CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03594/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che i tre motivi posti da [OSCURATO:PERSONA] a sostengo dell'impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità. 1. Il primo ed il secondo motivo sollecitano una diversa ricostruzione dei fatti di causa da sovrapporre a quella, non illogica ed ancorata alle evidenze probatorie, die giudici del merito. In particolare, la Corte distrettuale ha desunto la consapevole volontà dell'impatta di violare la prescrizione di cui al capo 1) della rubrica dalle dichiarazioni rese dallo stesso interessato in sede di convalida dell'arresto e la condotta violenta ed aggressiva dello stesso in occasione del controllo, di per sé integrante glie stremi soggettivi ed oggettivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, dal verbale di arresto. 2. Il terzo motivo, relativo all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., non si conforta minimamente con la sentenza impugnata che, c:on argomentazioni plausibili in fatto ed ineccepibili sul piano giuridico, ha posto a fondamento della decisione di denegare le circostanze attenuanti generiche non solo l'assenza di elementi favorevoli, invero nemmeno indicati in questa sede, ma anche la particolare gravità della condotta e la allarmante capacità a delinquere dell'imputato già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza speciale di P.S. e più volte condannato per reati non bagatellari. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 7 dicemb