CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 35178/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna a sentenza in data 27/09/2023 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 13/10/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen.. 1. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.. 2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo d'impugnazione è manifestamente infondato e al contempo solleva questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Invero, la Corte di appello ha escluso la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. osservando che non poteva ritenersi particolarmente tenue il danno cagionato alla collettività sottraendo un immobile di edilizia popolare alla istituzionale destinazione a soggetti bisognosi. In tal senso i giudici dell'impugnazione di merito hanno fatto corretta applicazioné del principio di diritto secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta,l, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). 2.2. A ciò aggiunga che il motivo solleva questioni di merito indeducibili in sede di legittimità, in quanto intesi a proporre una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito che, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni hanno evidenziato gli elementi sopra riassunti. A tale riguardo va ribadito, che il compito rimesso alla Corte di cassazione non è quello della 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 3. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della 'Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore I