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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15626/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17036/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- TONA N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]- TEO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' BORSA, elettiva- mente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B.

MARTINI, 3 C/O CONSOB, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PLM- PLA67P27A952W) che larappresenta e difende unitamente all'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO TORINO n. 1679/2019 de- positata il 17/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ex direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., destinatario di sanzioni pecuniarie da parte della Consob per violazioni del d.lgs. n. 58/1998.

Le viola- zioni contestate includono carenze nella gestione del servizio di con- sulenza, nella profilatura dei clienti, nella mappatura dei prodotti fi- nanziari e nella concessione di finanziamenti collegati all'acquisto di azioni della capogruppo. [OSCURATO:PERSONA] ha irrogato una sanzione com- plessiva di € 45.000 in base al cumulo giuridico.Barbisan ha impu- gnato il provvedimento Consob davanti alla Corte di appello di To- rino, argomentando diversi errores in procedendo e iudicando , tra cui la violazione del termine di durata del procedimento sanzionato- rio, la mancata separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, e l'er- ronea valutazione degli illeciti.

La Corte di appello ha rigettato l'op- posizione, confermando la legittimità delle sanzioni applicate.

Ricorrein cassazione Barbisan con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2381 e 2396 c.c., sostenendo che la Corte d'Appello di Torino haerroneamente esteso al direttore generale, [OSCURATO:PERSONA], ob- blighi di supervisione e controllo previsti esclusivamente per gli am- ministratori.

La responsabilità del direttore generale è stata indebi- tamente assimilata a quella degli amministratori, anche in assenza di poteri e obblighi tipici di questi ultimi, come definiti dall'art. 2381 c.c.

La sentenza impugnata ha quindi attribuito al ricorrente respon- sabilità per carenze organizzative e operative della banca, che non rientravano tra le sue competenze.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 190 del TUF e dell’art. 49 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea.

Si sostiene che la Corte d’Appello abbia erro- neamente escluso la natura penale sostanziale della sanzione ammi- nistrativa irrogata al ricorrente, impedendo così l’applicazione delle garanzie previste dagli artt. 6 e 7 della CEDU, inclusa l’applicazione del principio della lex mitior.

La corretta applicazione del principio avrebbe determinato una riduzione della sanzione o la sua disappli- cazione.

Il 5/12/24 il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

Il 13/12/2024 la Consob ha aderito alla rinuncia.

Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedi- mento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite.

Inoltre, la declaratoria di estin- zione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vit- toriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass n. 25485/2018).

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17036/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]- TONA N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]- TEO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' BORSA, elettiva- mente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.B. MARTINI, 3 C/O CONSOB, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (PLM- PLA67P27A952W) che larappresenta e difende unitamente all'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO TORINO n. 1679/2019 de- positata il 17/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ex direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., destinatario di sanzioni pecuniarie da parte della Consob per violazioni del d.lgs. n. 58/1998. Le viola- zioni contestate includono carenze nella gestione del servizio di con- sulenza, nella profilatura dei clienti, nella mappatura dei prodotti fi- nanziari e nella concessione di finanziamenti collegati all'acquisto di azioni della capogruppo. [OSCURATO:PERSONA] ha irrogato una sanzione com- plessiva di € 45.000 in base al cumulo giuridico.Barbisan ha impu- gnato il provvedimento Consob davanti alla Corte di appello di To- rino, argomentando diversi errores in procedendo e iudicando , tra cui la violazione del termine di durata del procedimento sanzionato- rio, la mancata separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, e l'er- ronea valutazione degli illeciti. La Corte di appello ha rigettato l'op- posizione, confermando la legittimità delle sanzioni applicate. Ricorrein cassazione Barbisan con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2381 e 2396 c.c., sostenendo che la Corte d'Appello di Torino haerroneamente esteso al direttore generale, [OSCURATO:PERSONA], ob- blighi di supervisione e controllo previsti esclusivamente per gli am- ministratori. La responsabilità del direttore generale è stata indebi- tamente assimilata a quella degli amministratori, anche in assenza di poteri e obblighi tipici di questi ultimi, come definiti dall'art. 2381 c.c. La sentenza impugnata ha quindi attribuito al ricorrente respon- sabilità per carenze organizzative e operative della banca, che non rientravano tra le sue competenze. Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 190 del TUF e dell’art. 49 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea. Si sostiene che la Corte d’Appello abbia erro- neamente escluso la natura penale sostanziale della sanzione ammi- nistrativa irrogata al ricorrente, impedendo così l’applicazione delle garanzie previste dagli artt. 6 e 7 della CEDU, inclusa l’applicazione del principio della lex mitior. La corretta applicazione del principio avrebbe determinato una riduzione della sanzione o la sua disappli- cazione. Il 5/12/24 il ricorrente ha rinunciato al ricorso. Il 13/12/2024 la Consob ha aderito alla rinuncia. Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, co. 1 c.p.c.), senza l’adozione di alcun provvedi- mento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude a questa Corte la statuizione sulle spese di lite. Inoltre, la declaratoria di estin- zione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vit- toriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass n. 25485/2018). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzi
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