CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 11839/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 3/12/2021 dalla Corte di cassazione; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Seconda sezione di questa Corte, con sentenza n.46881 del 3 dicembre del 2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza con la quale la Corte di appello di Milano riteneva inammissibile il ricorso per rescissione del giudicato relativamente alla sentenza del Tribunale di Milano del 20 giugno 2016. 2. Con ricorso straordinario per errore di fatto, si deduce l'erroneità del rilievo A"( sul quale si fonda la decisione della Seconda sezione, secondo la quale « nel "Certificato stato di esecuzione" depositato dal Pubblico Ministero, nella pagina i si dà atto che l'ordine di esecuzione era stato notificato all'avvocato, e nella pagina 2 che l'ordine riguardava [OSCURATO:PERSONA], difeso di fiducia dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per cui la notifica deve ritenersi validamente effettuata» in data prossima al 10 marzo 2021, così da far ritenere tardiva l'istanza di rescissione del giudicato proposta il 6 aprile 2021. Sottolinea il ricorrente come la sentenza impugnata sia incorsa in un errore percettivo, non avvedendosi che il documento indicato quale "certificato stato di esecuzione" non specificava se la notifica fosse stata eseguita nei confronti del difensore di fiducia del condannato, piuttosto che nei confronti del difensore d'ufficio erroneamente nominato nel giudizio di merito. Quest'ultima eventualità, peraltro, risultava avvalorata dal fatto che l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero il 10 marzo 2021, indicava erroneamente quale difensore del condannato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e non l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], a riprova del fatto che l'indicazione contenuta nel successivo "certificato stato di esecuzione" non era esaustiva. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). 2.1. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato per presupposto un fatto - la notifica dell'ordine di esecuzione al difensore di fiducia - basandosi sul certificato di esecuzione che è atto non destinato a comprovare la regolarità della notifica. Peraltro, il certificato in questione si pone in contrasto con l'ordine di esecuzione, nel quale si indica quale difensore destinatario della notifica l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato in corso di giudizio senza tener conto dell'avvenuta nomina del difensore di fiducia. Nel caso di specie, pertanto, l'errore di fatto in cui è incorsa la sentenza impugnata ha sicuramente portata potenzialmente decisiva, il che rende fondato il ricorso straordinario (Sez.4, n. 13525 del 21/10/2020, Brandimarte, Rv. 279004). 3. Una volta accertato l'errore percettivo in cui è incorsa questa Corte, è possibile esaminare nel merito il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale si doleva del fatto che la Corte di appello avesse erroneamente ritenuto che l'imputato aveva avuto conoscenza del giudicato in data prossima all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, comunque, antecedente al 2/3/2021, dal che sarebbe conseguita la tardività del ricorso proposto in data 3 maggio 2021. 3.1. La decisione della Corte di appello è viziata nella misura in cui non ha compiuto l'unica verifica effettivamente dirimente e cioè chi fosse stato l'effettivo destinatario della notifica dell'ordine di esecuzione e la data di esecuzione della stessa, essendo questi gli unici due elementi decisivi ai fini di stabilire la tardività o meno del ricorso ex art. 629-bis cod. proc. pen. Per le ragioni esposte in precedenza, non è affatto certa la notifica dell'ordine di esecuzione all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di Ciappina, posto che tale elemento non è stato verificato sulla base della notifica, bensì di un atto diverso - il certificato di esecuzione - non deputato a tale scopo. Quanto detto consente di affermare che la motivazione sulla base della quale la Corte di appello ha ritenuto la tardività del ricorso è contraddittoria, con conseguente necessità di un nuovo giudizio sul punto. 4. Alla luce delle considerazioni svolte, l'ordinanza emessa dalla Corte di appello in data 6 luglio 2021 va annullata con rinvio. P.Q.M. Revoca la sentenza di questa Corte n.46881/2021 emessa in data 3/12/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano, in data 6/7/2021 con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso 1'8 marzo 2022 Il Consigliere estens