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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 49877/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Mauro ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, con la quale è stata riformata, con rideterminazione della pena, previa esclusione della recidiva, la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di cui all'art. 73, comrna 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 0,4 circa di cocaina e di gr. 1,1, circa di hashish); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo il ricorrente censurato il mancato vaglio ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., nonostante l'intervenuta rinuncia ai motivi inerenti alla responsabilità; che, in particolare, la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (sez. 4, n. 99857 del 12/2/2015, Barra, Rv. 262448-01); che il motivo è, peraltro, anche generico poiché il ricorrente, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (sez. 2, n. 36870 del 17/4/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273431-01; sez. 3, n. 19442 del 19/3/2014, Ferrante, Rv. 259418-01); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Mauro ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, con la quale è stata riformata, con rideterminazione della pena, previa esclusione della recidiva, la sentenza del Tribunale di Foggia di condanna per il reato di cui all'art. 73, comrna 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di gr. 0,4 circa di cocaina e di gr. 1,1, circa di hashish); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo il ricorrente censurato il mancato vaglio ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., nonostante l'intervenuta rinuncia ai motivi inerenti alla responsabilità; che, in particolare, la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (sez. 4, n. 99857 del 12/2/2015, Barra, Rv. 262448-01); che il motivo è, peraltro, anche generico poiché il ricorrente, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (sez. 2, n. 36870 del 17/4/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273431-01; sez. 3, n. 19442 del 19/3/2014, Ferrante, Rv. 259418-01); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],
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