di imposta 2014 con il quale, a seguito di PVC, venivano disconosciuti i benefici della non commercialità delle associazioni, stanti l’assenza di democraticità e di partecipazione degli associati conseguenti all’omessa prova delle convocazioni delle assemblee; si accertava, inoltre, una distribuzione indiretta di utiliin forza della sovrapposizione all’attività associativa di quella svolta dalla societàBE [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

2. La CTP di Milano ha rigettato il ricorso.

3. La CTR dellaLombardia , con la sentenza qui impugnata, ha ri- gettato l’appello della società contribuente.Ha ritenuto il giudice di ap- pello, in primo luogo, che non vi è prova di una regolare convocazione delle assemblee, non potendo tale convocazione essere surrogata da inviidi messaggi e telefonate, non trattandosi di forme di convocazione né conformi a statuto, né idonee a consentire il controllo della effettiva convocazione di tutti gli associati.

Ha poi valorizzato, il giudice di ap- pello, la circostanza che alle assemblee erano presenti solo i membri del direttivo, risultando decisiva la circostanza che non vi era indica- zione delle generalità degli associati presenti, indicati questi ultimi solo per numero, nonché ulteriori circostanze, quali la sovrapponibilità dei rendiconti dei vari anni, la celebrazione delle assemblee in luogo di- verso da quello statutario.

Inoltre, il giudice di appello ha valorizzato N.2946/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino la circostanza che l’A.S.D. e la correlata società di capitali utilizzavano promiscuamente sito internete spazi operativi .

Infine , è stata valoriz- zata la circostanza che l’A.S.D. avesse sponsorizzato –tramite l’inter- mediazione fittizia della S.r.l. («l'operazione negoziale col partner ka- zako venne formalmente imputata alla srl in base allarelazione trilate- rale instaurata tra [OSCURATO:PERSONA] srl e ABACANTO sa da una parte e [OSCURATO:PERSONA] asd e BE PINKsrl dall’altra») - un consorzio kazako che curava la ge- stione di un team sportivo femminile(ciclismo), a comprova dello svol- gimento di attività commerciale, attività che il giudice di appello ha ritenuto priva di ragioni economiche, salva quella di evitare alla A.S.D. di superare la soglia di ricavi fissata per il 2014 per il godimento dei benefici della non commercialità.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio.

5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, ritualmente opposta dalla ricorrente.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si deduce un triplice ordine di censure.

In particolare, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 1 e 2 comma 5 l. 16 dicembre 1991, n. 398contestandosi l’insussistenza del presupposto impositivo; si deduce, ulteriormente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.10-bisl. 27 luglio 2000 n. 212 con riferimento all’applicazione della disciplina dell’abuso del diritto e, infine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’ar t. 118 disp. att. cod. proc. civ., deducendosi irrazionalità, insufficienza ed erroneità della motivazione.

N.2946/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino

2. I primi due profili del ricorso sono trattati dal ricorrentein forma congiunta, censurandosi la statuizione relativa all’assenza di democra- ticità e di partecipazione della associazione contribuente per effetto di una dedotta interposizione della società di capitali [OSCURATO:PERSONA]- nagement S.r.l. nello svolgimento delle attività di sponsorizzazione che sarebbero da ascrivere alla associazione contribuente, sovrapposizione contestata da parte ricorrente, stante la non sovrapponibilità dell’orga- nigramma dell’associazione con quella della società, con conseguente insussistenza di distribuzione indiretta di utili.

Si osserva che non vi sarebbe stato alcun indebito vantaggio fiscale e che la assenza di de- mocraticità sarebbe fondata su mere presunzioni non dotate di pre- gnanza indiziaria, circostanza evidenziata anche dal fatto che le assem- blee sarebbero state effettivamente tenute.

3. Il terzo profilo del ricorso, in disparte l’assenza di adeguate ar- gomentazioni a supporto, è manifestamente infondato, attesi i criteri indicati da questa Corte ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione costituzionalmente richiesto (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053), obbligo di motivazione adeguatamente assolto avendo il giudice di ap- pello fatto riferimento alla carenza di democraticità e di partecipazione (oltre ad ulteriori elementi in fatto) al fine del disconoscimento della natura non commerciale dell’associazione contribuente.

4. Quanto ai primi due profili del ricorso, la proposta di definizione accelerata ha evidenziato che il motivo è «volto a riformulare in sede di legittimità accertamenti in fatto (relativo alla assenza di democrati- cità e allo svolgimento di attività commerciale, per effetto dei cui ac- certamenti le associazioni sportive perdono le relative agevolazioni tri- butarie: Cass., n. 32119/2018) compiuti dal giudice di appello, incen- surabili in sede di legittimità con il vizio di violazione di legge (…) ri- corso inammissibile nella parte in cui deduce l’erroneità dell’accerta- mento in fatto, relativo alla non sovrapponibilità della ASD con [OSCURATO:PERSONA] N.2946/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. causa la diversità della composizione socie- taria/associativa), in quanto il ricorrente non coglie pienamente la ratio decidendidella sentenza impugnata, incentrata sulla accertata assenza di democraticità e partecipazione della ASD contribuente (mancata prova della convocazione delle assemblee non surrogabile da messaggi e telefonate, presenza alle deliberazioni dei soli membri del Direttivo, assemblee svolte in luoghi diversi da quelli statutari, rendiconti di di- versi periodi di imposta sovrapponibili tra loro) e dalla prova dello svol- gimento di attività commerciale (attività di sponsorizzazione e svolgi- mento di attività di consulenza relative al team ciclistico Astana BePink, nonché “assunzione di cicliste professioniste” kazake)(…) ricorso pari- menti inammissibile nella parte in cui deduce violazione dell’art. 10-bis l. 212/2000, in quanto argomentazioni estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata che, correttamente, ha accertato l’assenza dei presupposti per il regime fiscale agevolato per mancato rispetto e attuazione dei principi di partecipazione e di democraticità a beneficio degli associati (Cass., n. 553/2023)».

Proposta che questo collegio condivide.

5. Analogamente, la memoria illustrativa non fa che confermare l’inammissibilità per mancata compiuta censura della ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto l’associazione contribuente priva dei requisiti di democraticità e di partecipazione, come indicato in narrativa, censura che, peraltro, ove fosse stata articolata con la memoria (meramente illustrativa), sarebbe stata ulteriormente inam- missibile, non potendo la memoria sanare profili di inammissibilità ori- ginaria del ricorso (Cass., Sez.

VI, 27 agosto 2024, n. 17893; Cass., Sez.

U., 15 maggio 2006, n. 11097). 6.Il ricorso va, pertanto, rigettato, confermandosi la proposta di definizione accelerata, con spese regolate dalla soccombenza e liqui- date come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

La N.2946/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quan- tificata equitativamente in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez.

U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022, cit.), come da dispositivo, così come viene equitativamente determi- nata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in com- plessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 3.000,00 a termini dell’art.96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il ve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2946/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rap- presentata e difesa dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8e domicili digitali PEC e –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi – associazioni sportive dilettantistiche –na- tura commerciale N.2946/23 R.G. Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia, n. 2597/22/22 depositata in data 17 giugno 2022 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’[OSCURATO:PERSONA] (A.S.D.) [OSCURATO:PERSONA] ha im- pugnato un avviso di accertamentorelativo al periodo di imposta 2014 con il quale, a seguito di PVC, venivano disconosciuti i benefici della non commercialità delle associazioni, stanti l’assenza di democraticità e di partecipazione degli associati conseguenti all’omessa prova delle convocazioni delle assemblee; si accertava, inoltre, una distribuzione indiretta di utiliin forza della sovrapposizione all’attività associativa di quella svolta dalla societàBE [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2. La CTP di Milano ha rigettato il ricorso. 3. La CTR dellaLombardia , con la sentenza qui impugnata, ha ri- gettato l’appello della società contribuente.Ha ritenuto il giudice di ap- pello, in primo luogo, che non vi è prova di una regolare convocazione delle assemblee, non potendo tale convocazione essere surrogata da inviidi messaggi e telefonate, non trattandosi di forme di convocazione né conformi a statuto, né idonee a consentire il controllo della effettiva convocazione di tutti gli associati. Ha poi valorizzato, il giudice di ap- pello, la circostanza che alle assemblee erano presenti solo i membri del direttivo, risultando decisiva la circostanza che non vi era indica- zione delle generalità degli associati presenti, indicati questi ultimi solo per numero, nonché ulteriori circostanze, quali la sovrapponibilità dei rendiconti dei vari anni, la celebrazione delle assemblee in luogo di- verso da quello statutario. Inoltre, il giudice di appello ha valorizzato N.2946/23 R.G. Est. F. D’Aquino la circostanza che l’A.S.D. e la correlata società di capitali utilizzavano promiscuamente sito internete spazi operativi . Infine , è stata valoriz- zata la circostanza che l’A.S.D. avesse sponsorizzato –tramite l’inter- mediazione fittizia della S.r.l. («l'operazione negoziale col partner ka- zako venne formalmente imputata alla srl in base allarelazione trilate- rale instaurata tra [OSCURATO:PERSONA] srl e ABACANTO sa da una parte e [OSCURATO:PERSONA] asd e BE PINKsrl dall’altra») - un consorzio kazako che curava la ge- stione di un team sportivo femminile(ciclismo), a comprova dello svol- gimento di attività commerciale, attività che il giudice di appello ha ritenuto priva di ragioni economiche, salva quella di evitare alla A.S.D. di superare la soglia di ricavi fissata per il 2014 per il godimento dei benefici della non commercialità. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio. 5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, ritualmente opposta dalla ricorrente. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce un triplice ordine di censure. In particolare, si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1 comma 1 e 2 comma 5 l. 16 dicembre 1991, n. 398contestandosi l’insussistenza del presupposto impositivo; si deduce, ulteriormente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.10-bisl. 27 luglio 2000 n. 212 con riferimento all’applicazione della disciplina dell’abuso del diritto e, infine, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’ar t. 118 disp. att. cod. proc. civ., deducendosi irrazionalità, insufficienza ed erroneità della motivazione. N.2946/23 R.G. Est. F. D’Aquino 2. I primi due profili del ricorso sono trattati dal ricorrentein forma congiunta, censurandosi la statuizione relativa all’assenza di democra- ticità e di partecipazione della associazione contribuente per effetto di una dedotta interposizione della società di capitali [OSCURATO:PERSONA]- nagement S.r.l. nello svolgimento delle attività di sponsorizzazione che sarebbero da ascrivere alla associazione contribuente, sovrapposizione contestata da parte ricorrente, stante la non sovrapponibilità dell’orga- nigramma dell’associazione con quella della società, con conseguente insussistenza di distribuzione indiretta di utili. Si osserva che non vi sarebbe stato alcun indebito vantaggio fiscale e che la assenza di de- mocraticità sarebbe fondata su mere presunzioni non dotate di pre- gnanza indiziaria, circostanza evidenziata anche dal fatto che le assem- blee sarebbero state effettivamente tenute. 3. Il terzo profilo del ricorso, in disparte l’assenza di adeguate ar- gomentazioni a supporto, è manifestamente infondato, attesi i criteri indicati da questa Corte ai fini del rispetto dell’obbligo di motivazione costituzionalmente richiesto (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), obbligo di motivazione adeguatamente assolto avendo il giudice di ap- pello fatto riferimento alla carenza di democraticità e di partecipazione (oltre ad ulteriori elementi in fatto) al fine del disconoscimento della natura non commerciale dell’associazione contribuente. 4. Quanto ai primi due profili del ricorso, la proposta di definizione accelerata ha evidenziato che il motivo è «volto a riformulare in sede di legittimità accertamenti in fatto (relativo alla assenza di democrati- cità e allo svolgimento di attività commerciale, per effetto dei cui ac- certamenti le associazioni sportive perdono le relative agevolazioni tri- butarie: Cass., n. 32119/2018) compiuti dal giudice di appello, incen- surabili in sede di legittimità con il vizio di violazione di legge (…) ri- corso inammissibile nella parte in cui deduce l’erroneità dell’accerta- mento in fatto, relativo alla non sovrapponibilità della ASD con [OSCURATO:PERSONA] N.2946/23 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. causa la diversità della composizione socie- taria/associativa), in quanto il ricorrente non coglie pienamente la ratio decidendidella sentenza impugnata, incentrata sulla accertata assenza di democraticità e partecipazione della ASD contribuente (mancata prova della convocazione delle assemblee non surrogabile da messaggi e telefonate, presenza alle deliberazioni dei soli membri del Direttivo, assemblee svolte in luoghi diversi da quelli statutari, rendiconti di di- versi periodi di imposta sovrapponibili tra loro) e dalla prova dello svol- gimento di attività commerciale (attività di sponsorizzazione e svolgi- mento di attività di consulenza relative al team ciclistico Astana BePink, nonché “assunzione di cicliste professioniste” kazake)(…) ricorso pari- menti inammissibile nella parte in cui deduce violazione dell’art. 10-bis l. 212/2000, in quanto argomentazioni estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata che, correttamente, ha accertato l’assenza dei presupposti per il regime fiscale agevolato per mancato rispetto e attuazione dei principi di partecipazione e di democraticità a beneficio degli associati (Cass., n. 553/2023)». Proposta che questo collegio condivide. 5. Analogamente, la memoria illustrativa non fa che confermare l’inammissibilità per mancata compiuta censura della ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto l’associazione contribuente priva dei requisiti di democraticità e di partecipazione, come indicato in narrativa, censura che, peraltro, ove fosse stata articolata con la memoria (meramente illustrativa), sarebbe stata ulteriormente inam- missibile, non potendo la memoria sanare profili di inammissibilità ori- ginaria del ricorso (Cass., Sez. VI, 27 agosto 2024, n. 17893; Cass., Sez. U., 15 maggio 2006, n. 11097). 6.Il ricorso va, pertanto, rigettato, confermandosi la proposta di definizione accelerata, con spese regolate dalla soccombenza e liqui- date come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. La N.2946/23 R.G. Est. F. D’Aquino condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quan- tificata equitativamente in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022, cit.), come da dispositivo, così come viene equitativamente determi- nata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in com- plessivi € 5.800,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 3.000,00 a termini dell’art.96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il ve
Sentenza Cassazione n. 27415/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris