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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2021

Cassazione n. 02755/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con rilievo officioso si è promosso il procedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto nel ruolo d'udienza del 31/05/2021, nella parte in cui, nel rideterminare la pena principale inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in due anni di reclusione, non si è provveduto a rimodulare la durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ult. commma,

I. fall., sebbene già la sentenza di secondo grado, nel provvedere sul punto, avesse esplicitamente correlato la loro durata a quella principale, in quella sede individuata in anni tre di reclusione.

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 31 maggio 2021 nel senso che dopo le parole "ciascuno di essi" devono aggiungersi le parole "ridetermina in due anni la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c.

I. fall." Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale.

Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore I [OSCURATO:PERSONA] G c o abeone Vtkje./-- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

V^ Penale D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con rilievo officioso si è promosso il procedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto nel ruolo d'udienza del 31/05/2021, nella parte in cui, nel rideterminare la pena principale inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in due anni di reclusione, non si è provveduto a rimodulare la durata delle pene accessorie fallimentari di cui all'art. 216, ult. commma, I. fall., sebbene già la sentenza di secondo grado, nel provvedere sul punto, avesse esplicitamente correlato la loro durata a quella principale, in quella sede individuata in anni tre di reclusione. P.Q.M. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto su ruolo di udienza del 31 maggio 2021 nel senso che dopo le parole "ciascuno di essi" devono aggiungersi le parole "ridetermina in due anni la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. I. fall." Manda alla cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore I [OSCURATO:PERSONA] G c o abeone Vtkje./-- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. V^ Penale D
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