CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17875/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di PotenzaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con cuiha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale diPotenza appellata da [OSCURATO:PERSONA], con la quale quest’ultimo era stato condannatoin ordine al reato di cui all’art. 590 comma 2 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA],ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato su indicatoper essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e ha confermato lestatuizioni civili di primo grado, ovvero la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimentodei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in separato giudizio.[OSCURATO:PERSONA], in primo grado, era stato ritenuto responsabile per avere, nellaqualità di titolare di fatto della ditta esercente l’attività di officina meccanica oveerano detenuti due cani di grossa taglia, cagionato a [OSCURATO:PERSONA], aggreditodai due animali, lesioni personali giudicate guaribili in giorni 72. A [OSCURATO:PERSONA] è statoaddebitato, quale profilo di colpa, l’avere omesso la custodia dei predetti animaliadottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi.2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzodi difensore, formulando due motivi.2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione per avere la Corte di appello ribadito la motivazione del giudice diprimo grado, senza offrire risposta ai quattro specifici motivi proposti con l’atto diimpugnazione e in particolare a quelli con cui erano stati contestati il giudizio didi una posizione di garanzia.2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio dimotivazione per avere la Corte di appello ritenuto che il ricorrente fosse titolaredi fatto della ditta “Officine F.lli [OSCURATO:PERSONA]” e perciò detenesse anche i cani ivi custoditi.Il difensore ribadisce che [OSCURATO:PERSONA] era solo responsabile tecnico dell’ officina e nonaveva alcuna delega da parte dell’amministratore della società per esercitare lefunzioni proprie dell’amministratore, sicché non poteva in capo a lui configurarsialcun onere di custodia degli animali ivi custoditi.3.Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Il difensore della parte civile ha depositato conclusioni con cui ha chiestoil rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. La Corte di appello, nel dichiarare la prescrizione, ha dato atto dellainsussistenza di elementi che consentissero di giungere ad una sentenza diproscioglimento nel merito, alla luce della corretta ricostruzione dei fatti comeeffettuata dal Tribunale sulla scorta delle risultanze dibattimentali. Si deveritenere dunque che, nel caso di specie, sia stata fatta applicazione del principioaffermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 35490 del28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273, secondo la quale, «all'esito del giudizio, ilproscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova,non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità,salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudicesia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorioai fini delle statuizioni civili». In questo caso, infatti, il giudice di appello devevalutare compiutamente il compendio probatorio e verificare se l'imputato debbaessere prosciolto nel merito, eventualmente anche ai sensi dell'art. 530, comma2, cod. proc. pen. A questo principio, del resto, è stata data continuità con lasentenza Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 secondo laquale «Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato ancheal risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reatoper prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottandole conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza dellaCorte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenzadella parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie,la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito».3. Ciò premesso, entrambi i motivi sono inammissibili.3.1.Una prima censura è mossa su un piano meramente formale, in quantoil ricorrente si duole del mancato vaglio da parte della Corte territoriale dei motiviformulati con l’atto di impugnazione e della adozione da parte della Corte dellamotivazione per relationem con mero richiamo a quella del giudice di primo grado.A tale fine deve ricordarsi che, in linea generale, la motivazione per relationemdi un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: a) facciariferimento, recettizio o di semplice rinvio, ad un legittimo atto del procedimento,la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria delprovvedimento di destinazione; b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha presocognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimenti di riferimentoe le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; c) l'atto di riferimento,quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, siaconosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cuisi renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente,di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione odell'impugnazione (Sez. U., n. 17 del 21/06/2000, Rv. 216664; Sez. 55199 del29/05/2018, Rv. 274252; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Rv. 2 1839).Per quanto attiene al processo di appello, secondo la costante giurisprudenzadi legittimità, in presenza di un atto di impugnazione che non sia da ritenereinammissibile per carenza di specificità, il giudice di appello non può limitarsi almero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in quanto,anche nel caso in cui l’atto di gravame riproponga questioni già di fatto dedotte edecise in primo grado, egli ha l'obbligo di motivare, onde non incorrere nel vizio dimotivazione apparente, in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto (explurimis, Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 – 01; Sez. 3, n.27416 del 01/04/2014, M., Rv. 259666). Il riferimento, recettizio o di semplicerinvio, alla sentenza di primo grado (o a un altro atto del procedimento, conosciutoo conoscibile dalle parti), è da considerarsi legittimo solo quando il complessivoapparato argomentativo risulti congruo rispetto all'esigenza di confronto con lededuzioni e allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità.Così inquadrato il tema sollecitato dal ricorrente, la censura appare destituitadi fondamento. Invero la Corte ha esposto la ricostruzione dell’accaduto sulla basedelle risultanze del dibattimento di primo grado (pag. 3), dando atto: che ledichiarazioni della parte civile erano state confermate dagli screenshot del suotelefono cellulare, comprovanti il contatto con [OSCURATO:PERSONA] negli istanti concomitanti conla aggressione, dalle immagini fotografiche relative alle lesioni e dalle immaginiche ritraevano, il giorno successivo all’accaduto, i cani ancora liberi, senza catene,all’interno del piazzale dell’officina meccanica; che la titolarità di fatto dellaofficina meccanica in capo al ricorrente era stata desunta dalla testimonianza diDaniele [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Indi la Corte ha elencato imotivi di impugnazione formulati dall’imputato (pag. 4), per poi dare atto che ilcompendio probatorio esposto nella sentenza di primo grado consentiva diaffermare la riconducibilità dell’accaduto a [OSCURATO:PERSONA], in quanto detentore dei cani,da lui di fatto gestiti. La Corte, dunque, ha argomentato in ordine ai rilieviformulati con l’impugnazione richiamando la ricostruzione effettuata dal giudicedi primo grado, indicata come coerente rispetto alle fonti probatorie menzionate.3.2. La seconda censura, con cui si contesta la titolarità di fatto dell’officina,è inammissibile, in quanto , da un lato, meramente reiterativa di quella giàdedotta in sede di impugnazione, in assenza di confronto con la motivazione dellasentenza impugnata e, dall’altro, volta a sollecitare una "rilettura" degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito.La Corte di appello ha richiamato le deposizioni testimoniali da cui era emersala titolarità di fatto della officina e dunque anche la detenzione materiale dei cani,detenzione cui si ricollega la regola cautelare che impone uno specifico e stringenteobbligo di custodia e l’adozione di ogni cautela per prevenire ed evitare le possibiliaggressioni a terzi (Sez. 4, n. 15701 del 02/04/2025, Rv. 287982 – 01).Il motivo si limita ad avversare tale argomentazione, senza ad essacontrapporre alcuna ragione di fatto o di diritto tale da incrinarne la tenuta.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Cortecostituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementiper ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della [OSCURATO:PERSONA], somma così determinata in considerazione delle ragioni diinammissibilità.Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dallaparte civile. La memoria depositata, infatti, si limita a chiedere il rigetto delricorso, senza esplicare, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta acontrastare la pretesa del ricorrente (da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Rv. 226716; Sez. 4, n.36535 del 15/09/2021, Rv. 281923) P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Nulla per le spese di questo giudizio di legittimità alla parte civile VitoBochicchio.Deciso in Roma il 26 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]