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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35961/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, lì dove ritiene la piena condivisibile dell'intento del Battiglia di darsi alla fuga, ingenerando un pericoloso inseguimento in auto, cui faceva seguito la sua fuga a piedi, a dimostrazione di come egli fosse pienamente partecipe rispetto alla condotta materiale posta in essere dal coimputato che era alla guida del mezzo; ritenuto che il secondo motivo è generico, non dando atto delle ragioni per cui sarebbe errata l'esclusione del riconoscimento della particolare tenuità del fatto; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, posto che l'entità della riduzione delle generiche è stata, sia pur sinteticamente, motivata in relazione alla complessiva gravità del fatto; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, in relazione al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, lì dove ritiene la piena condivisibile dell'intento del Battiglia di darsi alla fuga, ingenerando un pericoloso inseguimento in auto, cui faceva seguito la sua fuga a piedi, a dimostrazione di come egli fosse pienamente partecipe rispetto alla condotta materiale posta in essere dal coimputato che era alla guida del mezzo; ritenuto che il secondo motivo è generico, non dando atto delle ragioni per cui sarebbe errata l'esclusione del riconoscimento della particolare tenuità del fatto; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, posto che l'entità della riduzione delle generiche è stata, sia pur sinteticamente, motivata in relazione alla complessiva gravità del fatto; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 35961/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris