CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 29168/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ I Motivi della decisione Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, indicata in epigrafe, che ha parzialmente riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con la quale il 17 gennaio 2024 il Tribunale di Padova ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. commesso in Padova tra il 18 luglio 2019 e il 4 settembre 2019; considerato che il ricorrente deduce, con il primo motivo, che debba essere disattesa l'affermazione che l'imputato si sia avvalso del possesso delle chiavi di casa della ex fidanzata al fine di perpetrare il furto, non essendovi prova di tale finalità ed essendo casuali sia il possesso delle chiavi, sia l'appropriazione dei beni, non emergendo alcuna preordinazione; che, con il secondo motivo, deduce che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è fondato sul fatto che la Corte avrebbe trascurato che l'imputato ha ammesso i fatti, scusandosi e provvedendo all'immediata restituzione di parte dei beni, per cui si sarebbe dovuta riconoscere anche la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. così mitigando e adeguando la pena al fatto e alla persona dell'imputato con la concessione della sospensione condizionale; considerato che i motivi di ricorso risultano pedissequamente ripetitivi di analoghe doglianze sottoposte al giudice di appello e che il difetto di correlazione con il provvedimento impugnato è totale; considerato, in particolare, che la Corte territoriale ha escluso la contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 11, cod. pen. e, a pag.5 della sentenza impugnata, si è puntualmente replicato alla censura oggi reiterata con il primo motivo; considerato che, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la Corte ha sottolineato come siano state concesse le circostanze attenuati generiche con giudizio di prevalenza e la pena base sia stata determinata nel minimo edittale e diminuita nella misura massima di legge per effetto delle attenuanti generiche, comportando tale motivazione l'evidente impossibilità, e dunque l'implicito diniego, di sospensione condizionale della pena; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 Il