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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 11096/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di PALERMO udita la relazione volta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septife le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] k "1..e -Q— e e2h-e_ udito il difensore ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 • [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 28 luglio 2021 ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullando l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo il 24 giugno 2021 limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen. contestata al capo 7, confermando la misura cautelare della custodia in carcere applicata in relazione ai reati di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. 309/90, per la partecipazione ad un'associazione finalizzata alla coltivazione, commercializzazione, cessione, vendita e detenzione di sostanze stupefacenti, nonché violazioni della normativa in materia di armi.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza impugnata si risolverebbe nella valorizzazione in malam partem di elementi indiziari finalizzati ad evidenziare la sussistenza delle condotte oggetto di provvisoria incolpazione.

Osserva, a tale proposito, che i giudici del riesame avrebbero considerato i contenuti delle conversazioni intercettate che ritiene, tuttavia, non determinanti e sostiene che da tali conversazioni emergerebbe soltanto l'esistenza di rapporti con i propri familiari e non anche con gli altri soggetti indagati.

Aggiunge che il Tribunale avrebbe recepito acriticamente le argomentazioni sviluppate dal GIP nell'ordinanza genetica alla quale si richiama e che le attività di intercettazione espletate nel corso delle indagini non avrebbero trovato riscontro, dal momento che le diverse perquisizioni eseguite presso l'abitazione, ritenuta centro di smistamento della droga, avevano avuto esito negativo.

Il Tribunale, osserva ancora, a fronte dei rilievi della difesa, secondo cui non era dimostrato il fatto che le cessioni avvenivano all'interno dell'appartamento monitorato per lungo tempo, sarebbe rimasto silente.

Rileva, inoltre, come la partecipazione all'associazione sarebbe stata ricavata esclusivamente dai rapporti da lui intrattenuti con la madre e dal contenuto di alcune intercettazioni.

3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e la mera apparenza della motivazione, rappresentando che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che egli aveva un rapporto molto conflittuale con la famiglia, la quale non condivideva ed, anzi, osteggiava l'uso di sostanze stupefacenti e che l'ordinanza impugnata sarebbe basata prevalentemente su un acritico richiamo dell'ordinanza genetica, la quale a sua volta, risulterebbe solo apparentemente motivata con formule di stile e con il sistema del "copia e incolla", difettando conseguentemente un'autonoma valutazione.

4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità delle intercettazioni disposte attraverso captatore informatico, rappresentando che i decreti autorizzativi mancherebbero di idonea motivazione.

5. Con un quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, rilevando che i giudici del riesame avrebbero erroneamente rinvenuto il concreto pericolo di reiterazione , desumendone l'attualità sulla base della sola gravità dei fatti contestati, senza procedere all'individuazione di specifici elementi tali da far presumere con certezza la sussistenza di tale pericolo e non considerando che, dalla data di commissione del reato, risultavano trascorsi quasi tre anni.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

6. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi due motivi di ricorso, che possono essere unitariamente esaminati perché riguardano entrambi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono caratterizzati da estrema genericità, in quanto oppongono apodittiche ed astratte censure alle puntuali argomentazioni sviluppate dai giudici del riesame nelle oltre cinquanta pagine dell'ordinanza impugnata.

Invero i giudici del riesame, dopo aver dato conto del contenuto della incolpazione provvisoria, che viene testualmente riprodotto ed aver risposto alle eccezioni preliminari prospettate dalla difesa, hanno preso in considerazione singolarmente le condotte contestate evidenziando, per ciascuna di esse, le risultanze delle attività investigative e, segnatamente, i contenuti delle intercettazioni effettuate già riportati o compendiati nell'ordinanza genetica, nonché i riscontri rappresentati dalle perquisizioni e sequestri di sostanza stupefacente e dalle attività di osservazione e rilevazione a mezzo GPS.

Lordinanza impugnata evidenzia, dunque, la incessante attività di acquisto e gestione di sostanze stupefacenti di vario tipo, dando peraltro conto del fatto che anche nella richiesta 4 di riesame la difesa si era limitata a contestare genericamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza minimamente fornire elementi tali da metterli in discussione o consentire una diversa lettura delle risultanze investigative.

La disamina effettuata dai giudici del riesame prende in considerazione ciascun capo di incolpazione, indicando nel dettaglio gli elementi ritenuti significativi.

Altrettanto avviene per quanto riguarda i reati di detenzione ed acquisto illegale di armi di cui ai capi 24 e 25 della incolpazione ed il reato associativo.

Rispetto a tale ultima contestazione il Tribunale osserva come l'attività investigativa abbia posto in evidenza: la circolarità dei contatti tra gli associati, costantemente impegnati nella trattazione di tematiche afferenti al traffico di stupefacenti, cui risultavano professionalmente dediti; la disponibilità di una base logistica, individuata nell'appartamento in cui abitavano parte degli associati; l'incessante impegno finalizzato all'approvvigionamento dello stupefacente ed alla sua immissione sul mercato; il ricorso a diversi canali di rifornimento caratterizzati da una certa stabilità ed operanti in realtà territoriali diverse; la ripartizione dei ruoli tra i vari sodali, evidenziando come l'odierno ricorrente fosse, unitamente alla madre, capo e promotore dell'organizzazione; l'esistenza di una cassa comune posta in luce da numerosissime conversazioni nelle quali viene fatto riferimento ad un vero e proprio "libro mastro" in cui venivano annotati i rapporti di dare ed avere derivanti dal traffico di stupefacenti.

Lordinanza impugnata non manca poi di mettere in rilievo, con specifico riguardo alla persona del ricorrente, come questi fosse colui che trattava l'acquisto di ingenti partite di sostanze stupefacenti da destinare ad una rete di spacciatori, con diversi fornitori inseriti in circuiti criminali di rilevante entità, rappresentando anche che sovrintendeva quotidianamente a tutte le attività di cessione, provvedendo alla consegna dello stupefacente ai singoli spacciatori e definendo il prezzo di vendita, riscuotendo in più occasioni proventi da costoro, occupandosi, insieme alla madre, della tenuta della complessa contabilità e tenendosi costantemente informato sull'esistenza di rapporti di credito e debito, adottando in prima persona le decisioni riguardo alla vita e agli affari dell'organizzazione.

Di tali puntuali considerazioni, però, il ricorrente non tiene minimamente conto, limitandosi a formulare censure la cui inconsistenza risulta di palese evidenza, risultando il provvedimento impugnato del tutto idoneo a superare indenne il vaglio di legittimità cui è stato sottoposto.

3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, caratterizzato anch'esso da un generico riferimento a criticità dei decreti autorizzativi dell'attività di intercettazione mediante captatore informatico non meglio specificate, mancando qualsivoglia indicazione (quali, ad esempio, data, numero, affoliazione etc.) che consenta di individuare a quali provvedimenti dette censure siano riferite.

Va peraltro evidenziato come di tale doglianza non vi sia traccia nel prowedimento impugnato laddove vengono puntualmente indicate le argomentazioni sviluppate dalla difesa nella richiesta di riesame, così come nel motivo di ricorso vi è soltanto un vago richiamo al fatto che la censura sarebbe stata sollevata, senza tuttavia specificare esattamente come e quando, per poi lamentare la inesistenza di una motivazione sul punto nell'ordinanza impugnata.

4. Riguardo, poi, alle esigenze cautelari, di cui tratta il quarto motivo di ricorso, il Tribunale, nel rilevare la sussistenza del pericolo di reiterazione, ha preso in considerazione lo stabile inserimento dell'indagato nell'organigramma dell'associazione con il ruolo di capo e promotore ed il concreto apporto da questi offerto al perseguimento delle attività illecite del sodalizio criminale con conseguente specifico e rilevante allarme sociale, evidenziando altresì la pervicacia e la forte propensione al crimine dimostrata dall'indagato, emergente dalle intercettazioni richiamate ed osservando come costui risulterebbe costantemente dedito al perseguimento delle finalità criminali dell'associazione della quale risulta essere capo indiscusso.

Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata risulta immune da censure, dal momento che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato presuppone la riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, che può però essere apprezzata anche sulla base delle modalità della condotta concretamente tenuta, della personalità dell'indagato, del contesto entro il quale i fatti si sono svolti, nonché su altri elementi obiettivi che consentano la formulazione del giudizio prognostico richiesto, che resta necessariamente tale.

Va infine osservato, per quanto riguarda il riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato contestato contenuto nel motivo di ricorso, che dalla mera lettura del capo di íncolpazione testualmente riportato nell'ordinanza impugnata risulta che il reato associativo contestato viene esplicitamente indicato come posto in essere "... a far data dal dicembre 2008, fino alla data odierna e con condotta allo stato perdurante"

5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione volta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/septife le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] k "1..e -Q— e e2h-e_ udito il difensore ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 • [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 28 luglio 2021 ha parzialmente accolto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], annullando l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Palermo il 24 giugno 2021 limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen. contestata al capo 7, confermando la misura cautelare della custodia in carcere applicata in relazione ai reati di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. 309/90, per la partecipazione ad un'associazione finalizzata alla coltivazione, commercializzazione, cessione, vendita e detenzione di sostanze stupefacenti, nonché violazioni della normativa in materia di armi. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza impugnata si risolverebbe nella valorizzazione in malam partem di elementi indiziari finalizzati ad evidenziare la sussistenza delle condotte oggetto di provvisoria incolpazione. Osserva, a tale proposito, che i giudici del riesame avrebbero considerato i contenuti delle conversazioni intercettate che ritiene, tuttavia, non determinanti e sostiene che da tali conversazioni emergerebbe soltanto l'esistenza di rapporti con i propri familiari e non anche con gli altri soggetti indagati. Aggiunge che il Tribunale avrebbe recepito acriticamente le argomentazioni sviluppate dal GIP nell'ordinanza genetica alla quale si richiama e che le attività di intercettazione espletate nel corso delle indagini non avrebbero trovato riscontro, dal momento che le diverse perquisizioni eseguite presso l'abitazione, ritenuta centro di smistamento della droga, avevano avuto esito negativo. Il Tribunale, osserva ancora, a fronte dei rilievi della difesa, secondo cui non era dimostrato il fatto che le cessioni avvenivano all'interno dell'appartamento monitorato per lungo tempo, sarebbe rimasto silente. Rileva, inoltre, come la partecipazione all'associazione sarebbe stata ricavata esclusivamente dai rapporti da lui intrattenuti con la madre e dal contenuto di alcune intercettazioni. 3. Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e la mera apparenza della motivazione, rappresentando che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che egli aveva un rapporto molto conflittuale con la famiglia, la quale non condivideva ed, anzi, osteggiava l'uso di sostanze stupefacenti e che l'ordinanza impugnata sarebbe basata prevalentemente su un acritico richiamo dell'ordinanza genetica, la quale a sua volta, risulterebbe solo apparentemente motivata con formule di stile e con il sistema del "copia e incolla", difettando conseguentemente un'autonoma valutazione. 4. Con un terzo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla utilizzabilità delle intercettazioni disposte attraverso captatore informatico, rappresentando che i decreti autorizzativi mancherebbero di idonea motivazione. 5. Con un quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, rilevando che i giudici del riesame avrebbero erroneamente rinvenuto il concreto pericolo di reiterazione , desumendone l'attualità sulla base della sola gravità dei fatti contestati, senza procedere all'individuazione di specifici elementi tali da far presumere con certezza la sussistenza di tale pericolo e non considerando che, dalla data di commissione del reato, risultavano trascorsi quasi tre anni. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. 6. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi di ricorso, che possono essere unitariamente esaminati perché riguardano entrambi la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono caratterizzati da estrema genericità, in quanto oppongono apodittiche ed astratte censure alle puntuali argomentazioni sviluppate dai giudici del riesame nelle oltre cinquanta pagine dell'ordinanza impugnata. Invero i giudici del riesame, dopo aver dato conto del contenuto della incolpazione provvisoria, che viene testualmente riprodotto ed aver risposto alle eccezioni preliminari prospettate dalla difesa, hanno preso in considerazione singolarmente le condotte contestate evidenziando, per ciascuna di esse, le risultanze delle attività investigative e, segnatamente, i contenuti delle intercettazioni effettuate già riportati o compendiati nell'ordinanza genetica, nonché i riscontri rappresentati dalle perquisizioni e sequestri di sostanza stupefacente e dalle attività di osservazione e rilevazione a mezzo GPS. Lordinanza impugnata evidenzia, dunque, la incessante attività di acquisto e gestione di sostanze stupefacenti di vario tipo, dando peraltro conto del fatto che anche nella richiesta 4 di riesame la difesa si era limitata a contestare genericamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza minimamente fornire elementi tali da metterli in discussione o consentire una diversa lettura delle risultanze investigative. La disamina effettuata dai giudici del riesame prende in considerazione ciascun capo di incolpazione, indicando nel dettaglio gli elementi ritenuti significativi. Altrettanto avviene per quanto riguarda i reati di detenzione ed acquisto illegale di armi di cui ai capi 24 e 25 della incolpazione ed il reato associativo. Rispetto a tale ultima contestazione il Tribunale osserva come l'attività investigativa abbia posto in evidenza: la circolarità dei contatti tra gli associati, costantemente impegnati nella trattazione di tematiche afferenti al traffico di stupefacenti, cui risultavano professionalmente dediti; la disponibilità di una base logistica, individuata nell'appartamento in cui abitavano parte degli associati; l'incessante impegno finalizzato all'approvvigionamento dello stupefacente ed alla sua immissione sul mercato; il ricorso a diversi canali di rifornimento caratterizzati da una certa stabilità ed operanti in realtà territoriali diverse; la ripartizione dei ruoli tra i vari sodali, evidenziando come l'odierno ricorrente fosse, unitamente alla madre, capo e promotore dell'organizzazione; l'esistenza di una cassa comune posta in luce da numerosissime conversazioni nelle quali viene fatto riferimento ad un vero e proprio "libro mastro" in cui venivano annotati i rapporti di dare ed avere derivanti dal traffico di stupefacenti. Lordinanza impugnata non manca poi di mettere in rilievo, con specifico riguardo alla persona del ricorrente, come questi fosse colui che trattava l'acquisto di ingenti partite di sostanze stupefacenti da destinare ad una rete di spacciatori, con diversi fornitori inseriti in circuiti criminali di rilevante entità, rappresentando anche che sovrintendeva quotidianamente a tutte le attività di cessione, provvedendo alla consegna dello stupefacente ai singoli spacciatori e definendo il prezzo di vendita, riscuotendo in più occasioni proventi da costoro, occupandosi, insieme alla madre, della tenuta della complessa contabilità e tenendosi costantemente informato sull'esistenza di rapporti di credito e debito, adottando in prima persona le decisioni riguardo alla vita e agli affari dell'organizzazione. Di tali puntuali considerazioni, però, il ricorrente non tiene minimamente conto, limitandosi a formulare censure la cui inconsistenza risulta di palese evidenza, risultando il provvedimento impugnato del tutto idoneo a superare indenne il vaglio di legittimità cui è stato sottoposto. 3. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, caratterizzato anch'esso da un generico riferimento a criticità dei decreti autorizzativi dell'attività di intercettazione mediante captatore informatico non meglio specificate, mancando qualsivoglia indicazione (quali, ad esempio, data, numero, affoliazione etc.) che consenta di individuare a quali provvedimenti dette censure siano riferite. Va peraltro evidenziato come di tale doglianza non vi sia traccia nel prowedimento impugnato laddove vengono puntualmente indicate le argomentazioni sviluppate dalla difesa nella richiesta di riesame, così come nel motivo di ricorso vi è soltanto un vago richiamo al fatto che la censura sarebbe stata sollevata, senza tuttavia specificare esattamente come e quando, per poi lamentare la inesistenza di una motivazione sul punto nell'ordinanza impugnata. 4. Riguardo, poi, alle esigenze cautelari, di cui tratta il quarto motivo di ricorso, il Tribunale, nel rilevare la sussistenza del pericolo di reiterazione, ha preso in considerazione lo stabile inserimento dell'indagato nell'organigramma dell'associazione con il ruolo di capo e promotore ed il concreto apporto da questi offerto al perseguimento delle attività illecite del sodalizio criminale con conseguente specifico e rilevante allarme sociale, evidenziando altresì la pervicacia e la forte propensione al crimine dimostrata dall'indagato, emergente dalle intercettazioni richiamate ed osservando come costui risulterebbe costantemente dedito al perseguimento delle finalità criminali dell'associazione della quale risulta essere capo indiscusso. Anche sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata risulta immune da censure, dal momento che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato presuppone la riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, che può però essere apprezzata anche sulla base delle modalità della condotta concretamente tenuta, della personalità dell'indagato, del contesto entro il quale i fatti si sono svolti, nonché su altri elementi obiettivi che consentano la formulazione del giudizio prognostico richiesto, che resta necessariamente tale. Va infine osservato, per quanto riguarda il riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato contestato contenuto nel motivo di ricorso, che dalla mera lettura del capo di íncolpazione testualmente riportato nell'ordinanza impugnata risulta che il reato associativo contestato viene esplicitamente indicato come posto in essere "... a far data dal dicembre 2008, fino alla data odierna e con condotta allo stato perdurante" 5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 (tremila) in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli a
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