CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 06231/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10323-2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 253/2024 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/03/2024 R.G.N. 258/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto, ex art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012, dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per tardività. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.10323/2024 Cron. Rep. Ud.04/02/2025 CC 2. La Corte territoriale ha rilevato che il giudizio era stato instaurato, sin dal primo grado, con rito c.d. Fornero e che la sentenza di primo grado era stata comunicata dalla Cancelleria alla società in data 4.1.2022 (risultando, pertanto, tardivo il reclamo proposto l’8.4.2022). 3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il lavoratore è rimasto intimato. 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 136, 170 c.p.c. e 1, comma 58 della legge n. 92 del 2012 avendo, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ossia uno dei due difensori), ricevuto comunicazione della Cancelleria della sentenza del Tribunale solamente in data 9.3.2022 (con conseguente tempestività del reclamo, proposto in data 8.4.2022). 2. Con il secondo motivo di ricorso, si denunzia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione dell’art. 47 della legge n. 92 del 2012 posto che nel caso di specie il lavoratore aveva proposto una pluralità di domande, che comprendevano, oltre all’illegittimità del licenziamento, anche il pagamento di retribuzioni; inoltre, il rito c.d. Fornero non era applicabile alla controversia, avendo ad oggetto un contratto stipulato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2015 (che esclude l’applicazione di tale rito). 3. Il ricorso non è fondato. 4. Come rilevato dalla sentenza impugnata (e attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Paola) la comunicazione della sentenza di primo grado è stata effettuata ad uno dei due difensori della società in data 4.1.2022; successivamente, in data 9.3.2022, la Cancelleria ha provveduto ad effettuare la comunicazione al secondo avvocato della società. 5. In base all’art. 170, comma 1, c.p.c., dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all'uno o all'atro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità: ne consegue la sufficienza dellacomunicazione, anche ai sensi del rito c.d. Fornero, ad uno solo dei procuratori costituiti (cfr. Cass. n. 2677 del 2019, Cass. n. 10129 del 2021, Cass. n. 21579 del 2024). 6. Questa Corte ha già affermato con riguardo al reclamo disciplinato dal comma 58 dell’art. 1, legge n. 92 del 2012, che il termine per impugnare nell’ambito del rito c.d. Fornero decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell' art. 133 cod.proc.civ., comma 2, nella parte in cui stabilisce che "la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all' art. 325 cod.proc.civ.", in quanto attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della cancelleria (Cass. n. 6059 del 2018; da ultimo, Cass. n. 34673 del 2022 e Cass. n. 6010 del 2023); lo stesso principio è stato affermato con riguardo al ricorso per cassazione nell’ambito del medesimo rito Fornero, anche in considerazione dello stesso tenore testuale dei commi 58 (che regola il reclamo davanti alla Corte di appello) e 62 (che disciplina il ricorso per cassazione) dell’art. 1 della legge n. 92 citata (Cass. n. 32263 del 2019, con ampia motivazione sul punto; nello stesso senso, Cass. n. 482 del 2023). 7. Il principio subisce deroga solamente nel caso in cui emerga la mancata comunicazione, nel testo integrale, da parte della Cancelleria (Cass. nn. 856, 11698, 25136 del 2017; Cass. n. 134 e 32263 del 2019), circostanza che la parte interessata non ha esposto né in sede di reclamo né in questa sede. 8. In ordine al secondo motivo di ricorso, rileva l’orientamento più volte enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso adottata dal giudice nel provvedimento stesso, a prescindere dalla sua esattezza (Cass.4 S. U. 17 febbraio 1994 n.1914, 13 aprile 1994 n.3467), massima non contraddetta da successive pronunce a Sezioni Semplici, le quali, in tema di impugnazioni, alla luce del principio di ultrattività del rito, hanno ribadito che la proposizione dell'appello deve conformarsi alle forme del rito seguito in primo grado (Cass. nn. 144 del 2015, 12990 del 2010; con riguardo specifico al c.d. rito Fornero, cfr. Cass. n. 32263 del 2019). 9. In conclusione, il ricorso va rigettato; nulla sulle spese in assenza del controricorrente. 10. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma