Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 29/1979
ECLI:IT:COST:1979:29
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza 26 ottobre 1977, notificata, comunicata e pubblicata
nella [OSCURATO:PERSONA] n. 135 del 17 maggio 1978 (n. 117 ord. 1978),
la Corte d'assise di Torino, nel procedimento penale a carico di
[OSCURATO:PERSONA] ed altri, dopo aver rilevato che, ove non fosse
intervenuta la sospensione, prevista nell'art. 272, comma sesto,
c.p.p., sostituito nell'art. 1 d.l. 30 aprile 1977, n. 151, conv. in
legge 7 giugno 1977, n. 296, il termine massimo di custodia preventiva
sarebbe già maturato per gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Pedilarco, ha
ritenuto infondata la questione di costituzionalità della menzionata
norma in riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 27 Cost. e non
manifestamente infondata in relazione all'art. 13, comma quinto, della
[OSCURATO:PERSONA].
Nessuno si è costituito; ha spiegato intervento la Presidenza del
Consiglio dei ministri con atto 25 maggio 1978, nel quale l'Avvocatura
generale dello Stato ha chiesto dichiararsi infondata la questione di
costituzionalità ponendo in chiaro che il conflitto tra la esigenza di
difesa della collettività e il rispetto della presunzione di non
colpevolezza dell'imputato è, nel caso di forza maggiore la quale
incida su questa in non diversa misura che su quelle, risolto in guisa
ragionevole e, comunque, non contrastante con l'art. 13, comma quinto,
dappoiché i casi di forza maggiore considerati non sembrano avere
operatività sine die, destinati, come sono, a risolversi in un tempo
tale da non vanificare i ragionevoli limiti temporali della
carcerazione preventiva.
Argomentazioni e conclusioni ribadite nel corso della udienza
pubblica del 18 aprile 1979.
:
Il giudice a quo premette che, mentre per talune ipotesi descritte
nell'art. 272, comma sesto, c.p.p. sub art. 1 d.l. 151/1977, la
sospensione dei termini della custodia preventiva nel corso della fase
dibattimentale vien fatta dipendere da circostanze rapportabili alla
volontà dell'imputato e del suo difensore tecnico e, comunque, da
circostanze a lui imputabili, nell'ipotesi, invece, in cui la
sospensione del dibattimento sia determinata da forza maggiore che
impedisce di formare il collegio giudicante e di esercitare la difesa,
la sospensione sarebbe provocata da circostanze, sottratte
all'iniziativa, al controllo e alla disponibilità dell'imputato;
soggiunge che la norma non specifica neppure da qual momento riprendano
a decorrere i termini del "novellato" art. 272, comma sesto, c.p.p.,
ditalché - sempre a giudizio della Corte d'assise di Torino - la
custodia preventiva potrebbe protrarsi sine die; conclude che la
questione di costituzionalità non è manifestamente infondata nella
parte in cui la norma impugnata, in riferimento al rinvio o alla
sospensione del dibattimento dovuti a causa di forza maggiore, non
dispone che la durata della custodia non sia comunque procrastinabile
oltre un limite cronologico predeterminato in riferimento all'art. 13,
comma quinto, della [OSCURATO:PERSONA], il quale riserva alla legge la
determinazione dei limiti massimi della carcerazione preventiva.
Agevole è osservare in primo luogo che gli eventi di forza
maggiore - quale che ne sia la natura - operano all'interno dei
termini massimi fissati nell'art. 272, e, in secondo luogo, che la
forza maggiore non è per definizione suscettibile di
predeterminazione: o le si nega rilevanza (il che neppure il giudice a
quo opina), o, se gliela si riconosce, la sua virtù sospensiva non
può non esplicarsi per il tempo in cui permane.
L'accertamento, poi, della persistenza della forza maggiore che
impedisca di formare il collegio giudicante o di esercitare la difesa
compete al giudice di merito, il quale dovrà, con il rigore imposto
dal rispetto del diritto di libertà personale dell'imputato,
costituzionalmente garantito, accertare se si tratti davvero di forza
maggiore ovvero se, per mutuare la incisiva espressione dall'atto
d'intervento dell'Avvocatura generale dello Stato, si contrabbandino
per impossibilità di formare collegi giudicanti o di provvedere alla
difesa eventi privi di tali caratteristiche.
È appena il caso di rilevare che l'effetto della sospensione del
termine massimo di carcerazione preventiva, che la norma impugnata
ricollega al provvedimento di sospensione o di rinvio del
dibattimento, si risolve in un implicito provvedimento incidente sulla
libertà personale dell'imputato, che, in quanto tale e
indipendentemente dalle vicende del provvedimento di sospensione o di
rinvio del dibattimento, forma oggetto di quelle stesse garanzie
processuali, che operano nel campo delle limitazioni della libertà
personale dell'imputato non solo nel momento, per così dire, genetico
della forza maggiore, ma anche, e soprattutto, nel suo protrarsi nel
tempo.
Né va dimenticato che per quel che attiene alla impossibilità di
formare il collegio giudicante ben potrà l'imputato muovere denuncia
al Consiglio superiore della Magistratura, così come, per quel che
concerne l'impossibilità di provvedere alla difesa, potrà lo stesso
imputato rivolgere censura al competente Consiglio dell'ordine
forense.
In riferimento all'unico parametro di costituzionalità,
identificato dalla Corte d'assise di Torino nell'art. 13, comma
quinto, il sospetto d'illegittimità del "novellato" art. 272, comma
sesto, c.p.p. nella parte in cui detta norma non fissa i termini, oltre
i quali la forza maggiore cessa di provocare la sospensione della
durata della custodia preventiva, è ingiustificato.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del decreto legge 30 aprile 1977, n. 151, conv. in legge 7
giugno 1977, n. 296, sollevata dalla Corte d'assise di Torino, in
riferimento all'art. 13, comma quinto, della [OSCURATO:PERSONA], con la
ordinanza 26 ottobre 1977.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere