CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35393/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 7478/201 5 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappr esentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettopresso lo studio del terzo difensore in Roma largo Somalia n.67; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: rottamazionecartelle d.l.22 ottobre 2016, n.193 AGENZIADELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia,sez. staccata di Brescia, n.4698 /66/2014 depositata il 18 set- tembre2014, e che non risulta notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 9 ottobre 202 3 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombar- dia, sez. staccata di Brescia, veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- riaProvinciale di Cremona n.110/3/2013 la quale, a sua volta, aveva rigettatoil ricorso della contribuente avente ad oggetto l’avviso di ac- certamentoper II.DD. e IVA 2007 per maggiori ricavi accertati. 2.Il giudice d’appello confermava così le riprese, con cui era stato im- putato al contribuente un reddito di lavoro autonomo di Euro 96.605,00e un reddito capitale di Euro 5.972,00, emersi a seguito di accertamentibancari ex art.32 comma 1 n.2 del d.P.R. n.600 del 1973, tenutoconto non solo dei versamenti ma anche dei prelevamenti alla lucedella sentenza della Corte Costituzionale n.228 del 2014. 3.Avverso la decisione il contribuente propone ricorso, affidato a tre motivi,cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il contri- buentedeposita da ultimo memoria rendendo noto di aver intrapreso ladefinizione agevolata e, con ulteriore nota di deposito, chiede la de- claratoriadi estinzione del processo. La Corte, ex art. 6 del decreto - legge22 ottobre 2016, n. 193, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per acquisizionedi informazioni sulla definizione agevolata . Consideratoche: 4.Il contribuente ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art.6 del d.l. 193 del 2016 convertito in l. n.225 del 2016, con documentazione a corredo , offrendo copia della domanda inoltrata pressol’Agenzia e relativa attestazione di deposito e di pagamento di importi.Il ricorrente ha anche dichiarato di voler rinunciare al ricorso. L’Agenzia,provocata l’interlocuzione, non ha mosso osservazioni sul la documentazione prodotta dal ricorrente , con ciò dimostrando a sua voltadi non avere ragioni di contestazione. 5. Sulla base degli elementi che precedono, il Collegio ritiene che la documentazioneprodotta dal ricorrente attesta l’ estin zione del debito erarialealla base del ricorso . All ’ estinzionedel processo per cessazione dellamateria del contendere segue la compensazione delle spese di lite perchéla documentazione versata agli atti dalla contribuente dimostra ilsostenimento di oneri ai fini della definizione agevolata intrapresa di cuiva tenuto conto in questa sede. 6.Non sussistono inoltre i presupposti per il versamento, neppure da partedella ricorrente principale, del c.d. "doppio contributo unificato" dicui all'art. 13, comma 1 - quater, del d .P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 20