CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 dicembre 2021
Cassazione n. 42063/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 13173 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata all’atto di co- stituzione di nuovo difensore, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 77B21 E340A) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Maurizio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62S12 H501Q) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63E31 I838D) -controricorrente - ricorrente in via incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro- ma n. 8209/2018, pubblicata in data 20 dicembre 2018 (che si assume notificata in data 7 marzo 2019); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 9 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., nel corso di un procedimento esecu- tivo promosso nei suoi confronti, nelle forme Ric. n. 13173/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 13173/2019 Numero sezionale 3041/2021 dell’espropriazione di crediti presso terzi, da [OSCURATO:SOCIETA]., Numero di raccolta generale 42063/2021Data pubblicazione 30/12/2021 sulla base di una pluralità di titoli di credito (cambiali insolu- te). L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte di Appello di Roma, in riforma della decisione di pri- mo grado, l’ha invece accolta parzialmente, dichiarando che la società creditrice non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata in forza delle quindici cambiali scadute tra il 20 giugno 2005 ed il 20 agosto 2006, in quanto prescritte. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA], il quale propone a sua vol- ta ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Al presente giudizio – il cui oggetto è costituito da una opposi- zione all’esecuzione proposta, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi e, segnatamente, di una opposizione volta a far valere la prescrizione dei crediti fatti valere in via esecutiva – non ha infatti partecipato, nell’unico grado di me- rito, il terzo pignorato, cioè la società [OSCURATO:SOCIETA]., datrice di lavoro del debitore, che non è stata del resto evocata dal ri- corrente neanche in sede di legittimità. Questa Corte, di recente, ha in proposito sancito, con decisio- ne che esprime un principio valido per tutte le opposizioni esecutive, di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di Ric. n. 13173/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 13173/2019 diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata Numero sezionale 3041/2021Numero di raccolta generale 42063/2021 (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Or-Data pubblicazione 30/12/2021 dinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019), il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropria- zione presso terzi ai sensi degli art. 543 e ss. c.p.c. il terzo pi- gnorato è sempre litisconsorte necessario», superando ogni precedente incertezza in proposito e chiarendo, anzi, espres- samente, in motivazione, che «è avviso del Collegio giudicante che il terzo pignorato sia un litisconsorte necessario nel giudi- zio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi: e debba esserlo sempre, senza distinzioni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (per la più esaustiva illustrazione, in dettaglio, delle suddette ragioni, si fa diretto rinvio alla motivazione del precedente in questione, e cioè Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13533 del 18/05/2021, Rv. 661412 – 01, al quale successivamente risulta conforme Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26114 del 27/09/2021). A tale principio di diritto va data piena continuità. È, comunque, appena il caso di osservare che, nella specie, sussiste palesemente l’interesse diretto del terzo pignorato a partecipare al presente giudizio, avendo lo stesso ad oggetto la validità e l’efficacia degli atti del processo esecutivo, che (secondo quanto emerge dagli atti) si è concluso con l’assegnazione dei crediti pignorati, cioè con un provvedimen- to che costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo pi- gnorato e la cui dichiarazione di inefficacia potrebbe even- tualmente legittimare quest’ultimo ad agire in via di ripetizio- ne: si tratta, in altri termini, di un giudizio i cui effetti sono destinati ad avere diretta ed immediata efficacia nella sfera patrimoniale del terzo pignorato. Ne consegue che il presente giudizio si è senz’altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne de- Ric. n. 13173/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 13173/2019 termina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e Numero sezionale 3041/2021Numero di raccolta generale 42063/2021 grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia Data pubblicazione 30/12/2021 emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: «quando risulta integrata la violazione delle nor- me sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contrad- dittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a ri- mettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, com- ma 1, c.p.c., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudi- ce di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c.»; conf., tra le decisioni più recenti: Sez. 3, Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 23315 del 23/10/2020, Rv. 659380 – 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3973 del 18/02/2020, Rv. 656992 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6644 del 16/03/2018, Rv. 648481 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 - 01). La sentenza impugnata va in definitiva cassata, con rimessio- ne del procedimento al giudice di primo grado. 2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudi- ce di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - pronunciando sui ricorsi, dichiara la nullità del giudizio di merito, cassa la sentenza impugnata e rinvia al [OSCURATO:PERSONA]. n. 13173/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 13173/2019 Numero sezionale 3041/2021 le di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per Numero di raccolta generale 42063/2021Data pubblicazione 30/12/2021 le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 9 dicembre 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 13173/2019 – Sez. 3 – Ad. 9 dicembre 2021 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N