CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 22301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania), il 17 febbraio 1988; avverso l'ordinanza dell'I lottobre 2021, emessa dal Tribunale di Chieti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il 15 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA], ritenendo decorso il termine di cui al secondo comma dell'art. 24 d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, propone incidente di esecuzione e chiede dichiararsi l'inefficacia del sequestro disposto dal Tribunale di Chieti il 20 dicembre 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento di prevenzione aperto a suo carico. Il Tribunale di Chieti, con decreto dell'Il ottobre 2021, rigetta l'istanza. Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il Velmishi, articolando due motivi di censura, l'uno relativo all'asserita violazione dell'art. 24 del detto decreto legislativo (quanto al rispetto del termine di efficacia previsto nel secondo comma di detto articolo, in ipotesi ampiamente superato) e l'altro relativo alla ritenuta violazione dell'art. 41 dello stesso decreto (per il rispetto del termine di deposito della relazione dell'amministratore). Secondo la prospettazione difensiva, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, in applicazione del comma 6-bis dell'art. 27, che il termine di efficacia della misura e quello entro cui l'amministratore deve depositare la sua relazione ricominciassero a decorrere dalla nuova trasmissione degli atti presso la cancelleria del tribunale, all'esito del regolamento di competenza. La norma invocata, invece, non solo non sarebbe applicabile, ratione temporis, al procedimento in esame (introdotto prima dell'entrata in vigore della norma), ma presupporrebbe, esplicitamente, l'esistenza di un provvedimento di confisca, in concreto ancora non adottato. E, in quanto derogatoria di un termine posto a presidio della ragionevolezza del provvedimento ablativo, in sé limitativo del diritto di proprietà e dell'iniziativa economica, la norma avrebbe natura eccezionale e non potrebbe essere pertanto applicata oltre i confini delineati espressamente nel citato art. 27. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Per come si è detto, il ricorrente articola due distinti motivi di censura, l'uno relativo all'asserita violazione dell'art. 24 d.lgs. 159 del 2011 e l'altro relativo alla ritenuta violazione dell'art. 41 dello stesso decreto. Il provvedimento impugnato, tuttavia, fonda il rigetto dell'istanza in primo luogo sul difetto di legittimazione del ricorrente. Argomento in relazione al quale il Velmishi non articola alcuna specifica censura, limitandosi a ribadire l'esistenza di un (indiretto) pregiudizio scaturito dal provvedimento, ma senza in alcun modo censurare o argomentare in relazione alle specifiche deduzioni offerte dal Tribunale nel provvedimento impugnato. Le argomentazioni offerte dalla corte territoriale sono ampiamente condivisibili. All'interno del procedimento finalizzato alla confisca di prevenzione, infatti, la nozione di terzo interessato a proporre incidente di esecuzione si evince alla luce della destinazione impressa al bene con il provvedimento ablativo, e si ricollega a tutte quelle situazioni giuridiche soggettive che in qualche modo sono direttamente pregiudicate dalla conseguente acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, nella fase endoprocedimentale che separa il sequestro dalla confisca e in quella successiva alla confisca definitiva e alla conseguente acquisizione del bene da parte dello Stato.All'interno di questa generale categoria, la tutela e la conseguente partecipazione del terzo al procedimento (e con essa la legittimazione a contraddire) variano in ragione del differente rapporto del terzo stesso con il bene oggetto del provvedimento ablativo o con il soggetto destinatario della misura. E così, accanto ai terzi formali intestatari del bene o ai titolari di diritti reali, di godimento o di garanzia, gravanti su di esso (che sono direttamente coinvolti dalla misura, avente per oggetto un bene rientrante — anche — nel patrimonio del terzo), vi sono i creditori o i titolari di pretese di natura obbligatoria (per i quali l'interesse è immediatamente pregiudicato dalla misura, ma è connesso non già al bene in sé, ma alla diminuzione della consistenza patrimoniale del loro debitore, conseguente alla diversa destinazione impressa al bene in conseguenza della confisca) e, in ultimo, i titolari di situazioni giuridiche soggettive solo indirettamente interessate dalla misura (come ad esempio il comproprietario, il nudo proprietario o altre situazioni giuridiche correlate con quella oggetto del provvedimento). Ciò premesso, la corte territoriale, nell'elencare i diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione del provvedimento ablativo e, quindi, interessati alla sua esecuzione, ha escluso che il Velmishi potesse rientrare all'interno di una di queste categorie, non essendo né titolare di un diritto reale o personale di godimento compromesso dal sequestro, né il formale intestatario del bene, né titolare di un diritto di credito o di una pretesa di natura obbligatoria immediatamente tutelabile. [OSCURATO:PERSONA], infatti, come evidenziato dalla corte territoriale, ha chiesto di dichiararsi l'inefficacia del provvedimento di sequestro adducendo di essere stato licenziato a seguito della disdetta del contratto di affitto comunicato dall'amministratore giudiziario alla Sogepa, affittuaria di un ramo d'azienda oggetto del sequestro e suo datore di lavoro. L'asserito pregiudizio, quindi, è ricollegabile ad eventuali profili di illegittimità del licenziamento (che, peraltro, per come evidenziato dalla corte, non risulta neanche impugnato): né alla disdetta comunicata dall'amministratore giudiziario (rispetto alla quale solo la Sogepa sarebbe legittimata a contraddire), né, tantomeno, al sequestro (mero presupposto della disdetta). In conclusione, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] PeZullo CORTE