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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 06606/2024

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7255/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA via Trionfale, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 913/2021 depositata il 05/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024 e del 7/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. …………………………..

Rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA], srl [OSCURATO:PERSONA] e srl [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, [OSCURATO:PERSONA] (già socio della [OSCURATO:PERSONA]), imprenditore nel settore dell’edilizia e titolare di alcuni brevetti «aventi ad oggetto la coibentazione di immobili realizzata tramite strutture di pannelli a perdere in polipropilene (con elementi di polistirene), affogare nel calcestruzzo componente pareti e solai», e la srl [OSCURATO:PERSONA] (società dal Caboni controllata), per sentire, in via principale, dichiarare la nullità di alcuni brevetti nazionali e della corrispondente frazione italiana dei brevetti europei aventi ad oggetto lo stesso trovato, rilasciati in capo al Caboni, nonché per sentire accertare la non interferenza con i suddetti brevetti di alcuni prodotti della [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in via subordinata, per sentire disporre il trasferimento in capo alla [OSCURATO:PERSONA] ex art.118 c.p.i. dei brevetti italiani IT 914 e IT 843 e delle rispettive frazioni italiane dei brevetti europei o, in via ulteriormente subordinata, disporre il trasferimento dei suddetti brevetti ex art.64, comma 2, c.p.i. alla società attrice SBP; -I convenuti contestavano tutte le pretese, deducendo, in particolare, che le invenzioni risalivano al 2007 e non potevano quindi i trovati essere assegnati alla società attrice e avanzavano domande riconvenzionali per sentire accertare e dichiarare la nullità dei brevetti concessi a controparte, con condanna al risarcimento dei danni e, in via subordinata, per sentire determinare l’equo premio spettante al Caboni, quale inventore; -Il Tribunale, con sentenza del 2019, dichiarata l’incompetenza territoriale del Tribunale adito di Torino a decidere alla domanda di nullità del marchio italiano «[OSCURATO:PERSONA]», accoglieva, in particolare, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, la domanda attorea di nullità, ex art.52 , comma 2, c.p.i., per insufficiente descrizione del trovato che non consente alla persona esperta del ramo di poter attuare l’invenzione, del brevetto IT 396914, concesso su domanda dell’ottobre 2009, e della frazione italiana del brevetto EP2483488, intestati al Caboni, nonché la domanda di trasferimento di uno dei brevetti, IT1398843 (quello rilasciato al Caboni su domanda 2.10.09, sempre avente ad oggetto una struttura pannellare di casseratura coibentante in polipropilene) e del corrispondente brevetto europeo EP2483487B, ex art.64, comma 2, c.p.i., in capo a [OSCURATO:PERSONA] srl, trattandosi di un’invenzione industriale aziendale fatta nell’adempimento di un rapporto di lavoro con la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], per la quale non era specificamente prevista una retribuzione; venivano poi rigettate le altre domande attoree relative ad altre privative e la domanda riconvenzionale di declaratoria della nullità di tre brevetti in capo alla [OSCURATO:PERSONA] nonché le domande di contraffazione, concorrenza sleale e riassegnazione del nome a dominio, proposte dal Caboni e dalla società [OSCURATO:PERSONA], con inibitoria a questi ultimi di attività di concorrenza sleale per denigrazione; -La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 913/2021, pubblicata il 5/8/2021 , ha confermato la decisione di primo grado, integrandone la motivazione; -avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 28/7/2022, affidato a quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo (che resistono con controricorso) e di [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] srl (che non svolgono difese ); Ritenuto che: -Non risulta che sia stato comunicato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente l’avviso relativo alla trattazione del ricorso nell’adunanza camerale del 23 febbraio 2024 (e detta parte non ha depositato memoria); P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.7255/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA via Trionfale, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 913/2021 depositata il 05/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2024 e del 7/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ………………………….. Rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA], srl [OSCURATO:PERSONA] e srl [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, [OSCURATO:PERSONA] (già socio della [OSCURATO:PERSONA]), imprenditore nel settore dell’edilizia e titolare di alcuni brevetti «aventi ad oggetto la coibentazione di immobili realizzata tramite strutture di pannelli a perdere in polipropilene (con elementi di polistirene), affogare nel calcestruzzo componente pareti e solai», e la srl [OSCURATO:PERSONA] (società dal Caboni controllata), per sentire, in via principale, dichiarare la nullità di alcuni brevetti nazionali e della corrispondente frazione italiana dei brevetti europei aventi ad oggetto lo stesso trovato, rilasciati in capo al Caboni, nonché per sentire accertare la non interferenza con i suddetti brevetti di alcuni prodotti della [OSCURATO:PERSONA] ovvero, in via subordinata, per sentire disporre il trasferimento in capo alla [OSCURATO:PERSONA] ex art.118 c.p.i. dei brevetti italiani IT 914 e IT 843 e delle rispettive frazioni italiane dei brevetti europei o, in via ulteriormente subordinata, disporre il trasferimento dei suddetti brevetti ex art.64, comma 2, c.p.i. alla società attrice SBP; -I convenuti contestavano tutte le pretese, deducendo, in particolare, che le invenzioni risalivano al 2007 e non potevano quindi i trovati essere assegnati alla società attrice e avanzavano domande riconvenzionali per sentire accertare e dichiarare la nullità dei brevetti concessi a controparte, con condanna al risarcimento dei danni e, in via subordinata, per sentire determinare l’equo premio spettante al Caboni, quale inventore; -Il Tribunale, con sentenza del 2019, dichiarata l’incompetenza territoriale del Tribunale adito di Torino a decidere alla domanda di nullità del marchio italiano «[OSCURATO:PERSONA]», accoglieva, in particolare, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, la domanda attorea di nullità, ex art.52 , comma 2, c.p.i., per insufficiente descrizione del trovato che non consente alla persona esperta del ramo di poter attuare l’invenzione, del brevetto IT 396914, concesso su domanda dell’ottobre 2009, e della frazione italiana del brevetto EP2483488, intestati al Caboni, nonché la domanda di trasferimento di uno dei brevetti, IT1398843 (quello rilasciato al Caboni su domanda 2.10.09, sempre avente ad oggetto una struttura pannellare di casseratura coibentante in polipropilene) e del corrispondente brevetto europeo EP2483487B, ex art.64, comma 2, c.p.i., in capo a [OSCURATO:PERSONA] srl, trattandosi di un’invenzione industriale aziendale fatta nell’adempimento di un rapporto di lavoro con la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], per la quale non era specificamente prevista una retribuzione; venivano poi rigettate le altre domande attoree relative ad altre privative e la domanda riconvenzionale di declaratoria della nullità di tre brevetti in capo alla [OSCURATO:PERSONA] nonché le domande di contraffazione, concorrenza sleale e riassegnazione del nome a dominio, proposte dal Caboni e dalla società [OSCURATO:PERSONA], con inibitoria a questi ultimi di attività di concorrenza sleale per denigrazione; -La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 913/2021, pubblicata il 5/8/2021 , ha confermato la decisione di primo grado, integrandone la motivazione; -avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 28/7/2022, affidato a quattro motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo (che resistono con controricorso) e di [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] srl (che non svolgono difese ); Ritenuto che: -Non risulta che sia stato comunicato all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente l’avviso relativo alla trattazione del ricorso nell’adunanza camerale del 23 febbraio 2024 (e detta parte non ha depositato memoria); P.Q.M. La Corte rinvia la causa a [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso nella
Sentenza Cassazione n. 06606/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris