CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01386/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15742/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.1204/2023 depositata il 17/3/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3375/2020, accoglieva soltanto in parte la domanda proposta dal fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché i convenuti fossero condannati a risarcire i danni che avevano arrecato alla società e ai suoi creditori, la prima quale amministratrice di fatto e per effetto dell’illegittima gestione della società, gli altri due nella qualità di liquidatori e in conseguenza dell’illegittima continuazione dell’attività sociale. Il primo giudice, in particolare, esclusa la responsabilità dell’Aulisio in ragione della mancata dimostrazione del fatto che la stessa avesse operato quale amministratrice di fatto, accoglieva la domanda attorea verso i liquidatori Orlando e Sebillo, ritenendo che gli stessi avessero illegittimamente proseguito l’attività d’impresa pur in presenza delle condizioni per la chiusura immediata della società,e condannava l’Orlando, in solido con la Sebillo, a corrispondere alla curatela la somma di € 144.235,62, oltre accessori. 2. La Corte distrettuale di Napoli, a seguito dell’appello presentato dall’Orlando, riconosceva che questi aveva violato i suoi doveri di liquidatore, in particolare quello di agire in modo tale da conservare il valore del patrimonio sociale, giacché, al momento della sua nomina, avrebbe dovuto senza alcun indugio far cessare l’attività aziendale, licenziare tutti i dipendenti e chiedere il fallimento della società. Riteneva, tuttavia, che i criteri sulla cui base il primo giudice aveva determinato in € 365.915,73 il danno arrecato dall’Orlando al patrimonio della compagine, salvo poi contenere nei limiti della domanda la sua pronuncia, fossero stati del tutto illogici. Sosteneva che il pregiudizio conseguente a condotte contrarie ai doveri propri del liquidatore sociale, di cui l’Orlando era stato responsabile, andasse determinato in misura pari all’aggravamento del deficit patrimoniale verificatosi fra la nomina dell’appellante quale primo liquidatore e la data in cui la Sebillo aveva chiesto l’iscrizione nel registro delle imprese della sua nomina in sostituzione. Determinava un simile danno, impossibile o quanto meno estremamente difficile da quantificare con precisione, con criterio equitativo e dunque nella misura finale di € 94.613,52, condannando l’Orlando – in parziale accoglimento del gravame - al pagamento di tale somma in favore della curatela appellata. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 17 marzo 2023, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di ricorso denuncia, exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e del principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la Corte territoriale non si è pronunciata in ordine al primo motivo di appello, con il quale l’Orlando aveva impugnato la sentenza di primo grado deducendo che il tribunale lo aveva condannato per fatti diversi rispetto a quelli allegati dalla procedura attrice, piuttosto che limitarsi, una volta escluso che [OSCURATO:PERSONA] avesse rivestito il ruolo di amministratrice di fatto della compagine poi fallita, a rigettare la domanda anche nei confronti del primo liquidatore, a cui era stato contestato solo di aver avallato le pratiche illegittime della presunta amministratrice di fatto. Il ricorrente deduce, in subordine, che comunque è mancata un’adeguata motivazione in ordine alla rilevazione e interpretazione del contenuto della domanda. 4. La doglianza non merita accoglimento. Il motivo d’appello in questione è riportato (in sintesi) all’interno della sentenza impugnata (a pag. 5), dove si spiega che l’appellante si era doluto della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sostenendo che l’affermazione della sua responsabilità era fondata su una C.T.U. inutilizzabile, giacché muoveva dall’assunto della curatela, poi non condiviso dal tribunale, che [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stata null’altro che uno strumento utilizzato da altra società, di cui era socia maggioritaria la Aulisio, per scaricare una parte significativa dei suoi costi. La Corte d’appello, nel riconoscere che Orlando aveva violato i suoi doveri di liquidatore e, in particolare, quello di agire in modo tale da conservare il valore del patrimonio sociale, giacché, fin dalla nomina, avrebbe dovuto senza alcun indugio far cessare l’attività aziendale, licenziare tutti i dipendenti e chiedere il fallimento della società, ha implicitamente rigettato questo motivo di impugnazione, avendo compiuto un accertamento incompatibile con gli assunti dell’appellante. Si deve poi escludere che sussista un vizio di motivazione, in quanto la sentenza impugnata (a pag. 2) indica espressamente che la domanda originaria era volta anche a ottenere la condanna dell’Orlando al risarcimento dei danni provocatiper effetto della continuazione illegittima dell’attività da parte dei liquidatori; e tanto è sufficiente per negare in maniera argomentata che non vi fosse stata una domanda giustificata dalla continuazione dell’attività. 5. Il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., con riferimento alla prova del danno conseguenza della condotta attribuita all’Orlando: la Corte d’appello – assume il ricorrente - ha basato la nuova qualificazione e quantificazione del danno subito dalla curatela su prove non ritualmente acquisite al processo, facendo esclusivo riferimento alla C.T.U. svolta in primo grado,malgrado la stessa trovasse fondamento su una ricostruzione dei fatti giustificata da documenti erroneamente acquisiti dal consulente di propria iniziativa e abusivamente introdotti nel processo. 6. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha proceduto a una liquidazione equitativa del danno tenendo conto e così sommando: i) l’importo dei contributi previdenziali dovuti all’INPGI maturati a carico della società dal mese di giugno del 2010 al novembre del 2011, frangente in cui Orlando aveva rivestito la carica di liquidatore, pari a € 40.594,44; ii) l’ammontare delle quote del trattamento di fine rapporto dovuto dalla società ai propri lavoratori dipendenti maturate nel medesimo periodo, pari a € 17.851,87; iii) il costo dei diritti camerali dovuti dalla società per l’anno 2011; ha poi maggiorato del 30% il totale di queste somme al fine di tener conto ulteriormente e in modo più approssimatoalla tipologia dei debiti altresì dell’importo dei relativi accessori per sanzioni, interessi e spese. Il motivo di ricorso non riporta la specifica indicazione dei documenti a cui fa riferimento, in violazione dell’attuale disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., applicabile al ricorso in esame; più precisamente, a fronte di una decisione che fa espresso riferimento ai “calcoli effettuati dal consulente tecnico d’ufficio” (pag. 8) e a un documento (n. 6) presente nel fascicolo dell’appellato, la censura non indica quali siano stati i documenti prodotti soltanto in sede di C.T.U. che abbiano influenzato il computo del consulente posto a base della statuizione impugnata. Non si capisce così quali siano i documenti attinti abusivamente agli atti del giudizio che si siano riverberati sul suo esito finale. 7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 7.700, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tito