CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42210/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 del TRIBUNALE di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Fermo ha dichiarato inammissibile, per tardività, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del locale Giudice di Pace, che l'aveva condannata per minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale rileva che la sentenza è stata pronunciata il 15/4/2019, depositata oltre i quindici giorni previsti dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. e notificata all'imputata il 24 luglio 2019. Pertanto, poteva essere impugnata entro i successivi trenta giorni. Invece, è stata impugnata solo il 26 settembre 2019. 2. Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputata lamentando la violazione degli artt. 585 e 544 cod. proc. pen., derivante dal fatto che è stato ritenuta operante la previsione dell'art. 585, comma 1, lett. b) - che prevede il termine di trenta giorni - invece che dell'art. 585, comma 1, lett. c), secondo cui il termine per impugnare è, nella fattispecie, quello di 45 giorni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Come rimarcato dalla giurisprudenza di questa Corte, la previsione di cui all'art. 32, d.lgs. 28 agosto 2000, 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude a quest'ultimo la possibilità di autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che, nel caso in cui la motivazione sia depositata oltre il quindicesimo giorno, e quindi fuori termine, l'impugnazione va proposta entro trenta giorni, decorrenti dalla notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen. (cass., n. 50391 del 27/9/2019; sez. 4, n. 16148 del 14/3/2017; sez. 5, n. 26751 del 26/1/2016). Nonostante l'esistenza di risalenti sentenze di segno contrario, l'orientamento sopra esposto appare ormai consolidato, per il cui il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del