CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 02257/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20/05/2022, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione con cui il giudice di primo grado aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA]Arco responsabile del reato previsto dagli artt. 110 e 610 cod. pen. e inflitto la pena di giorni venti di reclusione. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, col quale eccepisce erronea applicazione della legge penale, in riferimento agli artt. 157, 159 cod. pen., e art. 129 del codice di rito, per non avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione del reato. Più in particolare, la censura si attaglia al calcolo dei termini di prescrizione del reato, operato dai Giudici d'appello, i quali avrebbero erroneamente computato i sessanta giorni per il rinvio dell'udienza del 22 aprile 2022, richiesto per legittimo impedimento del difensore dell'imputato. Così ragionando, essi avrebbero però trascurato il fatto che rinvio era stato richiesto, sì, dal difensore, ma, al contempo, si era verificata l'assenza dei testimoni citati, in vista della medesima udienza, dalla Procura. Disconoscendo la giurisprudenza di legittimità sugli effetti della concomitante presenza dei due fatti indicati, legittimanti il rinvio del dibattimento, e conseguentemente disapplicando la regola che impone in tal caso la sospensione del corso della prescrizione, la Corte territoriale avrebbe, pertanto, violato le citate disposizioni di legge, individuando erroneamente il termine di prescrizione del reato nel giorno 3 giugno 2022, anziché in quello del 3 aprile 2022. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale quale ha chiesto l'annullamento ieet rinvio dell'impugnata sentenz9„ Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Risulta dagli atti che il rinvio del dibattimento venne disposto non soltanto per impedimento del difensore dell'imputato ma anche in vista della mancata presenza dei testimoni citati. Per condiviso orientamento della Corte di Cassazione, «poiché le cause di sospensione della prescrizione sono di stretta interpretazione», in caso di «concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad "esigenze di acquisizione della prova" [...], la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione» (Sez. 6, n. 41557 del 05/10/2005, Mele, Rv. 232835 - 01, relativa a una fattispecie • in cui il rinvio era stato disposto per impedimento dell'imputato e per assenza di un testimone. Cfr, in seguito, Sez. 5, n. 49647 del 02/10/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245823-01). Pertanto, i 60 giorni di sospensione del termine prescrizionale calcolati dalla Corte d'appello in riferimento all'impedimento del difensore in occasione dell'udienza del 22 aprile 2022 sono stati erroneamente computati. Incontestati essendo i restanti periodi di sospensione, il reato risulta prescritto non già in data 3 giugno 2022, bensì in data 6 maggio 2022 e, dunque, precedentemente all'impugnata sentenza. Ne discende che la sentenza impugnata, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità di cui all'art.129, comma 2, cod. proc. pen., va annullata senza rinvio agli effetti penali. Il ricorrente non ha formulato censura alcuna con riguardo all'accertamento dei presupposti della sua responsabilità civile. Ne segue che il ricorso va rigettato agli effetti civili. 3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Si rigetta il ricorso agli effetti civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma, il 14/12/2022 [OSCURATO:PERSONA]