CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16204/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12393/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che ex legela rappresenta e difende . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E DOCUMENTAZIONE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5501/2022 , depositata il 29/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che L’Istituto di [OSCURATO:PERSONA] e documentazione, associazione non riconosciuta, impugnava l’avviso di accertamento c atastale RM06 28589/2019 rigu a rdante l’unità immobiliare sit a nel C omune di R oma , V ia S . E ufemia n. 9 , originariamente censita in N.C.E.U. al Foglio n. 487, particella n. 21 sub 501, con Categoria C/1 (negozi e botteghe), Classe 8, consistenza mq. 107, che nell’anno2013, a seguito di revisione parziale del classamento microzona 1, ai sensi dell’art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004, era stata portata in Classe 9, anziché 8, ferma la Categoria C/1e la consistenza mq. 107. Negli anni successivil’immobile era stata oggetto di variazioni, mediante Docfa , da parte dell’Istituto intestatario, nel 2015, in Categoria C / 1, Classe 9, consistenza mq.98, nel 2017 , i n Categoria C/1, Classe 9, consistenza mq. 96 , nonchénel 2018, soppressa l’originaria unità censita (Foglio n. 487, particella n. 21 sub 501, con Categoria C/1),con acca tasta mento l’unità immobiliare al Foglio n. 487, Particella n. 21, sub 535, Categoria (proposta) E/7, senza attribuzione di rendita. L’Ufficio, con l’atto impugnato,aveva ripristinato, dopo un sopralluogo, ai sensi del d.m. 19 aprile 1994 n. 701, la Categoria C/1, la Classe 9e la consistenza di mq. 108, con conseguente attribuzione della rendita di € 11.601,69. La CTP di Roma, adita dall’Istituto accoglieva il ricorso e la decis i one veniva confermata dalla CTR del Lazio che , con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello erariale sul rilevo che «la motivazione dell’atto impugnato non risulta «sufficiente» per carente«stima e valutazione» dei presupposti della proposta «variazione da C/1 in E/7» e che del tutto impropri amente l ’Ufficio avevaoperato la comparazione dell’immobile per cui è causa , « posto al piano seminterrato di un palazzo, di soli circa mq. 100 e di modesta fattura» , con immobili disomogenei di notevoli dimensioni, distaccati da altri, di grandissimo pregio architettonico e di antica costruzione» mentre l’Ufficio avrebbe dovuto verificare se, nonostante non fossero state realizzate opere architettoniche, che mai, in ogni caso, avrebbero potuto far somigliare quello per cui è causa alla Moscheao alla Chiesa seicentesca offerte in paragone, l’immobile avrebbe potuto essere utilizzato per l’esercizio pubblico del culto evangelico, che predica notoriamente la sobrietà 3, in caso di diniego, motivarne le ragioni.» L’Agenzia delle Entrate ha,quindi, proposto ricorso per cassazione affidandosi a duemotivi. Si è costituito l’Istituto che ha depositato controricorso e una memoria. Considerato che Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.3, l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ., in quanto la CTR non ha considerato che l’avviso di accertamento catastale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative vigenti, quali gli identificativi catastali, l’ubicazione, la classificazione dell’immobile, la rendita catastale, il possessore, la motivazione della rettifica, nonché le unità immobiliari di riferimento utilizzat e , nell’ambito del procedimento di stime sintetico-comparativo, potendo l’Ufficio dimostrare nel corso del contraddittorio giurisdizionale gli elementi di fatto giustificativi della pretesa. D educe, altresì, che l’attribuzione della Categoria C/1 in luogo della Categoria E/7 proposta nella Docfa è avvenuta verificando le caratteristiche intrinseche della u.i.u.nel pieno rispetto della normativa catastale, per cui l’atto impugnato non può dirsi insufficientemente motivato. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ., delr.d.l. n. 652 del 1939 , convertito con modificaz ioni con l. n. 1249 del 1939 , e successivamente variato con d.lgs. n. 514del 1948, del d.P.R. n. 1142 del 1949, del d.l. n. 70 del 1988, convertito con modificazionicon l. n. 154 del 1988, art. 11, e del d.m. n. 701 del 1994, in quanto per la determinazione della rendita si deve fare riferimento alla redditività ordinaria , essendo il fine del catasto quello di un’equa imposizione fiscale, proporzionata al reddito degli immobili, e non può tenere conto, invece, di elementi transitori nel tempo, quali ad esempio una temporanea utilizzazione o inutilizzazione del bene e/o la trascurata sua manutenzione. Deduce, altresì, che per l’attribuzione della Classe , n ella Categoria C/1 prima zona censuaria, assume rilievo il quartiere di ubicazione dell’immobile, signorile, esclusivo, di altissimo pregio, ben servito, in pino “[OSCURATO:PERSONA]”,e lo stesso può a ragione definirsi di rappresentanza , data la presenza di numerose sedi istituzionali. Il primo motivo di ricorso èfondato. Nella giurisprudenza di questa Corte si èconsolidato il principio per cui «In tema, di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 27 del d.l. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993 n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994 n. 701 (c.d. procedura "DOCFA"), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, cioè nell'ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene, ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso" (Cass.n. 23237 /2014 ; Cass. n. 12497 /2016 ; n. 31809 /2018 ; n. 25006/2019; n. 17016/2020;n. 3104/2021). L’avviso di accertamento catastale impugnato risulta motivato perché basato sulle rilevate caratteristiche intrinseche dell’unità immobiliare, oggetto di sopralluogo,sussumibile nella Categoria C/1, piuttosto che nella Categoria E/7 proposta, categoria e classe essendo facilmente individuabili in funzione della destinazione permanente dell’unità e della zona di ubicazione, nonché sulla diversa consistenza del bene rispetto alla planimetriaallegata alla dichiarazione DOCFA, in r a gione della diversa distribuzione degli sp a zi interni , ambienti principali ed accessori, apportando alle superfici conteggiate (mq.) le opportune aggiunte o detrazioni, per tenere conto di utilità e svantaggi. Tali dati, nella specie di causa , costituiscono la base oggettiva dello stesso provvedimento di classamento, che si è limitato a fare una difforme valutazione rispetto alla proposta(DOCFA), ponendo l’interessata in condizione di tutelarsi mediante il ricorso alle commissioni tributarie , cosa che è puntualmente avvenuta. Il secondo motivo è parimenti fondato. A parere della parte contribuente il locale in questione dovevaessere classificato, in conformità alla dichiarazione "DOCFA", nella categoria E/7 (luoghi culto pubblico). Didiverso avviso è l'Amministrazione finanziaria , secondo la quale l'immobile deve essere classificato in Categoria C/1 (negozi e botteghe), così come lo stesso Istituto aveva chiesto in precedenti dichiarazioni DOCFA. L'art. 61 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 (portante il «Regolamento del nuovo catasto edilizio urbano») recita: “ Il classamento consiste nel riscontrare/con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento”. A norma del successivo art. 62 del d.P.R. citato: “La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare”. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della c.d. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto in un determinato memento , ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (tra le tante, Cass. n. 8773/205; n. 12025/2025; n. 34002/2019; n. 13666/2020; n. 22166/2020; n. 25992/2020; n. 2249/2021; n. 18842/2021; n. 32868/2021). Ed ancora, sempre in tema di rendita catastale, che nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata (Cass., Sez. 6^-5, 11 settembre 201.8, n. 22103; Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249). Pertanto, ai fini della classificazione di un immobile, occorre guardare alle caratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non alla condizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166). Non rilevano, quindi, né il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio diclassificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento (Cass. n. 34002/2019 – analogamente - Cass. n. 13666 / 2020 ; Cass. n. 2249/2021; Cass.n. 32868/2021). Sitratta, a ben vedere, di p rofil i completamente sottovalutat i dal giudice di merito che, p iuttosto, ha ritenuto di d over tenere conto di circostanze non decisive e, segnatamente, «della natura dell’ente proprietario, dell’ottenuta autorizzazione dell’immobileall’esercizio pubblico del culto, degli scarsi arredi certamente inidonei all’eserciziodi un’attività commerciale, dei principi (noti o di semplice conoscenza) che informano la dottrina religiosa evangelica, dell’astratta idoneità alle funzioni religiose(…). LaCTR del Lazio , di contro, n on ha affatto considerato che il cambio destinazione d’usodi un bene, sia pure senza opere, richiede sul piano urbanistico , il rilascio da parte del Comune di competenza, dei necessari titoli abilitativi, mentre l’Istituto si è limitato ad allegare l’ autorizzazione ottenuta d a l Ministero dei Beni e delle [OSCURATO:PERSONA] e del Turismo, per « cambio di destinazione d’uso da C/1 “commerciale” (piccola struttura di vendita ) a E/7 “ servizi ” (fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto) senza opere edilizie né interne né esterne», documentoche non tiene luogo del titolo edilizio, in ragione dei diversi interessi protetti (v. art. 21, d.lgs. n. 42 /2004 , Sostiene l’Istituto che l’immobile oggetto di causa, per sue caratteristiche , è astrattamente idoneo - senza opere - ad essere destinato a “luogo di culto pubblico” (Cat. E/7). Tuttavia, in asse nza di interventi strutturali coerenti con le caratteristiche correlate all’esercizio delle attività di culto (a pag. 3 del ricorso si riferisce soltanto di lavori di manutenzione come da relazione dell’architetto Santacesaria) ed in assenza d i una pratica urbanistica , nei termini innanzi precisati, circostanze che, se allegate e provate, avrebbe costituito l’element i oggettivi di discontinuità rispetto alla precedente destinazione a magazzino - negozio, le deduzioni del l’odierno controricorr ente si risolvono nella prospettazione diuna operazione integra nte, in concreto, un improprio utilizzo del bene rispetto alla categoria (C/1 negozi/botteghe), destinazione d’uso attribuita in precedenzaal cespite, su cui non si può fondare alcun diritto del proprietario ad ottenere un a variazione catastale - vantaggiosa anche sul piano delle imposte - corrispond e nte , appunto, alla negata Categoria E/7. Il ricorso erariale merita, dunque, d’essere accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa, nel merito, con il rigetto originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di merito sono compensate mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. PQM La Corte accoglie il ricorso dell’A genzia delle entrate , cassa la sentenza e , decidendo la causa nel merito,rigetta l’ originario ricorso. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 3.