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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 marzo 2026

Cassazione n. 16592/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 16/05/2025 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] in data 1 febbraio 2019 a Siracusa è stato tratto in arresto nella flagranza del delitto di evasione e presentato al Tribunale di Siracusaper la convalida e il contestuale giudizio direttissimo.

L'imputato, in seguito alla convalida dell'arresto, ha chiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato.

Il Tribunale, ammesso il rito richiesto, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato a lui ascritto ed, esclusa la recidiva contestata, lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Con la pronuncia impugnata, la Corte d'Appello di Catania, «in riforma» della sentenza di primo grado, ha «rideterminato» la pena inflitta all'imputato appellante in otto mesi di reclusione.

3. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo due motivi.

3.1. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la mancata notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza in appello e la mancanza della prova della conoscenza effettiva della pendenza del processo di appello da parte dell'imputato.

Ad avviso del difensore, non vi sarebbe prova né dell'esecuzione di una regolare notifica per il giudizio d'appello all'imputato, né alcuna prova che lo stesso abbia avuto conoscenza della pendenza del processo di appello.

Sia quando il decreto di citazione a giudizio sia notificato a mezzo posta e la procedura si concluda con la compiuta giacenza, sia quando lo stesso sia notificato ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., la regolarità formale della procedura non dimostra la sicura conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, salvo che non emergano altri elementi che la confermino.

Il difensore ha rilevato di aver già richiesto preliminarmente alla Corte di Appello di Catania di valutare la correttezza della notifica all'imputato nelle conclusioni di appello regolarmente depositate entro cinque giorni dalla celebrazione della udienza cartolare, senza ricevere alcun riscontro nella sentenza impugnata.

La Corte d'appello di Catania, dunque, avrebbe dovuto dare un riscontro della formale notifica della citazione e successivamente indicare elementi per superare la mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'udienza fissata per il giudizio di secondo grado.

I giudici di appello, in assenza di questi elementi, avrebbero dovuto procedere alla rinnovazione della citazione, senza pronunciarsi nel merito.

3.2. Il difensore, con il secondo motivo di ricorso, ha censurato il vizio di illogicità e di contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta. 2La Corte di appello, nel dispositivo della sentenza impugnata, ha statuito la «riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa in data 27.9.2019, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]» e ha rideterminato «la pena in mesi otto di reclusione».

Tuttavia, posto che già il Tribunale di Siracusa ha condannato l'imputato alla pena di otto mesi di reclusione, sarebbe illogica una riforma in appello di una pena che sia stata già determinata nella medesima misura all'esito del giudizio di primo grado.

Le ragioni addotte nella motivazione per la riforma in punto di trattamento sanzionatorio della sentenza di primo grado sarebbero, dunque, palesemente incompatibili con la decisione finale, rendendo la pronuncia impugnata incomprensibile o, comunque, non fondata.

4. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 20 marzo 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso.

In data 31 marzo 2026 il difensore dell'imputato ha depositato una memoria di replica, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

2. Con il primo motivo il difensore ha censurato la mancata notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza in appello e la mancanza della prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Dall'esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale; ex plurimis: Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092 - 01) risulta che la notifica del decreto di citazione in appello è stata ritualmente eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, in quanto l'imputato appellante non è stato reperito nel domicilio dichiarato nell'interrogatorio di convalida.

La notifica del decreto di citazione all'imputato appellante è stata, dunque, pienamente conforme alla disciplina processuale e legittimamente la Corte di appello di Catania, verifica la regolarità della notifica, ha proceduto alla trattazione dell'impugnazione nelle forme cartolari delineate dal rito emergenziale, di cui 3all'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non essendovi stata tempestiva richiesta di trattazione orale.

Anche la censura relativa alla mancata conoscenza effettiva dell'imputato dell'udienza fissata per la celebrazione del giudizio di appello è, a tacere dell'estrema genericità della sua formulazione, manifestamente infondata, in quanto le modalità della notifica hanno coinvolto il difensore di fiducia e, al contempo, non vi è alcuna prova che indizi l'avvenuta interruzione del rapporto fiduciario fra il difensore e l'assistito, potendosi dunque presumere la sussistenza di condizioni idonee ad assicurare l'effettiva e piena conoscenza della fissazione del giudizio di appello.

4. Il difensore, con il secondo motivo di ricorso, ha censurato il vizio di illogicità e di contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta.

5. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere sul punto.

La Corte di appello ha, infatti, irrogato il minimo edittale della pena per il reato di evasione nel giudizio abbreviato, una volta esclusa con motivazione congrua e non illogica l'applicazione delle attenuanti generiche (pena base: un anno di reclusione, ridotta per la diminuente di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., alla pena di mesi otto di reclusione).

Il ricorrente, pertanto, non potrebbe, anche all'esito di un eventuale giudizio di rinvio, pervenire alla determinazione di una pena inferiore a quella irrogata dalla sentenza impugnata e, dunque, non ha alcun concreto interesse all'accoglimento del motivo di ricorso proposto.

La giurisprudenza di legittimità, del resto, nell'interpretare il disposto dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., costantemente ribadisce che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole (ex plurimis: Sez.

U, n. 28911 del 28/03/2019, Massara, Rv. 275953 - 02).

La facoltà di attivare i procedimenti di impugnazione non è, infatti, assoluta e indiscriminata, ma è «subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso» (Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269 - 01).

6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 41, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 16/05/2025 dalla Corte di appello di Catania visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] in data 1 febbraio 2019 a Siracusa è stato tratto in arresto nella flagranza del delitto di evasione e presentato al Tribunale di Siracusaper la convalida e il contestuale giudizio direttissimo. L'imputato, in seguito alla convalida dell'arresto, ha chiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato. Il Tribunale, ammesso il rito richiesto, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato a lui ascritto ed, esclusa la recidiva contestata, lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Con la pronuncia impugnata, la Corte d'Appello di Catania, «in riforma» della sentenza di primo grado, ha «rideterminato» la pena inflitta all'imputato appellante in otto mesi di reclusione. 3. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo due motivi. 3.1. Con il primo motivo il difensore ha dedotto la mancata notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza in appello e la mancanza della prova della conoscenza effettiva della pendenza del processo di appello da parte dell'imputato. Ad avviso del difensore, non vi sarebbe prova né dell'esecuzione di una regolare notifica per il giudizio d'appello all'imputato, né alcuna prova che lo stesso abbia avuto conoscenza della pendenza del processo di appello. Sia quando il decreto di citazione a giudizio sia notificato a mezzo posta e la procedura si concluda con la compiuta giacenza, sia quando lo stesso sia notificato ai sensi dell'art. 157, comma 8, cod. proc. pen., la regolarità formale della procedura non dimostra la sicura conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, salvo che non emergano altri elementi che la confermino. Il difensore ha rilevato di aver già richiesto preliminarmente alla Corte di Appello di Catania di valutare la correttezza della notifica all'imputato nelle conclusioni di appello regolarmente depositate entro cinque giorni dalla celebrazione della udienza cartolare, senza ricevere alcun riscontro nella sentenza impugnata. La Corte d'appello di Catania, dunque, avrebbe dovuto dare un riscontro della formale notifica della citazione e successivamente indicare elementi per superare la mancata conoscenza da parte dell'imputato dell'udienza fissata per il giudizio di secondo grado. I giudici di appello, in assenza di questi elementi, avrebbero dovuto procedere alla rinnovazione della citazione, senza pronunciarsi nel merito. 3.2. Il difensore, con il secondo motivo di ricorso, ha censurato il vizio di illogicità e di contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta. 2La Corte di appello, nel dispositivo della sentenza impugnata, ha statuito la «riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa in data 27.9.2019, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]» e ha rideterminato «la pena in mesi otto di reclusione». Tuttavia, posto che già il Tribunale di Siracusa ha condannato l'imputato alla pena di otto mesi di reclusione, sarebbe illogica una riforma in appello di una pena che sia stata già determinata nella medesima misura all'esito del giudizio di primo grado. Le ragioni addotte nella motivazione per la riforma in punto di trattamento sanzionatorio della sentenza di primo grado sarebbero, dunque, palesemente incompatibili con la decisione finale, rendendo la pronuncia impugnata incomprensibile o, comunque, non fondata. 4. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 20 marzo 2026, il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso. In data 31 marzo 2026 il difensore dell'imputato ha depositato una memoria di replica, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il difensore ha censurato la mancata notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza in appello e la mancanza della prova dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. 3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall'esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale; ex plurimis: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092 - 01) risulta che la notifica del decreto di citazione in appello è stata ritualmente eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, in quanto l'imputato appellante non è stato reperito nel domicilio dichiarato nell'interrogatorio di convalida. La notifica del decreto di citazione all'imputato appellante è stata, dunque, pienamente conforme alla disciplina processuale e legittimamente la Corte di appello di Catania, verifica la regolarità della notifica, ha proceduto alla trattazione dell'impugnazione nelle forme cartolari delineate dal rito emergenziale, di cui 3all'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non essendovi stata tempestiva richiesta di trattazione orale. Anche la censura relativa alla mancata conoscenza effettiva dell'imputato dell'udienza fissata per la celebrazione del giudizio di appello è, a tacere dell'estrema genericità della sua formulazione, manifestamente infondata, in quanto le modalità della notifica hanno coinvolto il difensore di fiducia e, al contempo, non vi è alcuna prova che indizi l'avvenuta interruzione del rapporto fiduciario fra il difensore e l'assistito, potendosi dunque presumere la sussistenza di condizioni idonee ad assicurare l'effettiva e piena conoscenza della fissazione del giudizio di appello. 4. Il difensore, con il secondo motivo di ricorso, ha censurato il vizio di illogicità e di contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta. 5. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere sul punto. La Corte di appello ha, infatti, irrogato il minimo edittale della pena per il reato di evasione nel giudizio abbreviato, una volta esclusa con motivazione congrua e non illogica l'applicazione delle attenuanti generiche (pena base: un anno di reclusione, ridotta per la diminuente di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., alla pena di mesi otto di reclusione). Il ricorrente, pertanto, non potrebbe, anche all'esito di un eventuale giudizio di rinvio, pervenire alla determinazione di una pena inferiore a quella irrogata dalla sentenza impugnata e, dunque, non ha alcun concreto interesse all'accoglimento del motivo di ricorso proposto. La giurisprudenza di legittimità, del resto, nell'interpretare il disposto dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., costantemente ribadisce che la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole (ex plurimis: Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massara, Rv. 275953 - 02). La facoltà di attivare i procedimenti di impugnazione non è, infatti, assoluta e indiscriminata, ma è «subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso» (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269 - 01). 6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 41, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M
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