CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla ritenuta fattispecie di evasione che si era realizzata con l'allontanamento dall'abitazione del ricorrente autorizzato a recarsi alle ore 14,00 presso il Centro psicosociale di Cantù è generico e manifestamente infondato nella parte in cui il ricorrente non prende in esame il rilevato iato temporale tra l'autorizzazione a recarsi presso il citato centro e quello in cui si recava presso la caserma dei carabinieri alle ore 12,00 ove inscenava una protesta e, nonostante reiteratamente invitato a rientrare presso la abitazione, si rifiutava tanto da essere nell'occasione arrestato; osservato che, pertanto, il motivo risulta manifestamente infondato nella parte in cui non prende in esame - come peraltro già effettuato da parte del primo giudice che era pervenuto a sentenza di assoluzione ribaltata in appello su impugnazione del Pubblico Ministero - l'integrale condotta che invece denotava, essendo indifferenti le ragioni di protesta alla base, la volontà di allontanarsi senza idonea autorizzazione dal luogo di detenzione in orario non consentito dal provvedimento dell'AG per recarsi in orario non consentito in posto diverso ed incompatibile rispetto a quello coperto dalla autorizzazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci