Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30844/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2026 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania, procedendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in complessivi anni due e mesi dieci di reclusione ed euro duemiladuecento di multa la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - così riqualificato il fatto dalla Corte di appello in accoglimento del relativo motivo di gravame - e 385 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 533 cod. proc. pen. e 73 D.p.r. 309/90 in ordine all'accertamento della responsabilità per i reati ascritti.og %

3. Il ricorso, proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599-bis cod. proc. pen. va dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4.

Va, sul punto, ribadito che in tema di concordato in appello, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522-01).

Il ricorso in cassazione avverso la avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen e, altresì, i vizi attinenti alla determinazione della pena che non siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv 276102).

5. Nel caso di• specie, il ricorrente si è doluto del mancato accertamento della responsabilità ex art. 533 cod. proc. pen. e comunque della mancanza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., censure che, per quanto detto, sono inammissibili.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2026 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania, procedendo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in complessivi anni due e mesi dieci di reclusione ed euro duemiladuecento di multa la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - così riqualificato il fatto dalla Corte di appello in accoglimento del relativo motivo di gravame - e 385 cod. pen. 2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 533 cod. proc. pen. e 73 D.p.r. 309/90 in ordine all'accertamento della responsabilità per i reati ascritti.og % 3. Il ricorso, proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art.599-bis cod. proc. pen. va dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4. Va, sul punto, ribadito che in tema di concordato in appello, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522-01). Il ricorso in cassazione avverso la avverso la sentenza emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen e, altresì, i vizi attinenti alla determinazione della pena che non siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv 276102). 5. Nel caso di• specie, il ricorrente si è doluto del mancato accertamento della responsabilità ex art. 533 cod. proc. pen. e comunque della mancanza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., censure che, per quanto detto, sono inammissibili. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30844/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris