CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 settembre 2024
Cassazione n. 39466/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 21589/2023 - Rel. Borrelli - Ud. 25.09.2024 Rilevato che la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di L'Aquila, che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di minaccia, perché estinto per aver riparato il danno cagionato; Considerato che, in data 27 giugno 2024, è pervenuta rinunzia al ricorso, a firma dell'imputato, autenticata dal proprio difensore; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25